Modifiche al testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di
controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico
(G.U. n. 99 del 29
aprile 2022)
Art. 1. Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».
Art. 2. Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
Art. 3. Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni
1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato».b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».
2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.