DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (abrogato)
4) gli usi.
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Articoli 5, 6 e 7 (abrogati)
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
(secondo comma abrogato)
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti
e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
(secondo comma abrogato)
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale).
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 (abrogato)
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (articolo 25 Costituzione, articolo 2 codice penale).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.