Decreto
Miniteriale (Beni e attività culturali) 6 febbraio 2004
Verifica dell'interesse culturale dei beni
immobiliari di utilità pubblica
(G.U. n. 52 del 3 marzo
2004)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.
1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.
Allegato A
Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi
dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO
A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati enti), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it Accesso al sistema.
Gli enti che
intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico»;
compilano la maschera per la richiesta di
autenticazione, stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;
ricevono via
fax l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della UserID e della
Password (al primo collegamento è facoltà dell'ente personalizzare la propria
password);
si collegano on-line al sistema inserendo la propria UserID e la
propria password. Immissione dei dati.
Gli enti autorizzati alla trasmissione
on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel
successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive».
In
ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati;
i dati
salvati possono essere richiamati e modificati.
E' possibile stampare i dati in
via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione
delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza
delle stesse, confermano l'invio definitivo dei dati al database centrale;
i
dati inviati in modo definitivo non potranno più essere modificabili.
Il
sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti
i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede
descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse.
Il solo invio
informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del
procedimento di verifica.
Pertanto gli enti, una volta inviati via Web i dati in
forma definitiva:
stampano gli elenchi e le schede descrittive, utilizzando
l'apposita funzione del sistema;
inviano le stampe degli elenchi e delle schede
descrittive alla soprintendenza regionale competente, utilizzando il modulo per
la richiesta disponibile on-line.
L'invio dovrà essere effettuato secondo
modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio
postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente
richiedente).
Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli
elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento.
Non
saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non
provengano dalla stampa effettuata dal sistema Web.
Verifica dell'interesse.
Le
soprintendenze regionali, espletata l'istruttoria:
dichiarano l'interesse
culturale dei beni oggetto di verifica positiva;
inseriscono i dati relativi
alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
emanano i
provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
ne
richiedono la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 8, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Accesso alla banca dati.
Al
termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla
banca dati dei beni di loro pertinenza, per i quali sia stato riconosciuto
l'interesse culturale, in modalità di sola lettura.
L'accesso avverrà con le
medesime modalità descritte per la fase di invio dei dati.
Gli enti possono
richiedere al MiBAC una copia informatica del database contenente i dati degli
immobili di loro spettanza.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
Legenda.
I campi indicati in corsivo sono obbligatori:
( ) (da lista) barrare una delle opzioni ........................ (campo di testo) inserire un testo.
ELENCHI
1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:
( ) Stato
( ) Regione
( ) Provincia
( ) Comune
( ) Città metropolitane
( ) Altro ente pubblico
territoriale
( ) Ente o istituto pubblico
2. Riferimenti dell'ente proprietario:
denominazione dell'ente ....
c.f. dell'ente ....
indirizzo dell'ente: via/piazza
.... n. c./km ....
comune ....
c.a.p. (da lista).... provincia (in automatico)
nome del legale rappresentante:
cognome ....
nome ....
carica ....
c.f. ....
3.
Codice ISTAT regione (da lista)
Nota esplicativa. E' disponibile sul database la
lista dei codici regionali dell'ISTAT.
4. Codice ISTAT provincia (da lista) Nota esplicativa. E' disponibile sul database la lista dei codici provinciali dell'ISTAT.
5. Codice ISTAT comune (da lista) Nota esplicativa. E' disponibile sul database la lista dei codici comunali dell'ISTAT.
6. Natura del bene:
( )
fabbricato
( ) unità immobiliare
( ) elemento architettonico
( ) manufatto
( )
giardino o parco
( ) terreno
Nota esplicativa.
Fabbricato: rappresenta un
organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione
d'uso;
può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio
residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.).
Unità immobiliare: porzione di
fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.
Elemento
architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica
avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata,
ecc.).
Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es.
fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.).
Giardino o
parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze
arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi,
identificabile catastalmente in modo univoco.
Terreno: area non edificata
identificabile catastalmente in modo univoco.
7. Denominazione del bene ....
Nota esplicativa. Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente
utilizzata per identificare il bene.
8. Riferimenti catastali: comune catastale
.... foglio .... particella/e .... subalterno ....
Nota esplicativa. Il
subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.
9.
Confinanti: altre particelle catastali:
comune ....
foglio ....
particella ....
altri elementi di confine ....
Nota esplicativa. Indicare su più campi tutti
gli elementi con i quali il bene confina.
Per le particelle catastali vale la
codifica del precedente punto 8; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi,
fossi, ecc.) il vocabolario è libero.
10. Localizzazione:
comune ....
c.a.p.
(da lista) provincia (in automatico)
località geografica ....
toponimo ....
denominazione stradale ....
numero civico ....
km ....
Nota esplicativa. Se il
bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il
principale. Se ha più numerici civici sullo stesso spazio viabilistico
compilare il campo multiplo.
Il comune e il c.a.p. sono campi obbligatori. E'
obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: località, denominazione
stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio
inserire il numero civico o il km. La lista dei c.a.p. è disponibile sul
database.
11. Coordinate geografiche:
coordinata X ....
coordinata Y ....
Nota
esplicativa. Coordinate metriche del punto espresse nel sistema Gauss-Boaga,
Roma 40.
12. Destinazione d'uso attuale.
Categoria specifico | Uso specifico prevalente | Uso secondario | |
( ) | Non utilizzato | (da lista) | (da lista) |
( ) | Commerciale | ||
( ) | Terziario-direzionale | ||
( ) | Logistico-produttivo | ||
( ) | Culturale | ||
( ) | Studio d'artista | ||
( ) | Sportivo | ||
( ) | Ludico-ricreativo | ||
( ) | Turistico-ricettivo | ||
( ) | Ristorazione | ||
( ) | Servizi pubblici | ||
( ) | Militare | ||
( ) | Luogo di culto | ||
( ) | Attrezzatura tecnologica | ||
( ) | Altro |
Nota esplicativa. La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490. E' opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario. La lista degli usi specifici è disponibile sul database.
13.
Periodo di realizzazione: anno ......................... oppure frazione di
secolo: () fine () inizio () metà () prima metà () seconda metà secolo
......................... oppure periodo: () precedente al 1400 () compreso tra
il 1400 e il 1700 () compreso tra il 1700 e il 1900 () successivo al 1900 ()
realizzato da non oltre 45 anni
Nota esplicativa. Il periodo si riferisce
all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale. Il secolo deve essere
espresso in numeri romani. La compilazione di una delle tre sezioni esclude la
compilazione delle altre.
14. Precedenti valutazioni di interesse culturale: ()
Nessuna valutazione () Valutazione positiva art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art.
1, legge n. 410/2002 () Valutazione negativa art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art.
1, legge n. 410/2002
Nota esplicativa. Il campo ha valore ricognitivo in
relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.
SCHEDE DESCRITTIVE
15. Documentazione fotografica. Allegare per ogni bene tra un
minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG definizione
800x600 pixel. Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di
testo).
Nota esplicativa. Le riprese fotografiche devono documentare il bene in
modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere
una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri
fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli
dei pavimenti e dei soffitti. L'inserimento dell'immagine avverrà mediante
up-load del file. La numerazione dell'immagine è assegnata in modo automatico
dal sistema.
16. Stralcio planimetrico. Allegare per ogni bene lo stralcio della planimetria catastale, in formato raster (JPG) definizione 1500x1000. Nota esplicativa. La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella. L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.
17. Altra documentazione planimetrica. Allegare eventuale altra
documentazione planimetrica (cartografia o foto aerea) sia in formato raster che
vettoriale, fino ad un massimo di 5 allegati. Gli allegati debbono essere
corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (carta
tecnica regionale, carta IGM, ortofotopiano, ecc.) e la scala metrica di
riferimento.
Nota esplicativa. Le planimetrie, in scala compresa tra 1:1.000 o
1:25.000, deve individuare con chiarezza la localizzazione del bene, mediante
perimetrazione l'apposizione di un cerchio identificativo. L'inserimento delle
immagini avverrà mediante up-load dei file.
18. Breve descrizione morfologica e
tipologica: campo di testo
.....................................................................
Nota
esplicativa. Descrizione sintetica della struttura fisica, della tipologia
architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente
significativi del bene.
19. Breve descrizione storica: campo di testo
.....................................................................
Nota
esplicativa. Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle
principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di
riferimento.
20. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni:
()
nessun elemento () affresco () stemma () graffito () lapide () iscrizione ()
tabernacolo () elementi ornamentali () ... (campo libero)
Nota esplicativa. Si
intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[1. Indipendentemente dalla loro
inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresì beni culturali ai
fini delle specifiche disposizioni di questo titolo che li riguardano: a) gli
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli
altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;].
Per ogni campo
si attiva automaticamente la scelta dell'opzione interno/esterno.
21. Documentazione grafica. Allegare la documentazione grafica di rilievo, sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati. Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.) e la scala metrica di riferimento. Nota esplicativa. L'inserimento della documentazione grafica avverrà mediante up-load del file.
22. Precedenti schedature effettuate: Tipo di schedatura ....
Soggetto esecutore .... Anno della schedatura ....
Nota esplicativa. Vanno
indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da
soggetti anche diversi dall'ente proponente.
23. Altra documentazione allegata.
Eventuale altra documentazione allegata (relazioni, atti amministrativi, schede
di dettaglio), sia in formato raster che digitale, fino ad un massimo di 10
allegati.
Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS, MDB.
Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne
specifica la natura. Nota esplicativa. L'inserimento della documentazione
avverrà mediante up-load dei file.