Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 ottobre 2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato)

(G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 23 giugno 2022 

 

Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di  progettazione  e
lavori per interventi edilizi. (22A04307) 
(GU n.183 del 6-8-2022)
 

 
                    IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE 
                              ECOLOGICA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  e,  in
particolare, l'art. 34, il quale dispone che le  stazioni  appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che  modifica  la  suddetta  direttiva
2009/33/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il «Piano d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione» volto a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  in   Ministero   della
transizione ecologica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 107 dell'8 maggio 2008, che,
ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione nazionale  per
la   sostenibilita'   ambientale   dei   consumi    della    pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 7 marzo 2012,  recante  «Adozione  dei  criteri
ambientali minimi da  inserire  nei  bandi  di  gara  della  pubblica
amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli  edifici
-  servizio  di  illuminazione  e  forza  motrice   -   servizio   di
riscaldamento/raffrescamento»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 102 del 3 maggio  2013,  con
il quale e' stata approvata la revisione del Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione, ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11  ottobre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 6 novembre 2017, con
il  quale  sono  stati  adottati  i  criteri  ambientali  minimi  per
l'affidamento di servizi di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, recante «Regolamento  per
l'attuazione dello schema nazionale volontario per la  valutazione  e
la comunicazione dell'impronta ambientale  dei  prodotti,  denominato
«Made Green in Italy», di cui all'art. 21, comma 1,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 1997, recante «Determinazione dei requisiti  acustici  degli
edifici»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, recante «Regolamento recante la  disciplina  semplificata  della
gestione delle terre e rocce da  scavo,  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento  (UE)  n.  517/2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il  regolamento  (CE)
n. 842/2006»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, recante «Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 162 del 15 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015,  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 162 del 15 luglio 2015; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
ottobre 2017 in ragione del progresso tecnologico  e  dell'evoluzione
della  normativa  ambientale  e  dei  mercati  di  riferimento,   che
consentono di migliorare i requisiti  di  qualita'  ambientale  degli
edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di
perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali
connessi ai contratti pubblici relativi alle  relative  categorie  di
forniture e affidamenti; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei
criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento   del   servizio   di
progettazione, direzione  ed  esecuzione  dei  lavori  di  interventi
edilizi ha visto il costante confronto con le parti interessate e con
gli esperti, nonche' con il Ministero dello sviluppo economico  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e'  stata
altresi' trasmessa  la  proposta  finale  di  detti  criteri  per  le
valutazioni di competenza,  cosi'  come  previsto  dal  citato  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di
cui all'allegato al presente decreto: 
    a) per l'affidamento del servizio di progettazione di  interventi
edilizi; 
    b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi; 
    c) per l'affidamento congiunto  di  progettazione  e  lavori  per
interventi edilizi. 
  2. Per gli interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  comprensiva
degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati
nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui  al  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - n. 97 del  16  aprile  1968,  le  stazioni
appaltanti  possono  applicare  in  misura  diversa,  motivandone  le
ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 -  Permeabilita'
della superficie territoriale» e «2.4.7  Illuminazione  naturale»  di
cui all'allegato al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
prodotto  da  costruzione  e  di   intervento   di   ristrutturazione
urbanistica di  cui,  rispettivamente,  all'art.  2  del  regolamento
305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art.  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia».  Si  applica  altresi'  la  seguente  ulteriore
definizione: 
    a) solar  reflectance  index  o  indice  di  riflessione  solare:
temperatura relativa di una superficie in rapporto al bianco standard
(SRI=100) e al nero  standard  (SRI=0)  in  condizioni  ambientali  e
solari standard. 
                               Art. 3 
 
                     Abrogazioni e norme finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11  ottobre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 6 novembre  2017  e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    Roma, 23 giugno 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 
                                                             Allegato 
 
     Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
             nel settore della Pubblica Amministrazione 
                               ovvero 
   Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) 
 
 
     CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
    PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI 

edilizia (allegato)

FAQ del Ministero