Legge 16
gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(G.U. n. 15 del 20 gennaio 2002)
Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1. Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione
1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa.
4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Commissione per le adozioni internazionali
(omissis)
Art. 3. Soppressione dell’Agenzia per il
servizio civile. Modifica all’articolo 10 della legge n. 230 del 1998
(omissis)
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l’articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Formazione del
personale).
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con
esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle
attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione
di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti
di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse
interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da
adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti
pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano
di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque,
non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Art. 5. Modifiche all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Servizi dei beni culturali
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n .448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.
Art. 7. Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l’articolo 34
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di
mobilità del personale).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3,
comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare
le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di
cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario,
le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34,
comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero
interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni
inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo
34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche
disposizioni normative.
3. Le amministrazioni
possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni,
decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione
di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano
ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni».
2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti: «e per gli uffici territoriali del Governo».
4. All’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 8. Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l’incarico viene svolto.
Art. 9. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10. Personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
(omissis)
Art. 11. Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell’applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All’attuazione del presente articolo
le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e
strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.
(commi da 2-bis a 2-sexies
aggiunti dall'art. 41, comma 1, legge n. 120 del 2020)
Art. 12. Personale dell’Ente nazionale di assistenza
al volo
(omissis)
Art. 13. Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8
(omissis)
Art. 14. Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa
1. All’articolo 40-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo
17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3».
Capo II - NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15. Modifiche al testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa»;
b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:
«Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme)
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».
Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16. Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali
1. Dopo l’articolo 7
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative)
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L’organo
competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Capo IV - NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 17. Gestione di fondi
(omissis)
Art. 18. Modifiche al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297
(omissis)
Art. 19. Disposizioni in materia di enti pubblici di
ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI
(omissis)
Art. 20. Disposizioni concernenti il Consiglio
nazionale delle ricerche
(omissis)
Art. 21. Disposizioni in materia di ricerca
industriale
(omissis)
Art. 22. Disposizione interpretativa
1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.
Art. 23. Contributo per le iniziative
del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e
collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna
(omissis)
Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Art. 24. Modifiche alla legge 21 novembre
1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti
(omissis)
Art. 25. Funzionamento dell’Ufficio
dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla proibizione delle
armi chimiche
(omissis)
Art. 26. Costituzione e partecipazione
italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all’estero
(omissis)
Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27. Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
b) (abrogato dall'art. 91 del d.lgs. 82 del 2005)
c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnologie»;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 28. Modifiche all’allegato D annesso al
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate
(omissis)
Art. 29. Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della difesa
1. Dopo il comma 1-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Il
divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all’estero
dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti
di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono
essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo
complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».
Art. 30. Modifiche all’articolo 2 della legge
9 gennaio 1951, n. 204
(omissis)
Art. 31. Differimento di termine
(omissis)
Art. 32. Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
del Circolo ufficiali delle Forze armate
(omissis)
Art. 33. Alloggi di servizio
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 34. Beneficio a favore dei congiunti
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie
sostenute dal medesimo personale
(omissis)
Art. 35. Modifica all’articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
(omissis)
Art. 36. Modifica all’articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
(omissis)
Art. 37. Disposizioni a favore dei congiunti
del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri
(omissis)
Art. 38. Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(omissis)
Art. 39. Convenzioni in materia di sicurezza
(omissis)
Art. 40. Revisione delle sanzioni
disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei
relativi procedimenti
(omissis)
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni
1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca. L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. (omissis)
6. (omissis)
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell’area dei servizi pubblici e dell’interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All’articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un’unica soluzione se l’importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l’importo è pari o superiore ad euro 5.000.
Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 42. Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d’intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell’organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all’atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell’industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i princìpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai princìpi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l’organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell’istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l’autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43. Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l’organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44. Modifica all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45. Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell’informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.
Art. 46. Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 47. Istituto superiore di sanità
(omissis)
Art. 48. Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia
(omissis)
Art. 49. Convenzione
di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
(omissis)
Art. 50. Modifica all’articolo 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(omissis)
Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52. Modalità dell’accertamento medico-legale
effettuato dal Ministero della salute
(omissis)
Art. 53. Contributi straordinari a favore della
provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza
domiciliare integrata
(omissis)
Capo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ
Art. 54. Differimento del termine per
l’emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(omissis)