Ministero dei lavori pubblici
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Decreto 1 dicembre 2000
Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli
obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e
successive modificazioni in materia di garanzie
(G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la determinazione con decreto ministeriale del limite di importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di lavori pubblici è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ed una polizza decennale per responsabilità civile verso terzi;
Visto l'art. 104 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Considerato che la disciplina relativa alle polizze tipo, da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata introdotta solo in via sperimentale e provvisoria;
Ritenuto che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite di importo sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato ed aggravi di costi in particolare per le piccole e medie imprese e che tale limite, da indicazione dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni enti pubblici (ENEA),è stato individuato nella misura di Lire 20.000.000.000;
Ritenuto che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti in materia assicurativa previsti all'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.
2. L'importo fissato con il presente decreto sarà rideterminato a seguito della definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, degli schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di garanzie previste dal citato art. 30.