Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011
Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
(G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto della sperimentazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.
2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria è definito nell'allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in
sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4,
5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.
Art. 2.
(Modalità applicative della sperimentazione)
1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.
2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2.
3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'articolo 9 la sperimentazione è effettuata "in parallelo" secondo le seguenti modalità:
a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;
b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- Ai fini dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci di cui all'articolo 9 con funzione autorizzatoria, il "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione.
4. Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.
5. La sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013.
Art. 3. (Enti ammessi alla sperimentazione)
1. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, individua gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Per partecipare alla sperimentazione gli enti locali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, entro il 20 gennaio del 2012, la delibera della Giunta dell'ente concernente la partecipazione alla sperimentazione o, per gli enti strumentali degli enti locali, dell'organo esecutivo competente a definire le scelte strategiche dell'ente.
3. Gli enti di cui al presente articolo partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8.
4. Ciascuna regione e ente locale di cui al comma 1 coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
5. Ciascun ente di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l'elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.
Art. 4. (Sistema premiante)
1. Alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 5. (Revoca della sperimentazione)
1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del presente decreto e che non hanno dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e a quelle del presente decreto fino al termine dell'esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione.
TITOLO II - ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE
Art. 6. (Sistema contabile)
1. Le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 3 a decorrere dall'avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione.
3. Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
Art. 7. (Principi contabili)
1. Gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:
- della contabilità finanziaria (allegato n. 2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);
- dei bilanci consolidati (allegato n. 4).
2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
Art. 8. (Piano dei conti integrato)
1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.
4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.
Art. 9. (Bilanci)
1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:
a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;
b) rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 8;
2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:
a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1;
b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);
c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);
d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);
e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;
g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d).
3. Al rendiconto della gestione sono allegati:
a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);
b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);
c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c);
d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);
e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);
f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.
4. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
5. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare gli schemi di bilancio di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.
6. Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.
7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
8. Le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.
Art. 10. (Le variazioni di bilancio)
1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo.
2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente.
Art. 11. (Bilanci semplificati)
1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.
Art. 12.
(Il risultato di amministrazione)
(abrogato dall'art. 9, comma 3, legge n.
124 del 2013)
Art. 13. (Transazione elementare)
1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:
a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli schemi di bilancio;
b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6 concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;
c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al comma 2;
e) codice SIOPE;
f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente.
2. Il codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea è costituito da:
a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane, destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate;
b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese.
3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.
4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
Art. 14. (Riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione)
1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:
a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);
b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;
d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).
3. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
TITOLO III - ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
Art. 15. (Principi contabili)
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, in contabilità economico patrimoniale non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19,comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, sono tenuti al rispetto dei principi contabili dettati dal Titolo II del predetto decreto legislativo.
Art. 16. (Tassonomia)
1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 15, con l'esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, partecipano alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione.
2. Gli enti di cui al comma 1, allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 9, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
3. Gli enti in sperimentazione coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 il prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 10 concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
TITOLO IV - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Art. 17. (Indicatori di bilancio)
1. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in avanti denominato "Piano", il quale:
a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del presente decreto è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.
Art. 18. (Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)
1.Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.
2. Per ciascun programma, il Piano fornisce:
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.
3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:
a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.
Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.
4. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.
5. In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l'aggiornamento dei valori "obiettivo" e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.
TITOLO V - BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 19. (Bilancio consolidato)
1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'amministrazione pubblica".
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 20. (Schema di bilancio consolidato)
1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.
2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.
Art. 21. (Enti strumentali)
1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.
3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio:
a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
b. Istruzione e diritto allo studio,
c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali,
d. Politiche giovanili, sport e tempo libero
e. Turismo
f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa,
g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,
h. Trasporti e diritto alla mobilità,
i. Soccorso civile,
j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
k. Tutela della salute,
l. Sviluppo economico e competitività,
m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,
n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche,
p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali,
q. Relazioni internazionali.
Art. 22. (Società controllate)
1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale:
a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie
previste per gli enti strumentali.
Art. 23.
(Società partecipate)
1. Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una
regione o da un ente locale, si intende la società a totale
partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici
locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla
quota di partecipazione.
2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24. (Valutazione della sperimentazione)
1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all'articolo 3, comma 5, comunicano tempestivamente al "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - all'indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it - le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.
Art. 25. (Obblighi di comunicazione degli enti in sperimentazione)
1. Per i fini di cui all'articolo 24, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti dotati di contabilità finanziaria trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:
a) il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
b) il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;
c) il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:
a. il budget economico
b. il bilancio di esercizio;
c. il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.
4. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il Gruppo bilanci può richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell'esercizio.
Allegato 1 -
Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio
di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica
amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il
contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di
previsione.
Il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli
impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per
conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La
funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per
accensione di prestiti.
Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,
che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene
a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura
finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono
imputati.
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si
perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da
realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel
quale il diritto di credito viene a scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la
quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio
finanziario il diritto di credito. E' esclusa
categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate
future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi
(ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della
scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza
di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene
registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una
obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento
da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario la relativa obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni
di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve
essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del
primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se
la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del
piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita
da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o
la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di
altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione o di una legge di autorizzazione all'indebitamento.
Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di
bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di
bilancio non solo per la gestione di competenza e la gestione dei
residui, ma altresì dell'equilibrio delle successive annualità
contemplate dal bilancio pluriennale.
Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in
cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati
all'entrata del bilancio dell' amministrazione pubblica stessa a
seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi
incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno
riferimento i titoli di entrata e di spesa.
E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed
economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione
non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.
Allegato 2 -
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA'
FINANZIARIA
1. Definizione
Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la
contabilità
finanziaria costituisce il sistema contabile principale e
fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della
gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive
e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le
transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se
non determinano flussi di cassa effettivi.
Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la
creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di
valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si
origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche
amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo
accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.
Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di
mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non
monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non
sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.
La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di
cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.
La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di
cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili,
costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo
e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio
dell'amministrazione stessa.
Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a
transazioni che riguardano crediti e dei debiti o che producono
effetti di natura economico-patrimoniale.
2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni
amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di
previsione.
Il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e il
bilancio di previsione pluriennale di competenza hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa e ai
pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria
fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione,
imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione
diventa esigibile.
La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non
si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità
di esercitare il diritto di credito.
3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile all'esercizio del bilancio annuale e pluriennale
3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale
3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio annuale e pluriennale avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.
3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le
entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all'evasione, ecc.
Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo di
svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di
amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita
posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo svalutazione
crediti" il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).
L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di
impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo
di amministrazione come quota vincolata.
In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per
la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo
svalutazione crediti complessivamente accantonato nell'avanzo, in
considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi
precedenti e di quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo
del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la
media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o
sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Al fine di adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti si
procede:
- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
- in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato
non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.
Il fondo svalutazione crediti è articolato distintamente in
considerazione della differente natura dei crediti.
Quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente
inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo
stesso importo del credito che si elimina, si riduce il fondo
svalutazione crediti.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui
attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione
vincolata al fondo svalutazione crediti.
3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.
3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento
dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui
l'obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a
principi di ragionevolezza, e che non superi i 12 mesi dell'anno
successivo.
L'accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è
effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione
agli esercizi in cui scadono le rate
Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.
3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:
- coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
- coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento,
nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine è auspicabile che ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti. Nel corso della sperimentazione tale principio è applicato solo con riferimento ai trasferimenti e ai contributi tra amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo principio della competenza finanziaria. In ogni caso i trasferimenti sono accertati sulla base di un formale piano di riparto tra gli enti del comparto;
- coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell'operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso.
3.7 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono
accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il
ruolo. Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti
l'accantonamento al fondo svalutazione crediti e la rateizzazione
delle entrate.
L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già
accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono
accertati per cassa.
Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o
di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in
cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente
spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha
incassato direttamente il tributo.
L'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni "accertano ed impegnano
nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi
delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di
competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard come stimati dal competente Dipartimento delle Finanze.".
Le entrate tributarie riscosse e versate nei conti di tesoreria
centrale intestati alle Regioni sono considerate incassate quando
sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni.
Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei
contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate
entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza
prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di
competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal
competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il
federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui
attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nelle
rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente
l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e
provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione
al rendiconto.
3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore e imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza.
3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio cui gli interessi si riferiscono in quanto è in tale esercizio che l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. A tal fine, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo imputandola all'esercizio precedente sulla base dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.
3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono considerate vincolate al finanziamento di interventi di investimento.
3.11 L'obbligazione per i permessi a costruire è articolata in due quote. La prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade la concessione.
3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota
finanziata direttamente dalla UE e per la quote di cofinanziamento
nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di
altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da
parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e
imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la
spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione
della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).
L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.
Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati
alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni.
La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione
comporta:
- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.;
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.
3.13 Nella cessione di beni immobili l'obbligazione giuridica
attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
dell'aggiudicazione definitiva) ed è in tale momento che l'entrata
deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel
contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui
l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.
Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento
differito è consentito l'accertamento delle entrate nel primo
esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno
successivi.
L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere
il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.
Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa
di investimento al netto del debito IVA (si rinvia ai principi
contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA). Il
corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato
anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi
concernenti l'estinzione anticipata di prestiti).
3.14 Per tutte le altre cessioni di beni l'obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio della proprietà ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di
un canone che, in genere, è incassato anticipatamente.
L'obbligazione attiva sorge con il rogito ed è in tale momento che
l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata
anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il
diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si
applicano le norme della cessione dei beni.
3.16 L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
3.17 Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere
dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate
nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione
dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al
costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.
Nella gestione delle spese d'investimento il ricorso
all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati
si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che
non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo
fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva
prima di ricorrere all'indebitamento.
Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per
raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno
il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di
credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la
corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso
all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò
favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere
pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento
e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di
indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito
in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della
integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e
realizzati.
Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno
commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al
presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno
produrre la loro utilità.
3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti
è accertata
nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito
(anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se
disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione
del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la
somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto
finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).
Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al
momento della stipula del contratto o dell'emanazione del
provvedimento.
Considerato che, nel rispetto del principio della competenza
finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento
sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono
esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di
indebitamento e la relativa spesa finanziata, è realizzata
attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato
(rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi
consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già
scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo
all'istituzione del fondo pluriennale vincolato.
Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto
finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del
finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si
intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi)
e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi
l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui
le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento
l'ente registra tra le spese, l'impegno e il pagamento riguardanti il
versamento dei proventi del prestiti al deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del
deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio
dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso
derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del
deposito bancario si rileva, imputandolo sempre al medesimo
esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate
dal conto di deposito.
3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito" che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti e i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del crono programma di spesa.
3.20 Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le
accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 76 della legge n. 311 del 2004. Il debito
deve essere iscritto nel bilancio dell'Ente che provvede
all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il
pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamenti.
L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo le cui rate di
ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da
un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo
nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di
destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle
rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche
il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti
coinvolti.
3.21 Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di
prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale
dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri
finanziari sostenute al momento dell'accensione del prestiti e alla
quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono
ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota
di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa
"Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al
momento dell'accensione del prestiti non comportano, per l'ente, un
effettivo esborso e sono quantificati sulla base della documentazione
riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore
nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.
La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale
dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento
dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle
riscossioni riguardanti:
- i proventi del debito effettivamente incassati;
- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito.
3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell'operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all'atto e al momento temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti l'ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione. In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto "Rimborso di prestiti", mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all'eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.
3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza
di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento
avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.
Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi
finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi
differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del
contratto "derivato".
Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla
rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di
ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" -
vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di
prestiti".
Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi
annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.
La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è
rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la
spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva
costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione,
destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente
destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del
debito.
3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui
flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi
patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente
immobiliari). L'operazione è normalmente finanziata attraverso
l'emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria,
in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa
l'amministrazione pubblica originariamente proprietaria degli attivi
(originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da
collaterale all'emissione delle predette obbligazioni. Il
controvalore delle emissioni è versato dalla società all'ente
pubblico.
L'ordinamento nazionale italiano ha inteso recepire le regole
europee (1) di trattamento delle cartolarizzazioni nella definizione di
"indebitamento" valida agli effetti dell'articolo 119, comma sesto,
della Costituzione, in base al quale gli enti territoriali possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. L'articolo 3 comma 17 della legge 350/2003 (Finanziaria
2004) (2) stabilisce infatti che, a determinate condizioni, le
cartolarizzazioni costituiscono indebitamento. Si deve però
segnalare come dette condizioni siano rimaste quelle fissate dalle
regole antecedenti all'ultima modifica effettuata da Eurostat nel
2008, tanto che il richiamato comma stabilisce che "costituiscono
indebitamento [ ...], le cartolarizzazioni di flussi futuri di
entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore
all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di
cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche". Il riferimento alla soglia
dell'85 per cento era infatti il discrimine precedentemente fissato
nelle regole europee fino al 2008.
(1)
Le regole di contabilità nazionale adottate
in ambito europeo in materia di cartolarizzazioni sono volte a definire i casi
in cui tali operazioni (e in particolare il versamento del controvalore delle
emissioni effettuato all'inizio dell'operazione) possono essere registrate come
una effettiva vendita di un asset anziché come l'accensione di un prestito asset^backed,
ossia garantito da un asset sottostante. La questione chiave è se la proprietà
degli asset, intesa in senso economico come la possibilità di assumere i rischi
e di godere dei benefici generati dagli stessi, è effettivamente trasferita al
momento della loro cessione alla società veicolo. Solo in presenza di un
effettivo trasferimento della proprietà si registra una vendita anziché un
prestito.
Le regole fissate da Eurostat hanno avuto una evoluzione nel tempo a partire dal
2001, arrivando ad una definizione finale nel corso del 2008. Tale definizione
ha ridotto di molto la possibilità di registrare una vendita di asset, al punto
che non è lontano dal vero affermare che per definizione le cartolarizzazioni
siano sempre da registrare come prestito. Le principali condizioni per la
registrazione di una vendita di asset sono infatti le seguenti:
1. Gli asset oggetto delle operazioni devono essere riconosciuti come tali nei
conti nazionali. Questo esclude le cartolarizzazioni di flussi di entrata futura
(es. entrate fiscali, entrate da lotterie, affitti, ecc.).
2. Gli asset oggetto delle operazioni devono essere considerati trasferibili nei
conti nazionali. Per definizione le imposte possono costituire una entrata solo
per la PA. Ne consegue che se un ente pubblico cede a una SPV il diritto a
riscuotere crediti fiscali sorti per il mancato versamento di imposte già
maturate, l'operazione è registrata come prestito perché non è previsto che un
privato possa diventare "proprietario" del diritto a riscuotere le imposte. Tale
trattamento è esteso anche alle vendite di crediti contributivi (es. operazioni
INPS) che pertanto sono sempre registrate come prestito.
3. Deve essere esclusa la presenza di clausole di prezzo differito (DPP), che
prevedano che la SPV oltre al controvalore dell'emissione versato all'inizio
dell'operazione, versi all'originator al termine della stessa le risorse che
eventualmente residuano dopo che la SPV ha onorato tutti i suoi obblighi (verso
gli obbligazionisti, le società che svolgono servizi connessi all'operazione,
ecc.). Il pagamento di un DPP si configura infatti come una mancata cessione alla SPV dei benefici
derivanti dagli asset.
4. Non devono essere presenti garanzie pubbliche sui titoli
emessi dalla SPV, in quanto queste si configurano come una
mancata cessione alla SPV dei rischi derivanti dagli asset.
Sono assimilati alle garanzie le clausole di sostituzione
degli asset, ossia l'impegno dell'originator a sostituire
nel corso dell'operazione eventuali asset rivelatisi non
performanti con nuovi asset di migliore qualità.
5. Non devono esserci restrizioni imposte dall'originator
alla potestà della SPV di vendere a terzi gli asset
ricevuti nell'ambito dell'operazione.
6. La SPV deve essere una entità privata e non devono
ricorrere le condizioni perché questa sia considerata a
sua volta una PA.
Dalla lettura combinata di queste regole emerge come le
operazioni di cartolarizzazione sono generalmente
contraddistinte da almeno una di queste caratteristiche: in
particolare il DPP è una clausola connaturata
alleoperazioni di cartolarizzazione e quindi la
registrazione come prestito è praticamente certa.
Nel caso di registrazione come prestito, gli asset
permangono nello Stato patrimoniale dell'originator e ne
fuoriescono gradualmente, nel momento della loro effettiva
alienazione (nel caso di immobili) o riscossione (nel caso
di crediti o di entrate future) da parte della società
veicolo. Di fatto si considera come se quest'ultima stia
semplicemente gestendo gli asset per conto dell'originator
senza acquisirne la proprietà. Resta inteso che il
miglioramento dell'indebitamento si ha solo nel caso di
alienazioni di attivi non finanziari (ad esempio immobili)
in quanto le operazioni su attivi finanziari in tale ambito
sono sotto la linea. Ciò vale sia nel caso di
registrazione una tantum all'inizio dell'operazione
(operazione classificata come vendita di asset) sia nel
caso in cui la registrazione sia graduale (operazione
classificata come prestito).
(2)
Modificato prima dal comma 740 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296 e poi dall'art. 62, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, modificato dalla relativa legge di
conversione e sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 2008,
n. 203.
Al momento, è pertanto presente un disallineamento tra la
normativa nazionale e le regole comunitarie destinato ad essere
eliminato attraverso i decreti legislativi integrativi e correttivi
previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009.
In attesa dell'aggiornamento della definizione dell'indebitamento
di cui all'art. 3, comma 17 della legge 350/2003, nel corso della
sperimentazione le operazioni di cartolarizzazione sono considerate
debito.
Nei casi in cui l'operazione costituisce indebitamento, non essendo
quindi qualificata come cessione di attività, l'amministrazione
pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l'entrata derivante
dal versamento da parte della società veicolo del controvalore delle
emissioni tra le accensioni di prestiti. L'accertamento dell'entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la
società
veicolo ed è imputato all'esercizio nel quale è prevista
l'erogazione delle risorse. Nel corso dell'operazione di
cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla
riscossione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
La società veicolo comunica all'amministrazione pubblica,
attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della
cessione o della riscossione degli attivi, l'importo dei compensi a
proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa
sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da
destinare all'amministrazione pubblica.
Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo
l'amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione
definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di
qualsiasi spesa o onere accessorio sia della società veicolo che
dell'Ente.
La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all'operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica. Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:
1) i proventi che la società veicolo trattiene per il rimborso di titoli sono accertati tra le alienazioni delle attività immobiliare (che in tale momento esce definitivamente dal patrimonio dell'Ente) o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, tra le spese per rimborso dei prestiti, si registra l'impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
2) I proventi che la società veicolo trattiene per il pagamento degli interessi passivi sui titoli emessi sono accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per interessi e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
3) I proventi che la società veicolo trattiene a titolo di commissione o per altre spese sono ugualmente accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per gli oneri della cartolarizzazione e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;
4) I proventi che la società veicolo effettivamente trasferisce all'amministrazione pubblica sono accertati e riscossi tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.
Alla fine dell'esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l'amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nel conto del patrimonio le attività oggetto dell'operazione come "Immobili cartolarizzati" o "Crediti cartolarizzati".
3.25 Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing
immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono
contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le
amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene
durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della propria
attività, in cambio di un canone periodico, con la possibilità di
riscattarlo, una volta che sia scaduto il termine previsto dal
contratto. Nell'operazione di leasing finanziario sono coinvolti i
seguenti soggetti: l'utilizzatore che è colui che sceglie e utilizza
il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore
dell'operazione, che acquista materialmente il bene scelto
dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento
dell'eventuale riscatto e il fornitore che vende alla società di
leasing il bene scelto dall'utilizzatore.
Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza
dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo
stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone
che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal
bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.
La distinzione tra le due fattispecie è stata focalizzata dalla
Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. unite, n. 64/1993) che ha
qualificato il leasing finanziario come "leasing traslativo" i cui
canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione
del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene
stesso, cosicché l'utilizzatore, avendo interamente pagato il
prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di
convenienza economica, all'acquisto formale del bene.
Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di
godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, ma
sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene. Lo IAS 17,
paragrafo 10, per distinguere concretamente le due tipologie di
leasing, indicano le situazioni che individualmente o congiuntamente
consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario:
a) il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
c) la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
d) all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;
e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.
Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come
previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata,
il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito
che finanzia l'investimento.
Nel corso della sperimentazione di cui all'articolo 35 del decreto
118 del 2011, in attesa dell'aggiornamento della definizione
dell'indebitamento di cui all'art. 3, comma 17 della legge 350/2003
ad opera dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti
dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, il leasing
finanziario e le operazioni assimilate sono registrate con le
medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da
debito.
Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il
cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente
si sta indebitando per acquisire un bene.
Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva
il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra
le "Accensioni di prestiti" e si registra l'acquisizione del bene tra
le spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e
si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio
bilancio).
L'importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del
bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale
dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore
attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse
implicito nell'operazione di leasing, se possibile determinarlo; se
non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse
marginale del locatario.
Anche se formalmente non è di proprietà dell'ente, dal punto di
vista contabile il bene è preso in carico dell'ente, inventariato
tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.
Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli
interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento
rimborsata. In altri termini i canoni periodici sono registrati
contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in
bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere
tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing
finanziario è costruito come un'operazione di erogazione di credito
l'amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte
del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a
remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.
Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio del
riscatto è registrata tra le spese di investimento.
Si segnala infine che il bene concesso in locazione finanziaria
all'Amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare
oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario
del bene sino all'eventuale opzione di riscatto da parte
dell'Amministrazione pubblica. Infatti il locatore, in caso di
mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto
del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero
facenti parte del patrimonio indisponibile delle Amministrazioni
pubbliche, in quanto non commerciabili.
Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica
mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di principio,
non potrebbe essere di proprietà dell'Ente pubblico ma deve essere
acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli
effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte
dell'Amministrazione. E' ammissibile la concessione di un diritto di
superficie da parte dell'Ente pubblico al soggetto che procederà
alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del contratto di
locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un
periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il
contratto di locazione finanziaria.
I principi di cui al presente paragrafo si applicano alle nuove
operazioni di leasing.
3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono
contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia
di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della
legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente
e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,
l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da
anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate
e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile
generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese
devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle
correlate spese e entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio
contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato
n. 1, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere
autorizzatorio. Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31
dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.
In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel
corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del
consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto
delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.
4. La riscossione ed il versamento delle entrate
4.1 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle
somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o
esterni.
Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio
economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da
registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso,
attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato
(anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).
La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi
informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i
codici identificativi della transazione elementare.
Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea
contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per
conto terzi.
I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal
tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla
competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi
nell'esercizio successivo.
In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio
non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno
successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui.
Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo
rappresenta l'incasso (o il pagamento) effettuato nell'esercizio in
corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa
impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un
titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui,
riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di
cassa è eseguita costituisce una rappresentazione contabile del
fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.
Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è
stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio
finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi e
annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle
scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide con
il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo
di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna
riconciliazione.
Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal
tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo
all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti
effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo
al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi
devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'Ente.
In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio
contabile della veridicità.
Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE la dichiarazione del
tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità
liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77- quater,
comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione
di entrate.
Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso il tesoriere
deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e
richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso. Le entrate sono
riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di
contabilità.
Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i
seguenti principi:
- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti e immodificabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.
4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente
contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a
cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione,
per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede
entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione
insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.
Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza
legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti.
L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica
dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal
regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle
risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.
Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle
riscossioni e versare all'Amministrazioni per la quale operano gli
introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio
del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo
versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della
riscossione.
5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa
5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve
trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili
dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il
procedimento di spesa.
Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni a cui non hanno fatto
seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono
cancellate quali economie di bilancio.
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con
la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata avendo
determinato la somma da pagare e il soggetto creditore e avendo
indicata la ragione del debito e costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che verifica ed
attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria e con il
quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a
ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale.
Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo
della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue a valere
sulla competenza annuale e pluriennale avviene nel momento in cui
l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano
esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello
stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti
per esercizi non considerati nel bilancio pluriennale a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, delle spese
correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento. I provvedimenti di spesa concernenti obbligazioni
assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a
quello in corso di gestione sono trasmessi, per conoscenza, al
Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle Regioni, Province e
Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante), sempre
escluse le spese derivanti da contratti di somministrazioni e le rate
di ammortamento.
5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:
a) per la spesa di personale:
- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai cd. "tabellari", anche se comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate del bilancio;
- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale si procede alla prenotazione delle spese per l'intero importo delle spese di personale risultante dai cd. "tabellari", anche se comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima;b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:
- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:
- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);
- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente l'imputazione avverrà negli esercizi finanziari considerati nel bilancio pluriennale in cui le obbligazioni giuridiche passive vanno a scadere.
Le modalità di contabilizzazione dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti.d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione) l'imputazione della spesa corrente relativa si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.
e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e per la contabilizzazione IVA diventa rilevante: la contabilità separata extracontabile, regolata secondo le norme fiscali e la contabilità finanziaria che rileva, tra gli accertamento, l'eventuale credito IVA o, negli impegni, l'eventuale debito IVA. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella nota integrativa al consuntivo.
f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento.
5.3 Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui
scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o
della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.
La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano
impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta -
fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento
all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di
un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di
autorizzazione all'indebitamento.
Non tutte le entrate già accertate e imputate negli esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di
investimento impegnate negli esercizi successivi le risorse accertate
nell'esercizio in corso di gestione, l'avanzo di amministrazione o le
entrate già accertate imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di
volontà
pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica
amministrazione.
In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle
spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in
corso di gestione le entrate già accertate:
- imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni);
- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,
- derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);
- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
b) al riequilibrio della gestione corrente;
c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo svalutazione crediti);
d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.
Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le
altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in
corso di esercizio, quali i permessi da costruire.
L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del
crono programma può comportare nel caso di variazioni del crono
programma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento
differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a
variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.
In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli
equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di
assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione
delle necessarie variazioni.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di
contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio annuale
pluriennale vincolato, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice
tecnica.
5.4 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale
intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo
impiego di tali risorse.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad
esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a
quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
L'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle
singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa
intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione
di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui
si riferiscono le spese. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli
fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed
effettuare pagamenti.
Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile
procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso
(la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo
esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli
esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
A fine di costituire un accantonamento nel fondo pluriennale per la
realizzazione di una determinata spesa X realizzata, ad esempio, in
cinque esercizi e finanziata da entrate interamente accertate nel
primo esercizio, è necessario stanziare nel bilancio di previsione
annuale, anche in sede di variazione di bilancio:
1) il capitolo riguardante le entrate da mutuo per un importo complessivamente pari alla quota della spesa X, che si prevede sia esigibile in tale esercizio;
2) uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della spesa X, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare nel primo esercizio, in quanto esigibile in tale esercizio;
3) il capitolo "Fondo pluriennale vincolato alla spesa X - esercizio ...." (inserire l'esercizio in cui è accertata l'entrata che finanzia il fondo), per un importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata di cui al punto 1) ed il corrispondente stanziamento di spesa di cui al punto 2); inoltre, nel corrispondente bilancio pluriennale, è necessario appostare, contestualmente, in ciascuno degli esercizi successivi a quello di riferimento del bilancio annuale:
4) tra le entrate per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" un importo pari alle economie risultanti nel bilancio dell'esercizio precedente nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato alla spesa X - esercizio .....";
5) uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della spesa X, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare nell'esercizio, in quanto esigibile in tale esercizio;
6) il capitolo di spesa"Fondo pluriennale vincolato alla spesa X - esercizio ...." per un importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata dell'esercizio di cui al punto 4) ed il corrispondente stanziamento di spesa di cui al punto 5).
Il fondo risulta formalmente costituito solo a seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo a seguito
dell'accertamento delle entrate la spesa X può essere impegnata, con
imputazione all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e agli
esercizi successivi.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del
fondo pluriennale vincolato si rinvia all'esempio n. 2 dell'appendice
tecnica.
5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:
- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti e organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro l'anno e non rinnovabili);
- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).
Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto
trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono
imputate contabilmente tra i trasferimenti.
Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di
rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere
previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Nel caso di
concessioni di liquidità l'impegno di spesa e il corrispondente
accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati
al medesimo esercizio.
Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio
finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di
concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo
preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il
finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente
rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso
saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono
nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel
caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).
L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per
riscossione di crediti imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base
della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal
piano finanziario.
Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità
definitiva del credito derivante dal finanziamento concesso
dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento
definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si
contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale a favore del
soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in
quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le
riscossioni di crediti. Analogamente, nel caso in cui un ente assuma
il debito per conto di un'altra amministrazione (art. 1, comma 76,
legge n. 311/2004) o subentri al debitore originario di una passività finanziaria
già in essere, facendosi carico del rimborso
per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un
trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del
debitore originario e il relativo mandato è commutato in quietanza
di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le
accensioni di prestiti.
L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di
proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi
un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il
rimborso del prestito oggetto dell'operazione.
Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività
emesse da terzi è il seguente: al momento della concessione della
garanzia la contabilità finanziaria non effettua alcuna
contabilizzazione. In caso di escussione della garanzia, l'ente
garante registra una concessione di crediti a favore dell'ente
beneficiario. La restituzione del credito è registrata tra le
riscossioni di crediti. Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità
definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano
i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione
dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un
mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di
entrata tra le riscossioni di crediti.
L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio
debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario
e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.
6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese
6.1 La liquidazione è una registrazione contabile effettuata
quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito
della verifica della completezza della documentazione prodotta e
della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del
creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente
posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata.
In particolare, deve essere verificato che:
a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
c) l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione. La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.
6.2 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al
tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto
specificato.
L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento o
ordine di pagamento e deve contenere tutti gli elementi informativi
previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative
e regolamentari.
In particolare il mandato di pagamento deve riportare i codici
identificativi previsti per la transazione elementare.
Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le linee
guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA).
E' possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi
stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma
di legge.
La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata
in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed
efficienza gestionale.
6.3 Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di
erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione
all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità
indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari
e della convenzione di tesoreria.
Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del
tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
I titoli di pagamento che regolarizzano incassi e pagamenti
effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono
imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio
precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.
Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea
contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per
conto terzi.
Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal
tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile
al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi
dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile che il
tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima
dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente
emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal
pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).
Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio
dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa tenuto
conto anche della normativa in tema di interessi moratori per
ritardati pagamenti.
6.4 Il servizio di economato di ciascuna Amministrazione pubblica
è istituito dal regolamento di contabilità che ne prevede
l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla
struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e
all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza
imprescindibile di funzionalità ed efficienza.
I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la
fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta
contabilizzazione delle spese effettuate.
L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le
procedure previste dalle leggi vigenti.
7. I servizi per conto terzi e partite di giro
I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in
essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali
quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale le operazioni per conto di
terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi" sono
classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti: i
depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente,
la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale
alle regioni per il finanziamento della sanità e i relativi
rimborsi.
Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi"
l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla
definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi:
- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero
esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da
trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di
importi predefiniti;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente
(anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio
di previsione e di consuntivo.
Invece, non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di
conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del
bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano
autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad
essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute
dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di
giustizia, ecc.
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non
avente personalità giuridica, comprese le articolazioni
organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi
coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti
tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.
Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in
bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia
a quanto previsto al punto 3.4;
APPENDICE TECNICA
Esempio n.1 di registrazione di spese di investimento finanziate
con forme di finanziamento flessibili:
In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento flessibile.
Al riguardo prevede che:
a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, di riferimento del bilancio annuale di esercizio in corso di elaborazione;
b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.
Nel bilancio di previsione annuale dell'anno t l'ente stanzia:
- 100 tra le accensioni di prestiti, nel capitolo relativo al "Mutuo flessibile";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola";
Nell'esercizio t del bilancio pluriennale, l'ente effettua i medesimi stanziamenti del bilancio annuale t.
Nell'esercizio t +1 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia:
- 100 tra le accensioni di prestiti, nel capitolo relativo al "Mutuo flessibile";";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola";
Nell'esercizio t +2 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia:
- 100 tra le accensioni di prestiti, nel capitolo relativo al "Mutuo flessibile";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola".
Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente:
1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola, accerta l'entrata di 100 nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3;
2) impegna le spese di progettazione e per la gestione della gara di 100, negli appositi capitoli di spesa dell'esercizio t;
3) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3, a seguito dell'approvazione della gara di appalto della scuola, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.
Con particolare riferimento agli enti locali si segnala che, anche
nel caso di finanziamenti flessibili, il limite all'indebitamento
previsto dall'articolo 204 del TUEL è riferito all'importo
complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione
dell'investimento, risultante dal contratto di finanziamento, anche
se la relativa entrata è accertata in più esercizi.
Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi,
l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente
rispetto a quello previsto nel crono programma.
In tali casi è necessario aggiornare il crono programma,
effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti i capitoli
di entrata riguardanti il finanziamento flessibile ed a i capitoli di
spesa riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere al
riaccertamento degli impegni assunti in misura differente rispetto
alle indicazioni del cronoprogramma.
Ipotizzando che l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto
a quello programmato:
- la ditta appaltatrice dei lavori emette, nell'esercizio t+1, fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 120, dell'anno t+2 a 90 e dell'anno t+3 a 90, sempre per un totale di 300;
l'ente deve effettuare le seguenti le variazioni amministrative e i seguenti riaccertamenti nel corso dell'anno t+1:
1) nel bilancio di previsione annuale t+1 è effettuata una variazione di bilancio di +20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 nel capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A seguito della variazione di bilancio si procede all'accertamento di ulteriori entrate e spese per un importo pari a 20.
2) nel primo esercizio del bilancio pluriennale, relativo all'anno t+1, è effettuata la medesima variazione di bilancio di cui al punto 1),
3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+2, è effettuata una variazione del capitolo di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una variazione di -10 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10;
4) nel terzo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+3, è effettuata una riduzione di 10 del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 10 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10.
Nel caso, invece, in cui l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:
- la ditta appaltatrice, nell'esercizio t+1, emette fatture per 80,
-il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 80, dell'anno t+2 a 80 e dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300;
nell'anno t+1 l'ente deve effettuare le seguenti le variazioni amministrative di bilancio e procedere al conseguente riaccertamento degli impegni già assunti:
1) nel bilancio di previsione annuale t+1 è effettuata una variazione di -20 nel capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola,;
2) nel primo esercizio del bilancio pluriennale, relativo all'anno t+1, è effettuata la medesima variazione di bilancio di cui al punto 1),
3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+2, è effettuata una variazione del capitolo di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una variazione di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 20;
4) nel terzo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+3, è effettuata una riduzione di 20 del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento del capitolo di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10;
5) si procede ad un accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile e all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola, entrambi imputati all'esercizio t+4 (esercizio non considerato dal bilancio pluriennale in corso di gestione).
Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato:
In sede di programmazione dell'attività riguardante l'anno t e successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti.
Al riguardo si prevede che:
d) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, di riferimento del bilancio annuale di esercizio in corso di elaborazione;
e) l'anno t sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.
Nel bilancio di previsione annuale l'ente stanzia:
- 400 tra le accensioni di prestiti, nel capitolo "Mutui";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola";
- 300 nel capitolo di spesa "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t";
Nell'esercizio t del bilancio pluriennale, l'ente effettua i medesimi stanziamenti del bilancio annuale t.
Nell'esercizio t +1 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia:
- 300 tra le entrate per "Utilizzo Fondo pluriennale vincolato";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola";
- 200 nel capitolo di spesa "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t".
Nell'esercizio t +2 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia:
- 200 tra le entrate per "Utilizzo Fondo pluriennale vincolato";
- 100 in uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della scuola appostati nel "Programma scuola";
- 100 nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t".
Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente:
1) accerta l'entrata di 400 nell'apposito capitolo di entrata, a seguito della firma del contratto di mutuo che prevede, nel corso dell'esercizio, l'erogazione del finanziamento di 400 per la realizzazione della scuola;
2) impegna le spese di progettazione e per la gestione della gara di 100, negli appositi capitoli di spesa;
3) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3, a seguito dell'approvazione della gara di appalto della scuola, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.
Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi,
l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente
rispetto a quello previsto nel crono programma.
In tali casi è necessario aggiornare il crono programma,
effettuare le correlate variazioni amministrative tra i capitoli di
spesa riguardanti la realizzazione della scuola e il "Fondo
pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t" nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale e provvedere al riaccertamento degli
impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del
cronoprogramma.
Ipotizzando che l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato:
- la ditta appaltatrice dei lavori emette, nell'esercizio t+1, fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 120, dell'anno t+2 a 90 e dell'anno t+3 a 90, sempre per un totale di 300;
nell'anno t+1 l'ente deve effettuare le seguenti le variazioni amministrative:
1) nel bilancio di previsione annuale t+1 è effettuata una variazione amministrativa di bilancio pari a +20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di -20 nel "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t", il cui importo passa da 200 a 180. A seguito della variazione di bilancio è possibile procedere ad un impegno di 20 capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola;
2) nel primo esercizio del bilancio pluriennale, relativo all'anno t+1, è effettuata la medesima variazione di bilancio di cui al punto 1),
3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+2, è effettuata una variazione tra le entrate per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato di - 20, una variazione di spesa di -10 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e una variazione di spesa di -10 nel capitolo nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t", il cui importo passa da 100 a 90. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 10;
4) nel terzo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+3, è effettuata una variazione tra le entrate per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di - 10, ed una variazione di spesa di -10 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 10.
Nel caso, invece, in cui l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:- la ditta appaltatrice, nell'esercizio t+1, emette fatture per 80;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 80, dell'anno t+2 a 80 e dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300;
nell'anno t+1 l'ente deve effettuare le seguenti le variazioni amministrative di bilancio e procedere al conseguente riaccertamento degli impegni già assunti:
1) nel bilancio di previsione annuale t+1 è effettuata una variazione di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di -20 nel "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t", il cui importo passa da 200 a 220. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 20;
2) nel primo esercizio del bilancio pluriennale, relativo all'anno t+1, è effettuata la medesima variazione di bilancio di cui al punto 1),
3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+2, è effettuata una variazione tra le entrate per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di + 20, una variazione di spesa di - 20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e una variazione di spesa di + 40 nel capitolo nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t", il cui importo passa da 100 a 140. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 20;
4) nel terzo esercizio del bilancio di previsione pluriennale, relativo dell'anno t+3, è effettuata una variazione tra le entrate per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di + 40, una variazione di spesa di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e una variazione di spesa di + 60 attraverso l'istituzione, in quell'esercizio, del "Fondo pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t", per un importo pari a 60. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 20.
5) si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola, entrambi imputati all'esercizio t+4 (esercizio non considerato dal bilancio pluriennale in corso di gestione).
Allegato 3 (omissis)
Allegato 4 (omissis)
Allegato 5 (omissis)
Allegato 6 (omissis)
Allegato 7 (omissis)
Allegato 8 (omissis)
Allegato 9 (omissis)
Allegato 10 (omissis)
Allegato 11 (omissis)