DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3
aprile 2001, n. 304
Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma
dell'articolo 11
della legge 26 novembre 1995, n. 447.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività
motoristiche di autodromi, (aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono
attività sportive di
discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche di prova
e per attività sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Art. 2.
Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: 1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo):
circuito permanente dotato di una o più piste con manto di
rivestimento asfaltato, di
infrastrutture ed installazioni,
appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attività o manifestazioni motoristiche secondo le
regolamentazioni
stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla
Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione
internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica
italiana; 2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di
entrata
in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti
condizioni: a) sia in esercizio; 3. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attività sportive: zona costituita da una
o più porzioni di
territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la
pista, le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi
accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio. 4. Pista motoristica di prova e per attività sportive:
circuito
permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si
svolgono le attività o manifestazioni
motoristiche sportive o di
altro genere. 5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed
assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove
e
gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette
manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a
scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione
Internazionale dell'Automobile. 6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono
manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e
gare
in circuiti e percorsi
chiusi. Dette manifestazioni e le
caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni
sonore, sono
definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana. Art. 3.
Limiti 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le
piste motoristiche di
prova e per attività sportive sono classificate
sorgenti fisse di
rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti
determinati dai
comuni con la classificazione in zone del proprio
territorio sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997. 2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività
sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, recante
valori limite differenziali di immissione. 3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attività sportive, fatto salvo il
rispetto dei limiti
derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997,
ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti
dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione: a) per i nuovi autodromi: 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel
periodo diurno dalle b) per autodromi esistenti: 70 dB (A) Leq valutato per
l'intero periodo dalle ore 9 alle
18,30; entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, altresì 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del
periodo
diurno dalle 6 alle 22; 4. Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di
prova
diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce
orarie comprese tra le 9 e le 18,30,
prevedendo di regola almeno
un'ora di sospensione nel periodo compreso tra
le ore 12 e le ore
15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie. 5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,
campionato mondiale di Moto Gran Prix e
assimilabili, le prove, i
test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche
possono essere
autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma
3, per un periodo
massimo di trenta giorni nell'anno solare,
comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli
autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di
Formula
1 sia previsto dalle Federazioni internazionali. 6. Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti
di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1,
Formula
3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e
assimilabili, per un
periodo massimo di quarantacinque
giorni nell'anno solare,
comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001
delle predette manifestazioni sia già previsto e definito alla
data
di entrata in vigore del presente decreto. 7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di
gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e
assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di
prove tecniche per un limite massimo di sessanta
giorni nell'anno
solare. Per gli autodromi esistenti anche
se sede delle predette
gare, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore
provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da
ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni
a 45 dB
(A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno. 8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere
richieste
dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il
quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal
superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle
quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni
di
appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica
allegata alla
richiesta di deroga. Art. 4.
Metodologie di misura 1. Le modalità di misura e le relative strumentazioni sono
indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico. Art. 5. Sistemi di monitoraggio 1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui
all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di
deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati
richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste
motoristiche di
prova e per attività sportive, l'installazione di un sistema di
monitoraggio del rumore prodotto dalle citate
infrastrutture, nelle
aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori
degli
autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività
sportive sono obbligati ad
ottemperare alla richiesta. La
documentazione relativa deve essere conservata
presso i gestori e
resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli
organi
di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla
regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui
dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati
secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai
regolamenti sportivi nazionali ed internazionali. Art. 6. Controlli e sanzioni 1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente
decreto e' effettuato ai sensi e con le modalità previsti
dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. La mancata ottemperanza del disposto del
presente decreto e Art. 7.
Norma transitoria 1. I comuni interessati, ferma restando l'immediata
applicazione
delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad
adeguare la propria
disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto. Art. 8.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
(articolo così modificato dall'art.
25, comma 11-quater, legge n. 98 del 2013)
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di
realizzazione;
c) sia stata autorizzata la
realizzazione o vi sia stata una
pronuncia favorevole di compatibilità ambientale.
ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno
dalle ore 22 alle 6;
60 dB (A) Leq valutato
per l'intero periodo dalle ore 18,30
alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l'intero
periodo dalle ore 22 alle
6;
entro otto anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, altresì 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del
periodo
diurno dalle 6 alle 22.
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
10, comma
3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.