Decreto del Ministero della
Giustizia 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia,ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27
(G.U. n. 195 del 22 agosto 2012)
Capo I -
Disposizioni generali (art. 1)
Capo II -
Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. da 2 a 14)
Capo III -
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti
contabili (artt. da 15 a 29) (omissis)
Capo IV -
Disposizioni concernenti i notai (artt. da 30 a 32)
Capo V -
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica
(artt. da 33 a 39)
Capo V-bis - Disposizioni
concernenti gli assistenti sociali (artt. da 39-bis a 39-ter)
Capo V-ter - Disposizioni
concernenti gli attuari (artt. da 39-quater a 39-septies)
Capo VI -
Disposizioni concernenti le altre professioni (art. 40)
Capo VII -
Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. da 41 e
42)
Tabella A - Avvocati -
Tabella B - Avvocati
Tabella A - Notai -
Tabella B - Notai -
Tabella C - Notai -
Tabella D - Notai
Esemplificazione del compenso CP (professioni tecniche)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 2. Tipologia di attività
1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.
Art. 3. Attività stragiudiziale
1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
Art. 4. Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Art. 5. Determinazione del valore della controversia
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.
Art. 6. Procedimenti arbitrali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.
Art. 7. Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Art. 8. Cause di lavoro
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.
Art. 9. Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.
Art. 10. Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito
1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
Art. 11. Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
Art. 12. Attività giudiziale penale
1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Art. 13. Parte civile
1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.
Art. 14. Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
Capo III -
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti
contabili
(omissis)
Sezione prima - Disposizioni generali
Art. 15. Tipologia di attività
Art. 16. Definizioni
Art. 17. Parametri generali
Art. 18. Maggiorazioni e riduzioni
Sezione seconda - Disposizioni e parametri specifici
Art. 19. Amministrazione e custodia
Art. 20. Liquidazioni di aziende
Art. 21. Valutazioni, perizie e pareri
Art. 22. Revisioni contabili
Art. 23. Tenuta della contabilità
Art. 24. Formazione del bilancio
Art. 25. Operazioni societarie
Art. 26. Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria
Art. 27. Assistenza in procedure concorsuali
Art. 28. Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Art. 29. Sindaco di società
Capo IV - Disposizioni concernenti i notai
Art. 30. Tipologia di attività
1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
1-bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase
istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase
istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio
della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto,
verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta
esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o
iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo
di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della
validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in
danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva
alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con
versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle
formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.m. n. 106
del 2013)
2. Le prestazioni di garanzia reale sono
considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene
cui accedono.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 2, del d.m. n. 106 del 2013)
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».
Art. 31. Criteri
1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.
Art. 32. Parametro
1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia personale il compenso
è
liquidato, di regola, in percentuale tra il 2,14 per cento e lo 0,025
per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di
euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 3, del d.m. n. 106 del 2013)
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00
per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro
4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo
giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo
scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore
dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle
questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione
professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato,
del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche
non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio
si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 5.000,00
per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000
per la tipologia della tabella B-Notai.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 4, del d.m. n. 106 del 2013)
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.
Capo V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica
Art. 33. Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Art. 34. Parametri generali per la liquidazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Art. 35. Costo economico dell'opera
1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
Art. 36. Complessità della prestazione
1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Art. 37. Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.
Art. 38. Consulenze, analisi ed accertamento
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.
Art. 39. Determinazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:
CP=V×G×Q×P
Capo
V-bis - Disposizioni concernenti
gli assistenti sociali
(capo introdotto dall'art. 3
del d.m. n. 106 del 2013)
Art. 39-bis. Tipologia di attività
1. Ai fini della
liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e
Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del d.P.R. 5 giugno
2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la
specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale,
Area Gruppi e Comunità, Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area
Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.
Art. 39-ter. Criteri e Parametri
1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:
a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;
c) della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell'urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.
4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione è di euro 90,00; per le successive è di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.
Capo V-ter
- Disposizioni concernenti gli attuari
(capo introdotto
dall'art. 3 del d.m. n. 106 del 2013)
Art. 39-quater. Tipologia di attività e parametri
1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività.
2. Le attività riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa;
b) attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti;
c) attività per le società di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attività» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso è liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile.
Art. 39-quinquies. Attuari junior
1. Il compenso per l'attività professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.
Art. 39-sexies. Incarichi connessi a più clienti
1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per più imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso è di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 è ridotto fino al cinquanta per cento.
Art. 39-septies. Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.
Capo VI - Disposizioni concernenti le altre professioni
Art. 40. Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
Capo VII - Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41. Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 42. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro
PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni
AFFARI TAVOLARI
Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.
GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%
TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%
CORTE D'ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%
CORTE D'ASSISE D'APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%
MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%
Tabella C
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
(omissis)
ATTI IMMOBILIARI
Da € 25.000,00 a € 1.000.000
Valore medio: € 500.000,00
Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore
dell'immobile
Forbice: aumento fino al 4,820% ; riduzione fino allo
0,410%
Da € 1.100.001 a 3.500.000
Valore medio: € 2.300.000
Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore
dell'immobile
Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo
0,160%
Da € 3.500.001 a € 5.000.000
Valore medio: € 4.250.000
Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore
dell'immobile
Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo
0,120%
ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)
Da € 10.000 a € 200.000
Valore medio : € 105.000,00
Percentuale del valore medio: 0,62%
Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino
all'1,790%
Da € 200.001 a € 700.000
Valore medio: 450.000
Percentuale del valore medio: 0,200%
Forbice: riduzione fino allo 0,130; aumento fino allo
0,350%
Da € 700.001 a € 2.500.000
Valore medio: € 1.600.000
Percentuale del valore medio: 0,082%
Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo
0,130%
Da 2.500.001 a € 4.500.000
Valore medio: € 3.500.000
Percentuale del valore medio: 0,035%
Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo
0,490%
ATTI SOCIETARI
Da € 25.000 a € 400.000
Valore medio dell'atto: € 212.500
Percentuale del valore medio: 1,4%
Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%
Da € 400.001 a € 1.500.000
Valore medio dell'atto: € 950.000
Percentuale del valore medio: 0,47%
Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo
0,86%
Da € 1.500.001 a € 5.000.000
Valore medio dell'atto: € 3.250.000
Percentuale del valore medio: 0,16%
Forbice: riduzione fino allo 0,13% ; aumento fino allo
0,35%
ALTRI ATTI
Da € 30 al € 500 con aumento fino al doppio