Legge 14
maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
(competitività)
(G.U. n. 111 del 14
maggio 2005)
Art. 3. Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. 5. 6. (commi abrogati dall'articolo 1, comma 392, legge n. 266 del 2005)
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (omissis)
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (omissis)
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il
comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti".
6-nonies.
All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è
stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e
20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
commi da 6-undecies a 6-quinquiesdecies.. (omissis)
Art. 4. Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (omissis)
Art. 4-bis. Trasferimenti erariali alle regioni (omissis)
Art. 4-ter. Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria (omissis)
Art. 5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
commi da 1 a 13. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 14. ONLUS e terzo settore
1, 2, 3, 4, 5 e 6. (abrogati dall'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017)
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;".
8. (abrogati dall'a legge n. 266 del 2005)
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.commi da 15 a 16-quinquies. (omissis)
commi 16-sexies e 16- septies. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Articoli 15 e 16 (omissis)