D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale
europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
Titolo I - Oggetto e definizioni
Art. 1. Oggetto
1. Norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati degli uffici interessati.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;
b) «casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
c) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) «ente» è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
f) «provvedimento giudiziario» è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
g) «provvedimento giudiziario definitivo» è il provvedimento divenuto irrevocabile; passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;
h) «codice identificativo» è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
i) «numero identificativo del procedimento» è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;
l) «estratto» è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) «ufficio iscrizione» è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenza nella materia del presente testo unico;
n) «ufficio territoriale» è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
o) «ufficio locale» è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p) «ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;
q) «sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Titolo II - Casellario giudiziale
Art. 3. Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; (lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015)
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;
(lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 122 del 2018)
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
q) (lettera abrogata dal d.lgs. n. 169 del 2007)
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
Art. 4. Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento;
d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
Art. 5. Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel casellario
giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona
alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.
(comma così
sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2018)
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673 del codice di procedura penale;
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2018)
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile, o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015)
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
i) (lettera abrogata dal d.lgs. n. 169 del 2007)
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
Titolo II-bis - Casellario giudiziale europeo
Art. 5-bis. Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale;
b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.
Art. 5-ter. Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna:
1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.
Art. 5-quater. Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità' centrale di altro Stato membro di condanna.
Titolo III - Carichi pendenti
Art. 6. Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
Art. 7. Estratto del provvedimento iscrivibile
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
Art. 8. Eliminazioni delle iscrizioni
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
a) per morte della persona alla quale si riferiscono;
(lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2018);
b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
Titolo IV - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Artt. da 9 a 11 (omissis)
Titolo V - Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Artt. da 12 a 14 (omissis)
Titolo VI - Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15 (L-R)
Ufficio iscrizione
(articolo così
modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 122 del 2018)
1. L’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).
2. Ai fini dell’eliminazione, ufficio iscrizione è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere c) , d) , e) , f) , g) e h) e dell’articolo 11, comma 1, o l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l’eliminazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) , b) ed i) , dell’articolo 8, comma 1, lettera b) e dell’articolo 14, comma 1.
3. L’iscrizione o l’eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
4. L’ufficio iscrizione verifica l’esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell’estratto.
5. L’ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L’ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all’autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell’articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L’ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 40.
Artt. da 16 a 18 (omissis)
Art. 19 (L-R) Ufficio centrale
(articolo così
modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 122 del 2018)
1. L’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all’articolo 42, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari, all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15.
5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (L).
5-bis. L’Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) rivolge all’autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
d) riceve dall’autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest’ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale.
6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.
TITOLO VII - Servizi certificativi
Capo I - Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti
Art. 21. Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, del casellario giudiziale europeo e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
Art. 21-bis. Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.
Art. 22. Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
Art. 23. Certificati del
casellario giudiziale richiesti dall'interessato
(articolo abrogato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
01. L'interessato ha il diritto di ottenere il
certificato senza motivare la richiesta.
(comma introdotto
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
1. Nel certificato sono riportate le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 179 del 2020, nella parte
in cui non prevede che nel certificato del casellario giudiziale richiesto
dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di
condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo n.
285 del 1992 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in
seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché
dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi
dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada)
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
(lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015)
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
n) (lettera abrogata dal d.lgs. n. 169 del 2007)
(la Corte costituzionale, con sentenza n. 231 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 «nella parte in cui non prevede che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.c.»)
1-bis. Il certificato riguardante un
cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o
non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
(comma introdotto
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
Art. 25. Certificato
penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato
(articolo abrogato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
Art. 25-bis. Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Art. 25-ter. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato
1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene
anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel
casellario giudiziale.
(comma introdotto
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
Art. 26. Certificato civile
del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
(articolo
abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
Art. 27. Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
(lettere f-bis), f-ter) e f-quater) aggiunti dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
Art. 28. Certificati
richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
(articolo così
sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.
Art. 28-bis. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione
1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene
anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel
casellario giudiziale.
(comma così introdotto
dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
Art. 29. Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 29-bis. Modalità di rilascio dei certificati
1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.
Art. 30. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
Art. 31. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato
1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
Art. 32. Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 33. Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 34. Esclusione del codice identificativo dal certificato
1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.
Art. 35. Ufficio competente al rilascio del certificato
1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
Art. 36. Certificato di emergenza
1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.
2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Art. 37. Certificati richiesti da autorità straniere
1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
Art. 38. Termine per il rilascio di certificato
1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
Art. 39.
Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte
delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
(articolo così
sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)
1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto d.P.R., avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.
TITOLO VIII - Garanzie giurisdizionali
Art. 40. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui àmbito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
TITOLO IX - Sistema informativo
Artt. da 41 a 43 (omissis)
Titolo X - Disposizioni transitorie
Artt. da 44 a 48 (omissis)
Titolo XI - Disposizioni finali e abrogazioni
Artt. da 49 a 53 (omissis)
Art. 54. Abrogazioni di norme secondarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;
- all'articolo 107, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,";
- gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Artt. 54 e 55 (omissis)
Allegato 1. (omissis)