Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001)

Artt. da 1 a 9. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Art. 10. Spese del procedimento

1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.

2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319.

3. (abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.

6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

7. (abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Artt. 11 e 12. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Allegato

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.

La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.

La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.

COMPUTO DELLA TARIFFA

Valore della controversia ex art. 10 del regolamento arbitrale Minimo lire Massimo lire
1) fino a L. 200.000.000 10.000.000 25.000.000
2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 20.000.000 40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
3) da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 35.000.000 70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 60.000.000 100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000 90.000.000 150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000 120.000.000 200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000 180.000.000 300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
8) oltre L. 100.000.000.000 300.000.000 500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza
Valore della controversia ex art. 10 del regolamento arbitrale Minimo euro Massimo euro
1) fino a euro 103.286,05 5.164,30 12.910,76
2) da euro 103.286,06 a euro 258.215,11 10.328,60 20.657,21, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
3) da euro 258.215,12 a euro 516.430,23 18.075,06 36.150,12, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
4) da euro 516.430,24 a euro 2.582.151,14 30.985,81 51.643,02, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
5) da euro 2.582.151,15 a euro 5.164.302,28 46.478,62 77.464,53, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
6) da euro 5.164.302,29 a euro 25.821.511,38 61.971,63 103.286,05, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
7) da euro 25.821.511,39 a euro 51.643.022,77 92.957,44 154.929,07, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione
8) oltre euro 51.643.022,78 154.929,07 258.215,11, oltre l'1 per mille sull'eccedenza