Decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n.
120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle
modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
(G.U. 23 agosto 2014, n. 195)
Capo I - Organizzazione
Art. 1. Albo nazionale gestori ambientali
1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2. Organi
1. Sono organi dell'Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.
Art. 3. Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale dell'Albo è composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;
i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.
2. Per ogni componente effettivo è nominato, con le modalità di cui al comma 1, un supplente.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze.
4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purché sia stata nominata la metà più uno dei componenti effettivi.
5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalità definite dallo stesso Comitato nazionale.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico - organizzativi dell'attività.
8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilità del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attività avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.
Art. 4. Sezioni regionali e provinciali
1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è così composta:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purché sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale.
5. Il segretario della sezione è preposto all'ufficio e ha la responsabilità del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attività della sezione in base alle direttive del presidente.
Art. 5. Attribuzioni del Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione;
d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali;
e) fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
f) coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;
g) disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche;
h) determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;
i) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto d'iscrizione all'Albo;
l) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
m) istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;
n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.
Art. 6. Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali
1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
d) effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
g) rilasciano con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.
Art. 7. Funzionamento degli organi dell'Albo
1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonché i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente effettivo ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare;
c) assenza del componente supplente a più di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.
3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare.
4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonché dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennità di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonché dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo II - Attività dell'Albo
Art. 8. Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Art. 9. Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.
Art. 10. Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo
1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).
Art. 11. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
1. I requisiti di idoneità tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
2. La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
c) idoneità di cui all'articolo 13.
5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.
Art. 13. Formazione del responsabile tecnico
1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
3. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.
Art. 14. Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni
1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15. Procedimento d'iscrizione all'Albo
1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:
a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;
c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in
lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
d) disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;
f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente,
ulteriore, documentazione:
a) copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
b) copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti al d.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n. 240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.
7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
9. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.
Art. 16. Procedure d'iscrizione semplificate
1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.
6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 17. Garanzia finanziaria
1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
4. Le modalità di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
Art. 18. Variazioni
1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.
2. Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
4. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.
5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
Art. 19. Sospensione
1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:
a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
2. La durata della sospensione non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.
4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità.
Art. 20. Cancellazione
1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) permangano per più di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7.
2. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma 1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di cancellazione.
Art. 21. Procedimento disciplinare
1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.
Art. 22. Rinnovo dell'iscrizione all'Albo
1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.
3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.
4. I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
Art. 23. Ricorsi al Comitato nazionale
1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Art. 24. Risorse finanziarie
1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce al registro delle imprese.
2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio.
3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese ed enti che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g) ed h):
classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150;
b) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):
classe a), euro 3.100;
classe b), euro 2.050;
classe c), euro 1.300;
classe d), euro 650;
classe e), euro 300;
c) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50.
4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.
5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione, correlati all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, sono rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato nazionale. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento.
Art. 25. Pubblicazione dell'Albo
1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo.
2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2.
Art. 26. Disposizioni transitorie e finali
1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalità disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.
8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, è abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.