Decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento recante modifiche al d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge
quadro sui lavori pubblici
Articolo 1
L'articolo 52 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Esclusione dalle gare
di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente
titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che
si trovino nelle condizioni previste dallarticolo 12 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di
servizi.
[2. Costituiscono errore grave ai sensi dellarticolo 12,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o le omissioni di
progettazioni di cui allarticolo 25, comma 5-bis, della
Legge, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dellimporto originario
del contratto. In tal caso lesclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento dellerrore o
dellomissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione
del responsabile del procedimento prevista allarticolo
25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto nel
termine di trenta giorni.»]
(comma non ammesso al visto
della Corte dei conti)
Articolo 2
L' articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Cause di esclusione
dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per lapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui allarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sullaffidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora limpresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. [Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente allentrata in vigore del presente regolamento.] (periodo non ammesso al visto della Corte dei conti) Resta salva in ogni caso lapplicazione dellarticolo 178 del codice penale e dellarticolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dellOsservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nellesecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nellanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dellOsservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi
delle vigenti leggi linesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d),
e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario
giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo
comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da
altro Stato dellUnione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata rilasciata dallinteressato innanzi a unautorità giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla
in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dellUnione europea in
cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.»