Decreto ministeriale (economia)
17 febbraio 2009, n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106,
107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(G.U.
n. 78 del 3 aprile 2009)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «Testo unico») e, in particolare:
l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse
al mutuo riconoscimento;
l'articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai
poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta
del risparmio fra il pubblico;
l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento
da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato
comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel
medesimo Stato;
l'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le
definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in
tema di societa' finanziarie e strumentali, escluso l'ultimo periodo
della lettera b), che include le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l'articolo 106, comma 1, che prevede l'obbligo dell'iscrizione
nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;
l'articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentito la Banca d'Italia, specifica
il contenuto delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali
circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attivita' nei
confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;
l'articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l'altro,
al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per
gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di
attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dal medesimo articolo 106, comma 3;
l'articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che le
modalita' di iscrizione nell'elenco generale sono indicate dalla
Banca d'Italia;
l'articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro
dell'Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai
quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
l'articolo 113, che prevede un'apposita sezione dell'elenco
generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei
confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell'Economia e
delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del
medesimo articolo;
l'articolo 114, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle
Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nei confronti del
pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita' indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 18 del Testo unico e prevede che le
disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano
ai soggetti gia' sottoposti, per legge, a forme di vigilanza
sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta,
disponendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d'Italia, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione;
l'articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque
svolga una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi
previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
l'articolo 155, comma 2, che include nell'ambito di applicazione
dell'articolo 107 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito
su pegno, previste dall'articolo 32, terzo comma, della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo
106 del Testo unico;
l'articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di
garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del
medesimo Testo unico;
l'articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che
esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106
del Testo unico e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del comma 5
medesimo, individuando in particolare le attivita' che possono essere
esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:
l'articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 107
del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita' delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo;
l'articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie
garantite;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla
deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del
risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l'esigenza di definire le condizioni in presenza delle
quali sussiste l'esercizio in via prevalente delle attivita' indicate
nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo solo gli
intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di
finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad
alcuni dei parametri indicati dall'articolo 107, comma 1, del Testo
unico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese
costituite in forma di societa' di capitali. Esse pertanto sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto
normativo e nell'operativita' degli intermediari, la necessita' di
modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti
ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in
particolare, i Decreti ministeriali del:
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma
1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del
pubblico;
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei
criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non
nei confronti del pubblico delle attivita' finanziarie di cui
all'articolo 106, comma 1;
6 luglio 1994, recante modalita' di iscrizione dei soggetti che
operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
28 luglio 1994, recante la disciplina dell'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo
106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative
dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute;
9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare:
l'art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l'altro, alla Banca
d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio Italiano dei
Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
l'art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla
Banca d'Italia;
l'art. 62, comma 3, che, tra l'altro, sopprime l'UIC e fa
succedere la Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di
cui l'UIC e' titolare.
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre
2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1,
del Testo unico;
d) «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1,
del Testo unico;
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio;
f) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai
sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico nell'apposita
sezione dell'elenco generale;
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all'articolo 155, comma 5,
del Testo unico che esercitano professionalmente l'attivita'
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta;
h) «gruppo di appartenenza», le societa' controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche'
controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione
dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono
gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la
delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione
del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte
di soggetti diversi dalle banche;
i) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto;
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento,
danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di
trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale
alla transazione;
l) «esercizio di attivita' finanziarie nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti esteri», l'esercizio nei confronti
del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita'
di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di
societa' finanziarie aventi sede legale all'estero;
m) «esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di
garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla
situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l'ammontare
delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita'
dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal
rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi
dell'intermediario finanziario;
n) «esercizio in via rilevante dell'attivita' di rilascio di
garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel
semestre sia superiore a euro 25 milioni;
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco
generale;
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede
legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo
riconoscimento ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi
sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che
esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu'
delle attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico;
r) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata dall'articolo 3,
comma 1, lettera f), del presente decreto;
s) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni
bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo
l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310,
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche
dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero
di imprese che puo' essere chiaramente individuato in base: alla loro
ubicazione negli stessi luoghi o in un'area locale circoscritta; allo
stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in
funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o
distribuzione.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
intermediari finanziari, agli intermediari finanziari comunitari ed
extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico
di cui all'articolo 113 del Testo unico, ai cambiavalute ed ai
confidi.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 3.
Attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
1. Per attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio
di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale
attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso
con operazioni di :
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, cosi' come definito dall'articolo 121 del
Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di
pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di
beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito
documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere
credito, nonche' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di
impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di
firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e
rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 4.
Attivita' di intermediazione in cambi
1. Per intermediazione in cambi si intende l'attivita' di
negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine,
nonche' ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 5.
Attivita' di prestazione di servizi di pagamento
1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attivita'
di:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite
addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita';
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri
mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11 del Testo unico.
2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le
attivita' di:
a) recupero crediti;
b) trasporto e consegna di valori;
c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o
servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo
stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente,
all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o
servizi;
d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o
servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente
presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con
l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali
beni o servizi;
e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;
f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria
attivita' principale, a condizione che il soggetto che effettua tali
operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 6.
Attivita' di assunzione di partecipazioni
1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attivita' di
acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli,
sul capitale di altre imprese.
2. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame
con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attivita' del
partecipante. Si ha in ogni caso attivita' di assunzione di
partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un
decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 7.
Altre attivita' finanziarie esercitabili
1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attivita' indicate agli
articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte
salve le riserve di attivita' previste dalla legge, le attivita'
previste all'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri
da 2 a 12 e numero 15.
TITOLO I
CONTENUTO DELLE ATTIVITA'
Art. 8.
Attivita' strumentali e connesse
1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attivita'
strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
2. E' strumentale l'attivita' che ha carattere ausiliario rispetto
a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attivita'
strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
3. E' connessa l'attivita' accessoria che comunque consente di
sviluppare l'attivita' esercitata. A titolo indicativo, costituiscono
attivita' connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza.
TITOLO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA'
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Art. 9.
Esercizio di attivita' nei confronti del pubblico
1. Le attivita' indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate
nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di
terzi con carattere di professionalita'.
2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico le
attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di
appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di
crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.
3. Non costituisce attivita' di finanziamento nei confronti del
pubblico l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di
societa' del gruppo medesimo.
4. L'attivita' di credito al consumo si considera comunque
esercitata nei confronti del pubblico anche quando e' limitata
all'ambito dei soci.
5. L'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera f) del presente decreto e' esercitata nei confronti
del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario
della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario
finanziario. Tuttavia l'attivita' di rilascio di garanzie non e'
esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del
gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.
6. L'attivita' di assunzione di partecipazioni e' esercitata nei
confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con
carattere di professionalita' e le assunzioni di partecipazioni
avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione
delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione
aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle
esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il
reperimento del capitale di rischio.
TITOLO III
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO
UNICO
CAPO I
Elenco generale
Art. 10.
Iscrizione e poteri dell'autorita' di vigilanza
1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico,
le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico sono
tenuti all'iscrizione nell'elenco generale.
2. L'istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 106, comma 3, del Testo unico.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere agli intermediari finanziari,
per i controlli di competenza, atti e documenti, nonche' la
trasmissione di dati e notizie anche con carattere periodico, ed
effettuare ispezioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia, provvede alla cancellazione dall'elenco generale ai
sensi dell'articolo 111 del testo unico quando si verifichi uno dei
seguenti casi:
a) siano decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione senza che
l'intermediario abbia dato inizio all'attivita';
b) l'intermediario abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per
non meno di ventiquattro mesi continuativi.
TITOLO III
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL TITOLO V DEL TESTO
UNICO
CAPO I
Elenco generale
Art. 11.
Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di
rilascio di garanzie
1. I soggetti che intendono esercitare l'attivita' rilascio di
garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti
nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste
nell'art. 106 del Testo unico, devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) costituzione in forma di societa' per azioni;
b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il
capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in
titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico
conto costituito presso una succursale operante in Italia di una
banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilita' si intendono titoli di debito negoziati su mercati
regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.
Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore
equo.
c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;
d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere
mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attivita'
dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti
patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma,
l'intermediario e' tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale
non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via
prevalente o rilevante l'attivita' di rilascio di garanzie nei
confronti del pubblico.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3 gli
intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca
d'Italia, per i controlli di competenza, il bilancio annuale e una
situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalita' dalla
stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta dall'organo
amministrativo e dall'organo di controllo, deve indicare l'ammontare
totale delle garanzie in essere, l'ammontare totale delle attivita'
dello stato patrimoniale, l'ammontare dei ricavi prodotti dal
rilascio di garanzie, l'ammontare dei ricavi complessivi alla data di
riferimento, l'ammontare massimo e l'ammontare medio delle garanzie
nel periodo di riferimento.
5. Qualora dal bilancio o dalla situazione dei conti semestrale
risulti l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di
garanzie l'intermediario finanziario deve ricondurre l'attivita' nei
limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione
alla Banca d'Italia, e, nel frattempo, non puo' rilasciare nuove
garanzie.
6. Qualora si verifichi l'esercizio in via rilevante dell'attivita'
di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario e' tenuto a
darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresi',
ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti entro sessanta giorni,
dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo,
non puo' rilasciare nuove garanzie.
7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a) rilasciate a favore di banche o intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, in relazione alla concessione di
finanziamenti;
b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad
altra attivita' svolta dall'intermediario finanziario.
CAPO II
Sezioni dell'elenco generale
Art. 12.
Soggetti non operanti nei confronti del pubblico
1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco
generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico i soggetti che
esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o
piu' delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo
unico.
2. L'obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano
dette attivita' non nei confronti del pubblico in via prevalente. La
verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione
delle citate attivita' con quelle di natura diversa, industriale,
commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo
quanto indicato nel successivo articolo 13.
3. In deroga ai commi precedenti, l'attivita' di assunzione di
partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta
congiuntamente ad altra attivita' finanziaria nei confronti delle
partecipate.
CAPO II
Sezioni dell'elenco generale
Art. 13.
Prevalente operativita' non nei confronti del pubblico e modalita' di
calcolo
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
di una o piu' delle attivita' finanziarie di cui all'articolo 106,
comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal
precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati
dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi,
ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura
finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente
considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi
dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da
operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive
percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati
dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei
proventi complessivi.
2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di
servizi di pagamento o di intermediazione in cambi e' sufficiente il
verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).
CAPO II
Sezioni dell'elenco generale
Art. 14.
Cambiavalute
1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che
esercitano in via professionale, anche su base stagionale,
l'attivita' di cambiavalute, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco generale.
2. I cambiavalute possono altresi' esercitare attivita' strumentali
e connesse, attivita' connesse al turismo o alla prestazione di
servizi di trasporto di persone e attivita' numismatica, in
conformita' al regime proprio di ciascuna di esse.
3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i
requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del
Testo unico.
4. I titolari di ditte individuali nonche' coloro che svolgono
funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e
controllo presso soggetti che svolgono attivita' di cambiavalute,
costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti
di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.
CAPO III
Elenco speciale
Art. 15.
Obbligo di iscrizione
1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli
intermediari finanziari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca
d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo' essere
effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.
2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:
a) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di
finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di
attivita' finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;
b) i confidi che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a euro 75 milioni;
c) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di assunzione
di partecipazioni, ivi comprese le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attivita' finanziaria
pari o superiore a euro 52 milioni;
d) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di
intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
e) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di emissione
o gestione di carte di credito e di debito;
f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni
comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi
dell'articolo 18 del Testo unico;
g) gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti
dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n.
130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge;
h) le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni
bancarie, non rientranti nell'ambito di un gruppo bancario come
definito dal Testo unico.
3. La permanenza nell'elenco speciale e' subordinata all'effettivo
svolgimento dell'attivita' finanziaria che ha determinato
l'iscrizione. La Banca d'Italia provvede alla cancellazione
dall'elenco speciale ove:
a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia
dato inizio all'attivita', ovvero
b) abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per oltre dodici
mesi continuativi.
CAPO III
Elenco speciale
Art. 16.
Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o
rilevante attivita' di rilascio di garanzie
1. Gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale
esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante
l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno
l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale e devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) essere costituiti in forma di societa' per azioni;
b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il
capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in
titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati su un unico
conto costituito presso una succursale operante in Italia di una
banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta
liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati
regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob
ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.
Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore
equo;
c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;
d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia neghi l'iscrizione nell'elenco
speciale e lo statuto dell'intermediario preveda l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie in via esclusiva, gli
amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare
l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria
della societa'.
3. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 11 non si
applicano ai confidi.
CAPO III
Elenco speciale
Art. 17.
Sussistenza dei requisiti di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni
quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio
approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. La Banca
d'Italia puo' definire le ipotesi in presenza delle quali e'
possibile procedere all'iscrizione nell'elenco speciale prima dei
citati termini.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia
verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui
agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonche'
il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico.
L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a),
b), c), d), e), f) e g) e' negata qualora l'intermediario non
rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca
d'Italia e non disponga di un sistema informativo-contabile, di
metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di strutture di
controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessita'
dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la
richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata
esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due mesi dal
provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare
l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della societa'; qualora invece la richiesta
di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle
soglie quantitative previste dall'articolo 15, comma 2, entro il
termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve
riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie
quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che
precedono, l'intermediario e' cancellato, secondo le modalita' di cui
all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale.
3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli
15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto, verificata con
riferimento ad almeno tre esercizi consecutivi, comporta la
cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia stabilisce in
via generale le condizioni in presenza delle quali procedere alla
cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.
4. Per gli intermediari finanziari di cui al comma 3 che hanno
effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle
facolta' riconosciute dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005,
come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, e dalle
relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la
cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che
l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel
limite stabilito dalle predette disposizioni.
5. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale e'
sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni
di raccolta tra il pubblico.
CAPO III
Elenco speciale
Art. 18.
Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalita'
di iscrizione nell'elenco speciale
1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati
di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli
11, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera c), del presente
decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai volumi di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa
riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di
calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a
controlli prudenziali.
TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
Art. 19.
Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria da parte di
soggetti esteri
1. L'esercizio nei confronti del pubblico di attivita' finanziaria
con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte
di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari e'
subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.
TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
Art. 20.
Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari
comunitari
1. L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari
comunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di
provenienza;
b) esercizio in Italia dell'attivita' finanziaria in via
esclusiva;
c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al
capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo
unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per
gli intermediari che esercitano l'attivita' di rilasciano di garanzie
nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di
importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni
ove l'attivita' e' esercitata in via esclusiva, prevalente o
rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno
euro 1,5 milioni in attivita' liquide o in titoli di pronta
liquidabilita', entrambi depositati su un unico conto costituito
presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale,
comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilita'
si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati
italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi
degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali
titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si
tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore
equo;
d) sussistenza dei requisiti di professionalita', indipendenza ed
onorabilita' previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai
soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione
stabile operante in Italia;
e) sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai titolari
di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario
comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione
operante in Italia.
2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario
finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a
quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione
nell'elenco generale e' subordinata al verificarsi della sola
condizione di cui al comma 1, lettera a).
TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
Art. 21.
Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari
extracomunitari
1. L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari
extracomunitari e' subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 20,
comma 1;
b) rilascio da parte del rappresentante legale della societa' di
dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di
cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da
attivita' illecite.
TITOLO IV
INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI
Art. 22.
Norme applicabili
1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari
iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si
applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in
relazione all'attivita' svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108
e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalita',
indipendenza ed onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per
verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di
iscrizione nell'elenco speciale si fa riferimento all'attivita'
esercitata in Italia.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone la
cancellazione dall'elenco generale, secondo quanto previsto
dall'articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni
stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il
solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui
al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione
degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione
nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora,
entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui
all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati
dall'elenco speciale.
2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli
intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi
patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996,
recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.
3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gia' svolgono l'attivita' di rilascio di
garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data
medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero
dismettono l'attivita', adottando le conseguenti modifiche
statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono
l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le
modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico.
4. La Banca d'Italia determina le modalita' per la cancellazione
dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113
del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, esercitano attivita' di assunzione di
partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attivita'
finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gia' svolgono attivita' di intermediazione in
cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro
centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni
del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le
conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle
disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco
generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 111 del Testo
unico.
6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la
continuita' dell'invio da parte delle societa' di cui all'articolo 3
della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai
crediti cartolarizzati.
7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca
d'Italia determina le modalita' di iscrizione nei relativi elenchi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti decreti:
a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione,
ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello
stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre
l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico;
b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione,
ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
c) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante modalita' di
iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui
agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) il decreto ministeriale 28 luglio 1994, recante disciplina
dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate
all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
e) il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione,
ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali
relativi agli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di
garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
g) il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 372, contenente
disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante disposizioni sui
soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambiavalute;
h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di
iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
fatti salvi l'articolo 3 e l'articolo 2, secondo comma, primo
periodo.
Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2009