MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(G.U. n. 118 del 22 maggio 2013)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.

2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.

4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.

5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

Art. 3. Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.

Art. 4. Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Art. 5. Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.

2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.

Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA SOMMARIO

1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI
 3.1 Cedente/Prestatore
 3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore
 3.3 Cessionario/Committente
 3.4 Soggetto Emittente
 3.5 Dati Generali
 3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
 4.1 Trasmittente
 4.2 Destinatario
5. INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
 5.1 Ordine Acquisto
 5.2 Contratto
 5.3 Ricezione
 5.4 Fatture Collegate
 5.5 Cassa Previdenziale
6. ALTRE INFORMAZIONI
 6.1 Trasmittente
 6.2 Cedente/Prestatore
 6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore
 6.4 Cessionario/Committente
 6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente
 6.6 Dati Generali
 6.7 Beni/Servizi
 6.8 Pagamento
 6.9 Allegati

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative.
"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Pubblic Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario.

In particolare:
- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato SdI;
- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati presenti nel formato SdI ed assenti nel core UBL 2.0;
- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009."

2. CONTENUTO INFORMATIVO

a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali. Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:
b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

3. INFORMAZIONI FISCALI

Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

3.1 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione.
Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione.
Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.

Dati Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Dati Stabile Organizzazione

I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia.
Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Dati Iscrizione R.E.A.
Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.
Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società.
Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese.
Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL).
Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio o di più soci.
Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi
di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.
Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione.
Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del campo Denominazione.

3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;
Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;
Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura).

Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE

è presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.

Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .).
Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.
Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.
Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione.
Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.
Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.
Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo Ritenuta valorizzato).
Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo.
Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il campo Numero Bollo.
Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente.
Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.
Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.

Dati Ddt (documento di trasporto)

Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero del Documento di Trasporto.
Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Normativa Di Riferimento

Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.
Fattura Principale è presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento IVA.
Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.
Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

3.6 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio riportata sul documento.
Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.
Descrizione: natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di anticipo/acconto.
Quantità: numero di unità cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile.
Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità.
Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale".
Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).
Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale sconto.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.

Riepilogo Aliquota

è presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se presenti spese accessorie

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).
Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare nei casi di aliquota IVA ridotta.
Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es. imballaggi etc.) qualora presenti.
Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota.
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente.
Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul relativo imponibile.
 Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata).

Altri Dati Di Riepilogo

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.
Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura.
Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al campo Natura.

Dati Su Veicoli

Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del 1993.
Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate del mezzo di trasporto.

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.
Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO

Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del
presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.2 CONTRATTO

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.3 RICEZIONE

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione) all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.4 FATTURE COLLEGATE

Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE

Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.
Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale per singola aliquota.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo - contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico).

6. ALTRE INFORMAZIONI

Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE

Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.
Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe Tributaria.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.
Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore.
Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.
Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.
Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Contatti

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.
Fax: numero di fax del cedente/prestatore.
Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.
Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.

6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
 
6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.
 
6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).
Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo Denominazione).
Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo Denominazione).
Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.
CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente.
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora presente.
Causale: descrizione della causale del documento.

Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.
Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate

Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate al documento in oggetto.
Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).
Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).
Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)
Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.
Dati Ddt (Documento Di Trasporto)
Causale Trasporto: causale del trasporto.
Vettore: vettore del trasporto.
Numero Colli: numero dei colli trasportati.
Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Peso: peso della merce trasportata.
Unita Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata.
Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.
Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).
Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa.
CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa.
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.
 
6.7 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.
Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary).
Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel sistema informativo doganale AIDA.
Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico .).

6.8 PAGAMENTO

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.
Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento

Termini Pagamento.

Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.

Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di pagamento che ne presuppongono l'indicazione).

Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.

IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number.)
ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).
CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).
BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).

Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato.

Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati.

Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
 
6.9 ALLEGATI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:

Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato.

Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.

 

Allegato B - REGOLE TECNICHE

 

INDICE
 
1. PREMESSA
2. MODALITà DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITà DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
 3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
 4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
 4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
 4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

1. PREMESSA

 

Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

 

Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

 

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale
 
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 

Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fatt uraelettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

 

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.

 

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il lotto di fatture.

 

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 

Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.
 

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

 

La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

 

 - un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
 - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
 - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
 - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
 - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
 

Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili.
 
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.
 
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE

 

L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

 

Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.

 

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE

 

Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati.

 

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza.

 

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche. 

 

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
 
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:
 - il fornitore;
 - il SdI;
 - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

 

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:
 - il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al paragrafo 2;
 - il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta;
 - il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.
 
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede, quali attori coinvolti:
 - il SdI;
 - il soggetto destinatario;
 - il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

 

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità di cui al paragrafo 3.
Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.
 
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

 

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della  rasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche.

 

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

 - il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5;
 - in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;
 - nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario;
 - nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
 - nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;
 - il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.

Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

 

 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.
Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui e' circoscritta, si configura come:
 - un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;
 - uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.
Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;
- integrità del documento;
- autenticità e validità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;
- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazionidefinite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;
I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

Allegati C, D, E (omissis)