Legge 4 marzo 2014, n.
46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)
(G.U. 27 marzo 2014, n. 72)
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies), sono sostituite dalle seguenti:
"i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente";
b) alla lettera l-bis) le parole: "è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore" sono sostituite dalle seguenti: "è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore";
c) la lettera l-ter) è sostituita dalla seguente:
"l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso»;
d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti:
"l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;";
e) la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:
"o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;";
f) alla lettera p) le parole: " il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;" sono sostituite dalle seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;";
g) la lettera r-bis) è sostituita dalla seguente:
"r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;";
h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
"v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolo': lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).";
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiutì di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;";
b) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
"14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.";
c) al comma 16 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;";
d) al comma 16 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
b) al comma 7, lettera c), le parole: "da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione" sono sostituite dalle seguenti: "o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "Allegato VIII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda".
Art. 5. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Allegato XII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda";
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, la lettera b) è
sostituita dalla
seguente:
"b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati
all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può
produrre
effetti negativi e significativi sull'ambiente.".
Art. 7. Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2.";
c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36" sono aggiunte le seguenti: "fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT".
2. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito
dal
seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di
nuovi
impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del
funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti
alle
disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme
restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo
e rumore, la domanda deve contenere le seguenti
informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attività,
specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze e
dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili
emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale
nonché n'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni
sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di
cui si
prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione
oppure,
qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione
per
il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
prodotti
dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni
nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di
controllo
programmato che richiedono l'intervento dell'ente
responsabile degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia,
alle
tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore
in forma
sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare
ai
principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo
scarico
di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di
contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito
dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata
dal
gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o
prima del
primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la
quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o
nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini
della sua
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.".
3. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole: "Per gli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le installazioni";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.";
c) al comma 3 le parole da: "Entro il termine di quindici giorni" fino a: "e trasmettere le osservazioni." sono sostituite dalle seguenti : "Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.";
e) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.";
f) al comma 8 le parole: "il termine di cui al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di cui al comma 10";
g) il comma 9 è soppresso;
h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.";
i) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui è basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.".
4. L'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale) " ...
(omissis)
5. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "decreto deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies" sono sostituite dalle seguenti: "decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies";
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: ... (omissis)
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: ... (omissis)
e) i commi 5, 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti: ... (omissis)
f) il comma 9 è sostituito dai seguenti: ... (omissis)
6. L'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di
qualità ambientale). "... (omissis)
7. L'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 29-octies (Rinnovo e riesame).
"... (omissis)
8. All'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.";
b) al comma 4 dopo le parole: "anche nelle forme dell'autocertificazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.".
9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.";
b) al comma 3 le parole: ", o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano" sono sostituite dalle seguenti: " , o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.";
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.";
e) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).".
10. L'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti)
"... (omissis)
11. All'articolo 29-duodecies del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 è
sostituito
dai seguenti:
"1. Le autorità competenti comunicano al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno
annuale, i
dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia
informatizzata
delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi
aggiornamenti,
nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto
delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
L'obbligo si
intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano
rese
disponibili telematicamente ed almeno annualmente
l'autorità
competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto
tali
informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi
dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità
competenti
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento
di
autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici
della deroga
e le relative condizioni imposte.".
12. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il
tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca
ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del
presente
titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le
emissioni
e altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione
applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato
VIII nonché
sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si
basano,
segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed
applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle
comunicazioni,
il tipo e il formato delle informazioni che devono essere
messe a
disposizione, nonché l'eventuale individuazione di
attività e
inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse,
sono
stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni
in merito
emanate dalla Commissione europea. Nelle more della
definizione di
tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma
sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con
riferimento al
biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento
al
triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza
triennale,
facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario
adottato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare predispone e invia alla Commissione europea una
relazione in
formato elettronico sull'attuazione del Capo II della
direttiva
2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle
informazioni
pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1,
rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti
nelle
specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al
Comitato di cui
all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui
all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla
base
delle intese di cui al comma 3.".
13. L'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 29-quattuordecies (Sanzioni).
" ... (omissis)
Art. 8. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti all'Allegato XII," sono soppresse.
Art. 9. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.";
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
"3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.".
Art. 10.
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies
sono
sostituiti dai seguenti:
"2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di
cui
all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima
autorizzazione
integrata ambientale rilasciata all'installazione, le
installazioni
esistenti per le quali sia stata presentata nei termini
previsti la
relativa domanda, possono proseguire la propria attività,
nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle
autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per
l'esercizio e per
le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime;
tali
autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di
cui
all'articolo 29-quater, comma 12, specificata
nell'autorizzazione
integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del
procedimento,
ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si
applica la
sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma
1."
Art. 11. Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie
1. All'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "salvo che il fatto costituisca reato" sono inserite le seguenti: "e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,";
b) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2,".
2. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro";
c) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,";
d) all'inizio del comma 5, sono inserite le seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,";
b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,":
4. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,";
b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,";
c) all'inizio del comma 4, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,".
5. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 4,".
Art. 12. Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d) ed
e) sono
sostituite dalle seguenti:
"d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione
di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle
modifiche degli
impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo
7, comma
4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le
competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;".
Art. 13.
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.";b) all'articolo 208, comma 12, prima delle parole: "L'autorizzazione di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,";
c) all'articolo 208, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.".
Art. 14.
Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 209, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Titolo II-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "Titolo III-bis".
Art. 15.
Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, è inserito il seguente Titolo:
"TITOLO III-bis -
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI
articoli da 237-bis a 237-duovicies " ...
(omissis)
Art. 16. Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni
1. Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 è
aggiunto il
seguente:
"Art. 261-bis (Sanzioni) ...
" (omissis)
Art. 17.
Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate
all'entrata dei
bilanci delle autorità competenti e sono destinate a
potenziare le
ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente
decreto, in
particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le
ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
ambientali per
impianti ancora privi di autorizzazione.".
Art. 18.
Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.".
Art. 19.
Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;";
b) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente: "m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo;";
c) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);";
d) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;";
e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;"
f) alla lettera aa) è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter).";
g) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: "aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione è, in tutto o in parte, è in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.";
h) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: "gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);";i) alla lettera qq) le parole: "al fine di essere alla stessa destinati" sono soppresse.
Art. 20.
Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 269, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 8, le parole: "Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse." sono soppresse.
2. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di
combustione, fermo restando quanto previsto all'articolo
273, commi 9
e 10.".
Art. 21.
Modifiche all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 16 le parole: "Per gli impianti sottoposti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le installazioni sottoposte";
b) al comma 17, le parole: "delle autorizzazioni integrate ambientali e" sono soppresse;
c) al comma 18, le parole: "e delle autorizzazioni integrate ambientali" sono soppresse.
Art. 22.
Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: (omissis)
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
c) al comma 15, la lettera i), è sostituita dalla seguente: "i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;";
d) al comma 15, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente: "m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
e) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:
"16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.".
Art. 23. Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. L'articolo 274 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è
sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni
dei
grandi impianti di combustione)" ...
(omissis)
Art. 24. Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.";
b) al comma 4, le parole: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter, in conformità a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta.";
c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attività degli stabilimenti esistenti.";
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268.";
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).";
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purché le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.";
g) al comma 15 la parola: "luogo" è sostituita dalla seguente: "stabilimento";
h) al comma 18 le parole: "decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.";
i) dopo il comma 18 è inserito il seguente: "18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.".
Art. 25.
Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni
1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, è inserita la seguente:
"PARTE QUINTA-BIS
-
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI
TITOLO I -
ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO
Art. 298-bis (Disposizioni particolari per installazioni e
stabilimenti che producono biossido di titanio). " ...
(omissis)
Art. 26. Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA "...
(omissis)
2. L'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA"...
(omissis)
3. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Aria" al punto 6 dopo la parola: "Polveri" sono aggiunte le seguenti: ", comprese le particelle sottili" ed al punto 9 la parola: "fitofarmaceutici" è sostituita dalla seguente: "fitosanitari".
4.All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Acqua" dopo il punto 12 è aggiunto il seguente: "13. sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)".
5. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, il punto 12 è sostituito dal seguente:
"12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT
(BREF)
già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo
29-tedecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate
dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
della
direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali
pubbliche".
6. Dopo l'Allegato XII alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
"ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA
" ... (omissis)
Art. 27.
Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152
1. Prima dell'Allegato A alla Parte Quarta del decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la pagina di riepilogo degli allegati
alla
parte quarta è sostituita dalla seguente:
"ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento
ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di
recupero
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti
ALLEGATO E
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in
vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti".
2. All'Allegato L, Parte Quarta, punt7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "alla direttiva 96/61/CE" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo III-bis alla Parte Seconda".
3. All'Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, dopo il punto 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti
di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di
rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla
Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di
riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle
stesse installazioni in cui si generano i materiali".
4. Dopo l'Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V, l'intestazione: "Allegati al Titolo V" è sostituita dalla seguente: "ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA".
5. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, prima della pagina di riepilogo degli
allegati
al Titolo V della Parte Quarta, son aggiunti i seguenti
allegati:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 28.
Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale
funzionamento" sono
sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "ore
operative".
All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale
funzionamento"
devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di
combustione, come riferimenti alle "ore operative".
2. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 è
aggiunto il
seguente:
"1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato
sono
calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e
pressione
di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo
degli
scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6%
per gli
impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli
impianti,
diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che
utilizzano
combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a
gas e per
i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in
impianti nuovi
a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il
tenore di
O2 standard può essere definito dall'autorità competente
in
funzione delle caratteristiche dell'installazione.".
3. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori" sono sostituite dalle seguenti "I gestori".
4. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 è sostituito
dal
seguente:
"3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano
l'impiego
simultaneo di due o più combustibili, l'autorità
competente, in
sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di
emissione per
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i
metalli nei
modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste
ai punti
3.3 e 3.4.
3.2. L'autorità competente applica la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a
ciascun
combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla
potenza
termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo
quanto
stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per
combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di
emissione
di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da
ciascun
combustibile e dividendo il risultato di ciascuna
moltiplicazione per
la somma delle potenze termiche fornite da tutti i
combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per
combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede
di
autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti
il
combustibile determinante, inteso come il combustibile con
il più
elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi
combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di
distillazione e di conversione della raffinazione del
petrolio
greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri
consumi
propri dell'installazione, sempre che, durante il
funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale
combustibile
risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze
termiche
fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del
calore fornito
dal combustibile determinante è inferiore al 50% della
somma delle
potenze termiche fornite da tutti i combustibili,
l'autorità
competente determina il valore limite di emissione,
applicando la
seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a
ciascun
combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla
potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito
dalla parte
II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il
combustibile
determinante, inteso come il combustibile con il valore
limite di
emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla
parte II,
sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi
il
medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la
quantità più elevata di calore. Tale valore limite si
ottiene
moltiplicando per due il valore limite di emissione del
combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e
sottraendo
il valore limite di emissione relativo al combustibile con
il valore
limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per
combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione
del
combustibile calcolato in base alla lettera b) per la
quantità di
calore fornita da ciascun combustibile determinante,
moltiplicando
ciascuno degli altri valori limite di emissione per la
quantità di
calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il
risultato di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche
fornite
da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per
combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad
eccezione
delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti
multicombustibili, ricompresi in una installazione che
svolge
attività di raffinazione, alimentati con i residui di
distillazione
e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da
soli o
con altri combustibili, per i consumi propri
dell'installazione,
l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di
emissione
di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti
anteriori
al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori
al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono
calcolati
ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3
kPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti
gassosi, e ad
un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili
solidi e al 3%
per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto
ponderato tra la
sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la
sommatoria
dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla
media,
calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti
impianti,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata,
qualora ciò
non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle
previste
dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano
l'impiego
alternativo di due o più combustibili, sono applicabili i
valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6,
corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati."
5. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo.".
6. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da
4.1 a 4.6
sono sostituiti dai seguenti:
"4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica
nominale
totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle
concentrazioni
di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri
nell'effluente
gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una
potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è
alimentato con
combustibili gassosi, anche la misurazione della
concentrazione di CO
nell'effluente gassoso è effettuata in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono
richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti
di
combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione
alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto,
in
assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorità competente può non
richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita
inferiore
a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione
alimentati con biomassa se il gestore può provare che le
emissioni
di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i
valori
limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorità
competente
stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di
effettuare
misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi è la
deroga
almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua
opportune
procedure di determinazione per valutare le concentrazioni
del
biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali
procedure
devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove
queste
non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle
norme
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti
sotto il
profilo della qualità scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o
lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere
misurate
almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle
modalità di esercizio costituiscono modifica ai sensi
dell'articolo
268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorità competente
valuta
anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le
prescrizioni imposte
ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.".
7. All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4
sono
sostituite dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla
Parte
Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
nota 10
le parole: "del presente allegato" sono sostituite dalle
seguenti
"della presente sezione".
9. All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis."
10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta,
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:
"3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a
verifica
mediante misurazioni parallele secondo i metodi di
riferimento,
almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorità
competente
dei risultati di tale verifica."
11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, è aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%".
12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalità atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).".
13. All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello è sostituito
dal
seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
14. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la parte V è soppressa.
15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
"2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.";
b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.".
16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente punto: "4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.".
17. All'Allegato III, parte IV, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) nel paragrafo 1 il periodo: "A tal fine i progetti di cui all'articolo 275, comma 8, e le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 275, comma 9, indicano le emissioni bersaglio da rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza." è soppresso.
b) il paragrafo 3 è soppresso.
18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis: (omissis)
Capo II - Disposizioni transitorie, finali ed abrogative
Art. 29. Disposizioni transitorie
1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.
4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6. Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
Art. 30. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
1. Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, sono:
a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualità di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo.
2. Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalità previste dal d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalità ivi indicate.
Art. 31. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delegate dalla regione" sono inserite le seguenti: ", ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico" e dopo le parole: "convocata dalla regione" sono inserite le seguenti: "o dal Ministero dello sviluppo economico".
Art. 32. Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.".
Art. 33. Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 34. Abrogazioni
1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
c) l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
e) l'articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
f) l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;
i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.
2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
osservare.