Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 67
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di
formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche
(G.U. n. 87 del 14 aprile 2003)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi indicati:
a) dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori;
b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per i servizi;
d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori
1. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;
b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
d) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori speciali.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'articolo 2 utilizzano i modelli di formulari contenuti negli allegati al presente decreto, del quale sono parte integrante.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli appalti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, non sono pił utilizzati:
a) gli allegati I-L-M-N-O del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
b) l'allegato n. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
c) gli allegati nn. 4 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
d) gli allegati nn. XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/78/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Allegati
(omissis)