DECRETO
LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
(G.U. n. 75 del 30
marzo 2017)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Capo II - Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati
Art. 2. Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile
1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2635 del codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;
c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».
Art. 4. Articolo 2635-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635 del
codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2635-bis
(Istigazione alla corruzione tra privati). Chiunque offre o
promette denaro o altra utilità non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci
e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi
svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di
funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o
degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di
cui al primo comma si applica agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi
attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta
persona, una promessa o dazione di denaro o di altra
utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si
procede a querela della persona offesa.».
Art. 5. Articolo 2635-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635-bis è
inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). La condanna per il
reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni
caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo
32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato
condannato per il medesimo reato o per quello di cui
all'articolo 2635-bis, secondo comma.».
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
Capo III - Disposizioni finali
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.