LEGGE
3 agosto 2013, n. 90
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale
(G.U. n. 181 del 3
agosto 2013)
Art. 1. Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, è
sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Finalità). - 1. Il presente
decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il
profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione
energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in
sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di
biossido di carbonio;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitività dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con
lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di
tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio
nazionale;
h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di
prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e
la sensibilizzazione degli utenti finali.».
Art. 2. Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "prestazione energetica di un
edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti
ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori
che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle
caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La
prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile,
rinnovabile, o totale come somma delle precedenti».
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)":
confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia
all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata
o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali,
nonché di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio
sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione
energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma,
volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi
e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti
rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta
o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia
primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi
erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio,
che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria
impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e
componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti
interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies bis) (soppresso dalla legge di conversione)
l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate alla lettera l-vicies bis);
l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni,
del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto
di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari
a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura è controllata o può essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi
energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i
servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;
l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del
confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici
dell'edificio;
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore
o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.».
1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto».
Art. 3. Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità'competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4. Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico»;
c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5. Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal
31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi
compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a
tutti gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata, è definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può
includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere
il consumo del territorio;
c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita
economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma
1
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter. (Strumenti finanziari e
superamento delle barriere di mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di
efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è
inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite
terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica ivi inclusa
l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale
realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del
fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di
gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012. recante
disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2013.
4. Entro il 31 dicembre 2013 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la
transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è
aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del
Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».
Art. 6. Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
è
sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici
è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità. Nel caso di nuovo
edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso
committente della costruzione o società di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici
esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è
prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità
immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il
proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione
energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve
rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore
o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica
dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica
entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
3. Nei contratti di vendita negli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al
comma 12. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto
di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi
contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità
immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità
immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,
qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di
adeguamento, previste (( dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74,
e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti
dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 ,
ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere
l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso
dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui
sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del
fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione
energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile
totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione
dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato
all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione
commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e
globale
e globale dell'edificio o dell'unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso
di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di
quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è
predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di
prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili
passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce
attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del
presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere
finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio
nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che
comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».
Art. 7. Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche,
devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla
dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non
sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore
dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37. Gli
schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa
applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla
applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia nominato.».
2. Dopo il comma 1, del citato articolo 8 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso
di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica,
ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta
efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi
di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità
tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di
verifica».
Art. 8. Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro 120 giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;
a-bis) al comma 3-bis, le parole: « Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, » sono soppresse;
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».
Art. 9. Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, è
sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».
Art. 10. Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, è
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del
presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 11. Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste
dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e
all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che
devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il
potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».
Art. 12. Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, è
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica
di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al
comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6.
Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo
76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione
tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli
schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,
comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli
edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la
regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2,
prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a
6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma
1, il costruttore o il proprietario è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a
18.000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel
caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel
caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6,
comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo
6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3.000 euro.».
Art. 13. Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, è abrogato il d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59;».
Art. 13-bis. Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Clausola di
cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province
autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo
e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve,
in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome
che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione,
abbiano già provveduto al recepimento».
Art. 14. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si
applicano nella misura del:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 139, legge n.
147 del 2013)
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
nella misura del:
(comma così sostituito
dall'art. 1, comma 139, legge n. 147 del 2013)
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica
1. Nelle more della definizione di misure ed
incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre
2015, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento
energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e
16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è
compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni
dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i
sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di
precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 139, legge n. 139 del 2013, poi dall'art. 1, comma 139, legge
n. 147 del 2013)
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
Art. 15- bis. Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate
dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del:
(comma
così modificato dall'art. 1, comma 139, legge n. 147 del 2013)
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di
cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i
lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 139, legge n. 147 del 2013)
Art. 16-bis. Interventi per favorire l'accesso al credito
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province
autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa
e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del
settore.».
Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il
comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al
d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica
dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che
risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico
a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme
di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale,
regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di
calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni,
appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI
EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma
tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai
commi 9, 9-bis e 9-ter»
Art. 18. Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis ».
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».
3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «1», all'articolo 6, comma 1, capoverso «ART. 6», comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso «1», terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 19. Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai supporti integrativi»;
a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo».
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20. Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.
2. Alla tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni;»
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A
decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in
attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono essere rideterminati in
aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 173, legge n.
147 del 2013)
Art. 21.
Disposizioni finanziarie (omissis)
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.