Decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
(G.U. n. 86 del 13 aprile 2004)
Art. 1.
1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis
(Verifica triennale)
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione
oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie
l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacità
strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo
4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7;
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di
cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra
costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale
e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di
attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra
d'affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per
cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in
cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa
e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando
l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità
dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia
della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di
rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza
predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione
da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a
inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;
e)
l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consorzi stabili)
1. Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione
per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché
per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera
e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E è sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: «SI».
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Allegato E (omissis)