Decreto ministeriale 10 novembre
2016, n. 248
Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell'articolo 89, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(G.U. 4 gennaio 2017, n.
3)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante: «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», di seguito «codice dei contratti
pubblici»;
Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei
contratti pubblici che disciplinano,
rispettivamente, i criteri di selezione e
soccorso istruttorio e il Sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici;
Visto l'articolo 89, comma 11, del codice
dei contratti pubblici, che dispone che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, è definito
l'elenco delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per
la loro esecuzione;
Visto l'articolo 216, comma 15, del codice
dei contratti pubblici, che dispone che fino
alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 89, comma 11, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di confermare l'elenco delle
strutture, impianti e opere contenuto nel
citato articolo 12, comma 1, del
decreto-legge n. 47 del 2014, stante la
specificità dei lavori riguardanti tali
categorie, che suggeriscono di mantenere la
previgente disciplina in quanto riguarda
l'esecuzione di opere connotate da rilevante
complessità tecnica ovvero da notevole
contenuto tecnologico nell'ambito delle
quali rientrano le categorie afferenti i
beni culturali la sicurezza strutturale e
infrastrutturale, impiantistica e nonché per
il possibile impatto e la salute pubblica e
la pubblica incolumità di talune
realizzazioni rientranti nelle categorie in
parola e di integrare, per le medesime
motivazioni, tale elenco con le categorie OS
12-B (Barriere paramassi, fermaneve e
simili) e OS 32 (strutture in legno);
Ritenuto, altresì, di prevedere un congruo
periodo di monitoraggio al fine di valutare
gli effetti prodotti dal presente decreto e
procedere, a seguito della valutazione di
tali effetti,
all'aggiornamento delle disposizioni
introdotte dal presente decreto;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici che, con nota prot. 6635 del 14
luglio 2016, ha reso il proprio parere;
Udito il
parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nella adunanza del 20 ottobre
2016;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della predetta
legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla
nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
2. Ai sensi
dell'articolo 89, comma 11, del Codice il
presente decreto individua, in particolare,
le opere per le quali non è ammesso
l'avvalimento, qualora il loro valore superi
il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori e per le quali, ai sensi
dell'articolo 105, comma 5 del Codice,
l'eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell'importo delle opere e,
non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. [Il limite di cui al presente
comma non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui
all'articolo 105, comma 2 del Codice.]
(Il
limite di cui all'art. 105, comma 2, deve
essere disapplicato in seguito a Corte di
Giustizia della U.E., quinta sezione, 26
settembre 2019, causa C-63/18).
3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Art. 2. Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
Art. 3. Requisiti di specializzazione
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
OG 11: Impianti tecnologici.
Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la
fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un
insieme di impianti tecnologici tra loro
coordinati ed interconnessi
funzionalmente, non eseguibili
separatamente, di cui alle categorie
di opere specializzate individuate con
l'acronimo OS 3, OS 28 e OS
30.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili
del patrimonio culturale
e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico
ed etnoantropologico.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni
immobili del patrimonio culturale, manufatti
lapidei, dipinti murali,
dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici,
stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non
dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e
non policromi, manufatti
in osso, in avorio, in cera, manufatti
ceramici e vitrei, manufatti
in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali
e
artificiali, manufatti in pelle e cuoio,
strumenti musicali,
strumentazioni e strumenti scientifici e
tecnici.
OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della
manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei
e
pergamenacei, di materiale fotografico e di
supporti digitali.
OS 4: Impianti elettromeccanici
trasportatori.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione
o
ristrutturazione d'impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili,
di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali
che siano state gia' realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione
o
ristrutturazione di
dispositivi strutturali,
quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli
apparecchi di appoggio,
i dispositivi antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari
e i sistemi di precompressione a cavi
post-tesi.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione
o
ristrutturazione dei dispositivi quali
barriere, attenuatori d'urto,
recinzioni e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza
del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e
simili.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione
o
ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al
contenimento ed alla protezione dalla caduta
dei massi e valanghe,
inclusi gli interventi con tecniche
alpinistiche.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento
armato.
Riguarda la produzione in stabilimento industriale
ed il
montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato
normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti.
Riguarda la costruzione e
la manutenzione
ordinaria e
straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi
sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali,
comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione
di combustibile derivato dai rifiuti,
completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue.
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in
opera di
facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari
in vetro o altro materiale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i
carichi
di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi
stessi, di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta
dei manufatti e da prevenire dissesti
geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e
funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali
di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di
palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare
la funzionalità
statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la
stabilità dei pendii
e di lavorazioni
speciali per il
prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento
di
terreni.
OS 25: Scavi archeologici.
Riguarda gli scavi archeologici e le
attività strettamente
connesse.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici,
e
televisivi.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonché di reti di trasmissione
dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da
realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati già realizzati o siano in corso
di costruzione.
OS 32: Strutture in legno.
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali
ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati.