Legge 1 agosto 2002, n. 185
Disposizioni concernenti proroghe in
materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione
(G.U. n. 193 del 19 agosto 2002)
conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
122
(G.U. n. 144 del 21 giugno 2002)
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogato fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimenti da emanarsi entro il termine di otto giorni dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.