Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
Articoli da 1 a 19 (omissis)
Capo VI - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 20. Tecnico competente
1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 21. Elenco dei tecnici competenti in acustica
1. E' istituito presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco
nominativo dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati
inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco
e' presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 22. Requisiti per l'iscrizione
1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.
3. L'idoneità' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
Art. 23. Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 24. Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (omissis)
Art. 25. Regime
transitorio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la
disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di
tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 26 maggio 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.
4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività' secondo la previgente disciplina.
Capo VII - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 26. Criteri di
sostenibilità economica
1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995
relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11
della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri,
concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività
produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di
risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti
regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari
tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in
conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi
oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi
emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche
prodotte dagli enti di normazione in materia.
2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 27 e art. 28 (omissis)
Allegato 1 (artt. 21, 22 e 23)
Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale
1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.
3. Compiti della regione
La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.
4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.
Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.
La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.
Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.
Allegato 2 (art. 22)
PARTE A - Classi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 22, comma 1
(classi di laurea di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
dell'architettura (classe L-17)
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)
Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)
Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)
(classe di laurea
delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio
2009)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)
(classi di laurea
magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-17 fisica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell'automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
PARTE B - Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica
1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.
5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi
del corso sono riportati nella tabella seguente.
Schema di corso in acustica per tecnici competenti
modulo I | Fondamenti di acustica |
modulo II | La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati |
modulo III | Strumentazione e tecniche di misura |
modulo IV | La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale |
modulo V | Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari |
modulo VI | Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali |
modulo VII | Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione europea |
modulo VIII | I requisiti acustici passivi degli edifici |
modulo IX | Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore |
modulo X | Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro |
modulo XI | Acustica forense |
modulo XII | Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione |
modulo XIII | Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici |
modulo XIV | Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora |
7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.