Legge 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2001)
Art. 1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Art. 2. (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in
conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti
di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei
delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater e 320
del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,
l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello
in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni
corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle
svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla
propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla
attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in
presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente
nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può
ricevere da tale permanenza.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 83,
legge n. 190 del 2012)
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di
appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383".
Art. 4. (Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è
successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche
non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di
prescrizione del reato.
(La Corte Costituzionale, con sentenza 3 maggio 2002,
n. 145, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2,
nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo
di tempo pari a quello di prescrizione del reato).
1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: (omissis)
2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente: (omissis)
3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è
aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del
codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna
nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a
pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire
entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il
procedimento disciplinare deve concludersi, entro centottanta giorni decorrenti
dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo
653 del codice di procedura penale.
(comma così modificato dall'art. 72, comma 2,
decreto legislativo n. 150 del 2009)
Art. 6. (Disposizioni patrimoniali).
1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente: (omissis)
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: (omissis)
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Art. 7. (Responsabilità per danno erariale).
(abrogato dall'art. 4, comma 1,
lettera g), Allegato 3, d.lgs. n. 174 del 2016)
Art. 8. (Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Art. 10. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
(La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2002, n. 394, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che gli
articoli 1 e 2 si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su
richiesta pronunciate anteriormente all'entrata in vigore)
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.