Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
(G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008)

Art. 1. Differimento di termini

Art. 1. Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi generali».

2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale (omissis)

Art. 3-ter. Principio dell'azione ambientale (omissis)

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile (omissis)

Art. 3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (omissis)

Art. 3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (omissis)

3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

PARTE SECONDA - Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc) (omissis)

Art. 2. Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;».

2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;».

3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura dinamica» sono soppresse.

4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».

5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».

6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.».

7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.

8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per quanto» fino alla fine della lettera;

8-bis. (abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge n. 210 del 2008)

9. All'articolo 108, comma 2, le parole: «può fissare» sono sostituite dalla seguente: «fissa».

10. All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».

11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis)

12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: (omissis)

12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».

13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: «unicità della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unitarietà della gestione».

14. All'articolo 148, il comma 5 è sostituito dal seguente: (omissis)

15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente: (omissis) 

16. All'articolo 177, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:  (omissis)

16-bis. All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: «nonché al fine di preservare le risorse naturali».

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis) 

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente: (omissis) 

18-bis. Dopo l'articolo 181, è introdotto il seguente: «Art. 181-bis Materie, sostanze e prodotti secondari» (omissis)     

19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato.
(comma così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)

20. L'articolo 183 è sostituito dal seguente: (omissis) 

21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: (omissis) 

21-bis. All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) è soppressa la parola «pericolosi»;
- alla lettera c) sono soppresse le parole «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)»;
- è soppressa la lettera n).

22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente: (omissis) 

23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente: (omissis) 

24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, è sostituito dai seguenti: (omissis) 

24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti» e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.».

25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono aggiunte le parole «ai sensi della lettera b)»;
il comma 8 è sostituito come segue: «8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.».

26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.».

27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «alle province competono» sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:».

28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni comunitarie,» aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali».

28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente».

28-ter All'articolo 205, il comma 2 è soppresso.

29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente: (omissis)

29-bis. Dopo l'articolo 206 è inserito il seguente: «206-bis Osservatorio nazionale sui rifiuti»  (omissis) 

29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»;
b) il comma 13 è sostituito con il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.»;
c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla fine del comma.

29-quater. All'articolo 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.»;
b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla fine del comma.

30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse;
al comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»;
il comma 8 è sostituito come segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»;
i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.

30-bis. All'articolo 220:

a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della commissione» sono soppresse;
b) il comma 3 è soppresso.

30-ter. All'articolo 221:

a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo periodo, le parole: «A tal fine i produttori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ottenere il riconoscimento i produttori» indi sostituire le parole «è» con «sarà» e «L'Autorità» con «L'Osservatorio»;
d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i costi per» e alla lettera b) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri».

30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole «all'autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio nazionale sui rifiuti».

30-quater. All'articolo 223:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi»;
b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;
d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno»;
f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».

30-quinquies. All'articolo 224:

a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto» con le parole: «il 30 giugno 2008»;
b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le parole: «valutati i»;
c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai»;
d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: «indirizza e»;
e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;
f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso, con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»; indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;
h) sopprimere il comma 11;
i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».

30-quinquies bis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole «all'Autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».

30-quinquies ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 è inserito il seguente: «1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.».

30-sexies. All'articolo 233:

a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sostituire le parole: «uno o più Consorzi» con le parole: «un Consorzio» e nelle parti successive la parola: «Consorzi» con la parola: «Consorzio»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;
d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

30-septies. All'articolo 234:

a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o più Consorzi» con le parole: «è istituito il Consorzio» e nelle parti successive sostituire la parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonché» fino a «gas e acque»;
c) il comma 2 è così sostituito: «Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo».
d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresì» fino a: «maturati nel periodo»;
f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate;».
g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma associata»; indi sostituire le parole «all'autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui rifiuti»;

30-octies. All'articolo 235:

a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» in «Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le corrispondenti citazioni di «Consorzi» in «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole « costituiscono uno o più consorzi, i quali devono adottare» con «che adotta»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.»;
e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresì» fino a: «maturati nel periodo»;
g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.»;
h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le parole: «contributo ambientale»;
i) sopprimere il comma 17 .

30-nonies. All'articolo 236:

a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole: «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»; conseguentemente nel testo sostituire la parola «Consorzi» con la parola «Consorzio»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente : «2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo periodo alla fine del comma;
d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma paritetica» e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con le seguenti :"a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati»;
g) al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.

31. All'articolo 212, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni;
il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.»;
al comma 18 le parole «e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse.

32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2»;
il comma 3 è soppresso;
al comma 9 le parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.».

33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia territorialmente competente.».

34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».

35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone».

36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia territorialmente competente.»;
al comma 8, dopo le parole «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché»;
i commi 9 e 10 sono soppressi.

37. All'articolo 216, comma 3, le parole: «La sezione regionale dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».

38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone».

39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.».

40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.».

41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.

42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma 43» sono sostituite con le parole «comma 4».

42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è soppressa.

43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica», nella voce relativa alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da «rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla sorgente di contaminazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa»;
al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lxl0-5» a «(1)» sono sostituite con le parole «lxl0-6 come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1).»

43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto».

43-ter. Dopo l'articolo 252 è inserito il seguente:
«Art. 252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale»
(omissis)

44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. è fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto» sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero».

45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».

46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere il seguente comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»;
b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».

Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi interessati fanno fronte con le modalità di cui al comma 2.

 4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
(omissis)