Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n.
898/IV
Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni
(G.U. n. 151 del 30 Giugno 2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1. Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
Art. 2. Attività preliminari alla redazione del programma
1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 554/1999 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3. Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.
Art. 4. Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 5. Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso
1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14 del d.P.R. n. 554/1999.
Art. 6. Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto
con le relative schede allegate modifica e sostituisce il
decreto ministeriale del Ministero dei
lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato (omissis)