Legge 23
luglio 2012, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 73, recante
Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
(Gazzetta Ufficiale n.
176 del
30 luglio 2012)
Art. 1.
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. All’articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.”;b) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
“12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.”;c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
“14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
categoria OS 3: 20 per cento;
categoria OS 28: 40 per cento;
categoria OS 30: 40 per cento.
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.”;d) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
“21-bis. In relazione all’articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento".
3-bis. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 357, comma 14, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Art. 357, comma 14, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione n. 119 del 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 131 del
7 giugno 2012)
14. In relazione ai
certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più
delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui
all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del
d.m. 3 agosto
2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla
base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti
per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere
nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l’allegato
B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate
nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel
bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto
all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente
la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei
quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della
categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie
specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS
28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della
categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si
compongono. Ai fini della
qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato
A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere
nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla
categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'Allegato
A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese
rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato
A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al
presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso
al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli
articoli 83, commi 3 e 4,
85, comma 2, e
86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento
all’allegato B.1.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 15,
lettera c), legge n. 106 del 2011)
(il termine è
stato differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2012)