Legge
marzo 2020, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
(GU n. 61 del 9-3-2020 )
Art. 1 (abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2019, n. 35)
Art. 2 (abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2019, n. 35)
Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento
1. 2. 3. 4. 5. 6. (abrogati dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2019, n. 35)
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 (abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2019, n. 35)