Decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30
Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento
(G.U. n.
79
del 4 aprile 2009)
Art. 1. Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», e successive modificazioni, il presente decreto, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti definizioni:
a) standard di qualità delle acque sotterranee: uno standard di qualità ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
e) tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità all'articolo 5;
f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attività' umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;
h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;
i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante un periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in conformità all'Allegato 4;
l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.
Art. 3. Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualità di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attività di caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli aarticoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria all'identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o più Stati membri della Unione europea ovvero uno o più Paesi non appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori soglia è soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati confinanti.
6. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).
Art. 4. Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni :
a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, glistandard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;
c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformità all'Allegato 5 conferma che:1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualità o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformità al punto 4 dell'Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono più di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonché, qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualità o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformità al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui è stato superato lo standard di qualità o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonché altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.
Art. 5. Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
1. Le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:
a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del livello degli standard di qualità e dei valori soglia delle acque sotterranee indicati all'Allegato 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;
b) le priorità di intervento.
2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento, di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e di invertire le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano ed applicano, ove necessario, misure più restrittive di quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, nell'ambito della revisione periodica degli stessi, le misure adottate, indicando altresì una sintesi in cui si evidenziano:
a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei sulla base della quale gli stessi corpi idrici sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o ad un'inversione di tale tendenza;
b) i criteri su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al comma 1.
4. Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da aree contaminate, svolgono controlli supplementari di valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana e per l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.
Art. 6. Stato quantitativo delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4.
2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o più Stati membri dell'Unione europea ovvero uno o più Paesi non appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli stessi.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
4. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o del mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
Art. 7. Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:
a) considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità alla normativa vigente, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il comma 3 dell'articolo 104
del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto
al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le
regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui
gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate
delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto,
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve
contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione
degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire
che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o
nuocere ad altri ecosistemi.».
Art. 8. Modifica degli Allegati
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche relative a modalità esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello comunitario.
2. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle finalità di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono più un rischio per i corpi idrici sotterranei.
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.
Art. 9. Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2 del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 è sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6 dell'articolo 3, secondo tempi e modalità individuati dalla specifica normativa vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Allegati
(omissis)