Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 31 gennaio 2018
Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale
(G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni, di seguito «codice» e, in particolare, l'art. 209, comma 16, che prevede che «La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
(omissis)
Decreta:
Art. 1. Criteri di determinazione del compenso
1. Il compenso spettante al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non può superare i limiti della tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.
2. Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri:
a) al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20 percento del suddetto compenso;
b) al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5 per cento del compenso complessivo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'allegato A, per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia di cui alla tabella dell'allegato A è determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti. Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.
5. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
6. Nel caso in cui l'arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio.
7. In caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella di cui all'allegato A, ridotto della metà.
8. Sono escluse dal compenso degli arbitri le spese per il funzionamento della camera arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 15, del Codice.
Art. 2. Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2018
Il Ministro: Delrio
Valore della controversia | Compenso minimo | Compenso massimo |
1. da 0 pari a € 500.000 | € 5.000 | € 20.000 |
2. da € 500.001 a € 2.500.000 | € 20.000 | € 35.000 |
3. da € 2.500.001 a € 10.000.000 | € 35.000 | € 60.000 |
4. da € 10.000.001 a € 30.000.000 | € 60.000 | € 75.000 |
5. da € 30.000.001 > | € 75.000 | € 100.000 |