Decreto del presidente
del consiglio dei ministri 30 giugno 2011
Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto
2010, n. 136
Piano straordinario contro le mafie
(G.U. n.
200 del 29 agosto 2011)
2. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.
Art. 2. Stazione unica appaltante e soggetti aderenti
1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
Art. 3. Attività e servizi della SUA
1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Art. 4.
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e
Stazione
unica appaltante
1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da
convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:
a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.
Art. 5. Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti
1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.
Art. 6. Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni
1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura - UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.
2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ora articoli 84 e 85 del d.lgs. n. 159 del 2011 - n.d.r.), sulle imprese partecipanti alle gare;
b) monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti