AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
deliberazione 5 novembre 2001, n. 377
 Associazioni temporanee d’impresa

si vedano anche:
la determinazione 20 dicembre 2001, n. 25  
la determinazione 18 luglio 2001, n. 15  
un breve commento di B. Bosetti  

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio affari giuridici

Considerato in fatto

L’A.C.A.I. ha inviato una richiesta di chiarimenti in tema di associazioni temporanee, articolata sui seguenti punti:

1. se sia dimostrabile il possesso dei requisiti di partecipazione tramite il certificato SOA nel caso di ATI orizzontale costituita, per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente, da tre imprese, ciascuna con requisiti per 5 miliardi;
2. se sia possibile che la mandante, esecutrice delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile, sia un ATI orizzontale;
3. se l’aumento del quinto della classifica, di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, sia applicabile alle imprese associate sia orizzontalmente che verticalmente;
4. quale sia il requisito minimo che deve possedere la capogruppo nella categoria prevalente.

Considerato in diritto:

1. Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso dei requisiti mediante il certificato SOA, occorre rilevare che la questione ha già formato oggetto della determinazione n. 15/2001 con la quale l’Autorità ha stabilito che, stante il periodo transitorio, nel caso in cui "le mandatarie o le mandanti assumano l’esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi mediante l’attestazione SOA oppure con le modalità o misure previste dal d.P.R. 34/2000". (1)

2. Per associazione verticale si intende quella in cui un'impresa, che sia capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.

Il problema correlato alla possibilità di consentire che un ATI orizzontale operi come mandante per l’esecuzione di lavorazioni scorporate va analizzato alla luce di quanto dispone l’articolo 13 della legge 109/94 e successive modificazioni in materia di associazioni temporanee nonché 95, comma 3, del d.P.R.  554/1999 che ricollega una sola mandante ad ogni opera scorporata.

La costituzione di Associazioni Temporanee c.d. di "tipo misto" è stata già legittimata più volte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nell'ipotesi di appalto di opere pubbliche che preveda, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti scorporabili dell'opera, è infatti consentita la partecipazione di associazioni temporanee sia in via orizzontale sia in linea verticale. (2)

La possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è quindi esclusa dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia una ATI orizzontale e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla prevalente siano anche più di una impresa per ognuna di queste categorie, sempreché riunite in raggruppamento orizzontale.

L’utilizzazione di tale istituto consente d’altra parte di aprire il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di imprese possibili favorendo la più ampia concorrenza. (2-bis)

Occorre ora considerare l’aspetto relativo al regime di responsabilità che nel caso di associazioni verticali la norma prevedere essere diretta nei confronti della S.A.

Il problema può comunque essere risolto nel senso che, mentre non potrebbe essere consentita un’associazione con regime di responsabilità non solidale fra i membri della stessa, perché in tal modo si tratterebbe di una pluralità di soggetti che farebbe venire meno la necessità di un unico centro di imputazione giuridica nei confronti della S.A., può considerarsi ammissibile la costituzione quale mandante di un’ATI orizzontale con conseguente responsabilità solidale restando in tal modo salva l’imputazione giuridica unitaria richiesta dalla norma. Da ciò ne consegue che la mandataria dell’ATI orizzontale costituita per l’esecuzione della categoria scorporabile avrà rilievo solo ed unicamente nei confronti della capogruppo esecutrice della categoria prevalente cui si riferisce l’appalto. (3) Si tratta invero di un rapporto giuridico interno all’organizzazione di impresa che si è costituita per eseguire l’intera opera; mentre per quanto attiene ai rapporti con la S.A. l’esecutrice della scorporabile rimane solidalmente ed unitariamente responsabile senza la possibilità di agire mediante una mandataria, intesa quale rappresentante dell’intero raggruppamento.

Occorre peraltro aggiungere che la possibilità di costituire ATI miste nei sensi sopra indicati non può essere richiesta ovvero imposta dall’amministrazione aggiudicatrice, restando unicamente rimessa alla autonoma iniziativa dei concorrenti.

In sostanza, la scelta di un’impresa o di un’associazione di imprese per le lavorazioni di ognuna delle categorie scorporabili ed anche il numero delle imprese di ciascun raggruppamento va collegata alla spontanea capacità di autorganizzazione del mercato.

D’altro canto permane la garanzia data dall’unicità del responsabile verso l’amministrazione, e cioè l’impresa mandataria, nonché tutte le misure stabilite nel procedimento di esecuzione dei lavori e derivanti anche dalle prescrizioni di natura tecnica contenute nei capitolati speciali d’appalto. La soluzione appare coerente con il principio comunitario di agevolare l’accesso agli appalti.

Per quanto attiene le qualificazioni che le imprese associate debbono possedere ai fini della partecipazione alle gare, si devono richiamare le disposizioni in materia di associazioni temporanee: l’importo di ciascuna categoria scorporabile può essere coperto anche da un’associazione temporanea di tipo orizzontale purché almeno uno dei componenti l’associazione stessa sia qualificato per una classifica pari almeno al 40% dell’importo della categoria scorporabile ed i restanti componenti per una classifica pari almeno al 10% dello stesso importo, fermo restando la necessità che l’associazione, nel suo complesso, risulti qualificata con riferimento all’intero importo della categoria scorporabile. (3)

3. Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di considerare la propria classifica incrementata di un quinto, qualora qualificate per almeno un quinto dell’importo a base di gara, si precisa che detta disposizione è applicabile anche alle ATI verticali o miste; in tal caso è però evidente che la suddetta condizione va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili;

4.per quanto riguarda il requisito minimo che deve possedere la capogruppo si precisa che la mandataria di un’ATI mista deve possedere i requisiti prescritti in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto singolo in funzione della categoria prevalente.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che le mandatarie o le mandanti che assumano l’esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, stante il regime transitorio, possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi mediante l’attestazione SOA oppure con le modalità o misure previste dal d.P.R. 34/2000;

- accerta che la possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è esclusa dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia una ATI orizzontale e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla prevalente siano anche più di una impresa per ognuna di queste categorie, sempreché riunite in associazioni di tipo orizzontale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per detto tipo di associazioni; (4)

- la mandataria delle ATI orizzontali costituite per l’esecuzione di categorie scorporabili rappresenta le imprese riunite solo ai fini interni dell’associazione mista e non nei confronti della stazione appaltante;

- accerta che la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di considerare la propria classifica incrementata di un quinto, qualora qualificate per almeno un quinto dell’importo delle lavorazioni assunte, è applicabile anche alle ATI verticali o miste.

- accerta che la mandataria deve possedere i requisiti prescritti in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto singolo in funzione della categoria prevalente; (5)

- manda all’Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante

Il Relatore

Il Presidente

Il Segretario

1.
All'Autorità sfugge che la soglia ex articolo 32 del d.P.R. n. 34 del 2000 (norma inapplicabile dal 1° marzo 2001), così come le soglie ex articoli 28 e 31 riguardano "
le procedure di affidamento di appalti di importo superiore a ..." e non certo l'importo frazionato a seconda dell'organizzazione dei concorrenti. Il frazionamento dell'importo (alle note condizioni normative) è funzionale alla costituzione delle ATI e alla qualificazione delle singole associande ma non modifica il criterio di qualificazione; in altre parole per gli appalti da 5 milioni di DSP e oltre, il 1° marzo 2001 è cessata la possibilità di partecipare senza attestazione SOA ... punto!
L'articolo 31 non può essere "esteso" all'ambito sopra la soglia di 5 milioni di DSP.
Una simile lettura (non condivisibile) era già stata offerta dall'autorità con la determinazione 18 luglio 2001, n. 15 , relativamente agli appalti di importo superiore a 150.000 Euro, ai quali potrebbero partecipare imprese associate qualificate singolarmente ex articolo 28; e questo, così argomentando, anche dopo il 1° gennaio 2002 (con la cessazione dell'efficacia dell'art. 31) dal momento che l'articolo 28 è una norma permanente.
E' vero che un appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro è estraneo al sistema di qualificazione (articolo 8, commi 2 e 11-quinquies, della Legge) ma certamente una lavorazione scorporabile di importo inferiore a 150.000 Euro ma parte di un appalto di importo superiore, non può che rientrare a pieno titolo nel sistema di qualificazione (ex articolo 31 fino al 31 dicembre 2001 e ex articolo 3 dal 1 gennaio 2002).
In buona sostanza agli appalti per i quali vi è la qualificazione obbligatoria (da 5 milioni di DSP dal 1° marzo 2001 e da 150.000 Euro a 5 milioni di DSP dopo il 1° gennaio 2002) non possono partecipare imprese associate ... estranee alla qualificazione obbligatoria.

2.
In realtà la dottrina sul punto è tutt'altro che orientata nel senso ipotizzato dall'Autorità (Mazzone - Loria " Manuale di diritto dei LL.PP. "- Roma 2000 - pagg. 77-90; M. Miguidi  " I LL.PP. dopo la Merloni-ter" - Milano 2000 - pag. 175), e la giurisprudenza è si favorevole alle A.T.I. miste (o meglio "composite") ma solo se il vincolo orizzontale è limitato alla categoria prevalente e il vincolo verticale alle scorporabili senza possibilità, per queste ultime, di essere ulteriormente frazionate in ulteriori sub-associazioni orizzontali (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 14 luglio 1997, n. 1211; Consiglio di Stato, sez. IV - 9 luglio 1998, n. 702). Tuttavia la questione è ora superata dall'articolo 37, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevede esplicitamente che «
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale»; la determinazione dell'Autorità, pertanto, oggi appare condivisibile sul punto, essendo chiaro che anche i lavori di una categoria scorporata (rectius: scorporabile) possono essere assunte da un raggruppamento (rectius: sub-raggruppamento) di imprese mandanti.

2-bis
Non sembra una buona ragione perché alle gare partecipino cani e porci. Estremizzando l'argomentazione dell'Autorità è quello il risultato.

3.
Si ritiene che il raggruppamento, anche nella forma così complessa, resti unitario;  in altri termini, formalmente (
cioè sotto il profilo della documentazione da presentare in gara) il raggruppamento è comunque unico, con un unico atto di mandato, con individuazione di un unico mandatario; la cosiddetta "sub-associazione" orizzontale è una definizione convenzionale che non ha bisogno di un apposito atto costitutivo separato, nel senso che l'atto di mandato (e, preliminarmente, l'atto di impegno alla futura costituzione da presentare in gara) resta uno e uno solo, con una sola mandataria e il numero reale di mandanti (anche se due o più di queste assumono pro quota la stessa categoria prevalente).

4.
In realtà la normativa vigente e, segnatamente, l'articolo 95, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 e l'articolo 13, commi 3 e 8 della legge n. 109 del 1994), non disciplinano ma nemmeno vietano la possibilità che le lavorazioni di una categoria scorporabile assunti da una impresa mandante possano essere assunti da una associazione orizzontale (sub-orizzontale) di imprese mandanti.

5.
Si ritiene tuttavia che la disposizione si applichi solo nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2001) agli appalti di lavori da 150.000 Euro a 5 milioni di Dsp in relazione ai requisiti ex articolo 31 del d.P.R. n. 34 del 2000 e, in via permanente, agli appalti di lavori superiori a 40 miliardi di Lire in relazione al requisito ex articolo 3, comma 6, del citato d.P.R. mentre non trovi applicazione alle classifiche di qualificazione SOA disciplinate dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, dello stesso d.P.R. (in tal senso il Consiglio di Stato, sezione V, 20 febbraio 2001, n. 2336 con riferimento al cessato regime A.N.C., ma non si ha ragione per discostarsene in regime SOA). Diversamente opinando, cioè pretendendo l'attestazione SOA per la capogruppo in classifica non inferiore al 40% del totale nascerebbe un contrasto insanabile con l'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 2000 , non essendo possibile conciliare la ripartizione del 40% delle mandatarie e ... submandatarie  e del 10% delle mandanti e ... submandanti, con la ripartizione del quinto della classifica di attestazione SOA.