Legge 19 dicembre 2007, n.
243
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e
norme transitorie
(G.U. n. 299
del 27 dicembre 2007 )
Art. 1. Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".
1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente.
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 2. Normativa transitoria
1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di
settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove
ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa
vigente, nonché degli articoli 3,
7, come modificato dall'articolo 2-bis del
presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. In
mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in
sede di prima applicazione, per le domande di
autorizzazione integrata ambientale relative ad
impianti esistenti, regolarmente presentate entro
i termini, i gestori possono procedere
all'esecuzione degli interventi proposti
finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle
migliori tecniche disponibili, con le modalità e i
termini indicati nella domanda, qualora gli stessi
interventi non siano soggetti a valutazione di
impatto ambientale o, se a questa soggetti, per
essi sia già stato emanato provvedimento
favorevole di conformità ambientale, dando
contestualmente pieno avvio alle attività di
monitoraggio e controllo indicate nella domanda
medesima. Le competenti Agenzie per la protezione
dell'ambiente possono verificare, con oneri a
carico del gestore, l'attuazione degli interventi
e del piano di monitoraggio e controllo,
riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli
interventi, all'autorità competente in ordine alle
verifiche effettuate e all'efficacia degli
interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal
gestore. Le risultanze delle verifiche possono
costituire causa di riesame del provvedimento di
autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere
conto nell'emanazione del provvedimento medesimo.
(comma così modificato dall'articolo 32-bis della
legge n. 31 del 2008)
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali
sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che
abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e
siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività
preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente
e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già
rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne
ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni
dalla predetta comunicazione.
(comma aggiunto dall'articolo 32-bis della legge n.
31 del 2008)
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008,
i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione
ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà
disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con
cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che
non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento
effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007.
(comma aggiunto dall'articolo 32-bis della legge n.
31 del 2008)
Art. 2-bis. Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.
Art. 2-ter. Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.