Legge 18 febbraio 2009, n. 9
Conversione del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa
(G.U. n.
42 del 20 febbraio 2009)
Art. 1. Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
1. (abrogato dall'art. 1, comma 311, legge n. 147 del 2013)
2. (abrogato dall'art. 1, comma 311, legge n. 147 del 2013)
3. (abrogato dall'art. 1, comma 311, legge n. 147 del 2013)
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 2. Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.
1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri».
Art. 3. Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008
1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:
a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;
d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;
e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;
g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
m) la voce n. 1406, relativa al d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510;
n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
o) la voce n. 2021, relativa al d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655;
p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato (omissis)