AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL 5 aprile 2000, n. 16 (rif. AG 43)
Perizia di variante in sanatoria. Illegittimità
(G.U. n. ___ del _______________ 2000)

Art. 25, comma 1, lett.a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Con nota del 4 gennaio 2000, alcuni consiglieri del comune di Calcinato (Brescia) denunciavano a questa Autorità presunte irregolarità commesse dalla amministrazione e relative a lavori di completamento ed adeguamento dell’asilo nido comunale. In particolare, veniva fatto riferimento alla delibera di giunta n. 544, del 14 dicembre 1999, relativa alla approvazione con immediata esecutività di una perizia suppletiva e di variante in sanatoria.

Al riguardo era dato, tra l’altro, rilevare che la perizia indicata era stata approvata nel presupposto che, durante l’esecuzione dei lavori, si era riscontrata la necessità, derivante dal numero di domande di iscrizione pervenute all’amministrazione successivamente all’approvazione del progetto, di ampliare la ricettività dell’asilo; di tal che gli ulteriori lavori, per il complessivo importo di lire 53.900.000, erano stati eseguiti in corso d’opera in considerazione della imprevedibilità dell’indicato evento e stante la necessità di rispettare i tempi di consegna previsti al fine di non interrompere un servizio pubblico importante ed improrogabile. I maggiori lavori consistevano nella realizzazione di un vialetto di accesso carrabile, nell’ampliamento della cucina, in una nuova distribuzione interna dei locali ed ulteriori piccole opere.

Sussiste, nella fattispecie, violazione del disposto di cui all’articolo. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante. Ciò è sufficiente affermare senza che occorra valutare l’ulteriore violazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 relativo alla contabilizzazione dei lavori di somma urgenza, quando la regolarizzazione non sia intervenuta nel termine previsto di giorni trenta.

Né a giustificare detta violazione del preciso precetto della legge quadro sui lavori pubblici può valere l’argomento della mancanza di ogni altra soluzione, in quanto per soddisfare l’esigenza prospettata dalla giunta comunale, si sarebbe potuto procedere ad affidamento dei nuovi lavori a trattativa privata ai sensi del disposto di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) dell’indicata legge n. 109 del 1994 il quale, per i lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, consente di ricorrere alla trattativa privata, tra l’altro, senza necessità di preventiva gara informale, nel caso di sussistenza di una situazione di urgenza.

Il Presidente: Garri
Il segretario: Verde


Ci eravamo sempre chiesti il senso di questa determinazione. Se la soluzione fosse stata veramente così semplice, con il ricorso alla trattativa privata, potevamo considerare abrogati i vincoli dell'articolo 24 della legge quadro. Detto questo, anche con la trattativa privata (quindi con l'invito a più partecipanti) non si risolveva il problema: due imprese (una in forza del contratto originario e l'altra affidataria della trattativa) sul medesimo cantiere non può essere una soluzione accettabile.
Ecco però che a distanza di qualche mese si scopre l'arcano: secondo l'autorità (e stavolta è scritto minuscolo di proposito) bastava  invitare una sola ditta, cioè quella titolare del contratto principale. Come? Elementare Watson, col ricorso a qualche norma regionale che tutti davano per morta e sepolta dalla legge quadro (atto di determinazione n. 26 del 2000).