Decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38
(G.U. n. 94 del 22 aprile
2004)
Capo I - SOGGETTI E ATTIVITA'
Art. 1. Imprenditore agricolo professionale
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale,
è imprenditore agricolo
professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e
che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio
reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche
pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore
agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro Nel caso delle
società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,
l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di
conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.
Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella
società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi
amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono
ridotti al venticinque per cento.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) (lettera soppressa dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)
3-bis. La qualifica di imprenditore
agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una
sola società.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)
4. All'imprenditore agricolo
professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia
di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La
perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di
applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo
professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 101 del 2005)
5. Le indennità e le somme
percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro
derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono
l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)
5-bis. L'imprenditore agricolo
professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o
cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella
gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)
5-ter. Le disposizioni relative
all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone
fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3,
abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione
competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti
all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di
presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito
dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti
di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici
conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi
alla qualifica di IAP.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)
5-quater. Qualunque riferimento
nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel
presente articolo.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)
5-quinquies. L'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.
(comma introdotto
dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)
Art. 2. Società agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135
del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non
costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la
locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di
terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o
dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio
dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera
soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei
beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta
fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(comma così
modificato dall'art. 36, comma 8, legge n. 221 del 2012)
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto,
che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella
ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società
agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate
dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della
ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle società agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e
creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale
determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)
4-bis. Le agevolazioni di cui al
comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un
socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un
amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno
un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma
nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la
decadenza dalle agevolazioni medesime.
(comma così modificato
dall'articolo
1, comma 1096, legge n. 269 del 2006))
Art. 3. Imprenditoria agricola giovanile
1. Dopo l'articolo
4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito
il seguente:
«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della
normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore
agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».
3. (abrogato dall'articolo 1, comma 1070, legge n. 269 del 2006)
4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1
è
sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle
aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di
affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora
compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per
la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
(comma così modificato dall'articolo 5 della legge n.
306 del 2004)
Art. 4. Norme sulla vendita di prodotti agricoli
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».
Art. 5. Attività agromeccanica
1. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
Art. 6. Organizzazioni di produttori
1. All'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino
all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta
e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in
nome e per conto dei soci;».
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli
associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».
3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5
è sostituito dal seguente:
«5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori
all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti
per il riconoscimento.».
6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il
comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori
agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di
trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva
per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni
di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con
le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un
contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di
attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».
10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale
della regione».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento,
rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in
relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di
produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del
volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di
produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto,
in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3,
lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale,
nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate
nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia
almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi
della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla
organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente
normativa.».
Capo II - INTEGRITA' AZIENDALE
Art. 7. Conservazione dell'integrità fondiaria
1. Dopo l'articolo 5 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1. Ove non diversamente
disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di
terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività
determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno
agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si
impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo
di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari
notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in
favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano
comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma
di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad
acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il
compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto
vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai
roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici
registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti
tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento
del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non
confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse
ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto
disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede
all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la
richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura
della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o
relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul
compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale
ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i
diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote
produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della
successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la
revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni,
province, comuni e comunità montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».
11-bis. La costituzione di
compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o
cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono
dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o
trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna
maggiorazione.
(comma introdotto dall'articolo
3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
11-ter. I terreni e le relative
pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento
del livello minimo di redditività di cui al comma 1.
(comma introdotto
dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
11-quater. La costituzione di
compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative
pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del
proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari
notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione
della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli
onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia
in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
dicembre 2001.
(comma introdotto
dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
Art. 8. Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Art. 9. Ricomposizione fondiaria
1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Art. 10. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Art. 11. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa
1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.
Art. 12. Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
Capo III - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13. Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla
regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio
dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite
dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica
amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già
istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che
esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza
alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi
previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, legge n.
154 del 2016)
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
7-bis. Le pubbliche amministrazioni
interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i
contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e
attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la
fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative
correlate.
(comma inrodotto dall'art. 19,
comma 1, legge n.
154 del 2016)
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i
soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle
informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione
interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio,
in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i
servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n.
154 del 2016)
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle
ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo
pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio,
alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio
privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
(comma introdotto
dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge n. 182 del 2005)
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
è sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo
della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992
del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati
agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui
mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività
agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle
disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
(comma così modificato
dall'articolo 4, comma 5, decreto legislativo n. 101 del 2005)
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264,
non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle
organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano
l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
(comma così sostituito
dall'articolo 4, comma 6, decreto legislativo n. 101 del 2005)
13-bis. I depositi di prodotti
petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati
come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati
nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle
imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
(comma introdotto
dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
13-ter. Ai depositi di cui al comma
13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 1990.
(comma introdotto
dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
13-quater. L'attività esercitata
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati
esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al
quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati,
costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del
codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste.
Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della
normativa comunitaria.
(comma introdotto
dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
13-quinquies. I rapporti di lavoro
instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo
5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
(comma introdotto
dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)
Art. 15.
Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in
materia fiscale
(omissis)
Art. 16.
Crediti in discussione presso la Camera arbitrale
(omissis)
Capo IV - TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE
Art. 17.
Promozione del sistema agroalimentare italiano
(omissis)
Art. 18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari
1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4
e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei
proventi delle predette sanzioni.».
3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente comma:
«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale
repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.