AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 25 del 2 ottobre 2002

Bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione che fissano termini incongrui per la prestazione.

Considerato in fatto e in diritto

L’Autorità, nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994 n.109, ha avuto modo di accertare come le stazioni appaltanti tendano con una certa frequenza a stabilire negli avvisi e nei bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione termini estremamente ristretti per l’espletamento della prestazione professionale.

Tali termini appaiono a volte assolutamente incongrui, in relazione al livello di definizione, previsto dall’art. 16 della legge n.109/94, per le diverse fasi progettuali (a volte vengono indicati 10-15 giorni per la redazione della progettazione definitiva).

Pur rilevando come nulla venga esplicitamente stabilito al riguardo dalle attuali disposizioni di legge, tuttavia è evidente che detti termini di fatto:

- costituiscono una limitazione della partecipazione dei professionisti, stante la estrema difficoltà di produrre in tempi troppo stretti gli elaborati progettuali previsti, contrariamente al principio generale di favorire la massima partecipazione e la concorrenza tra gli stessi;
- determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Il ricorso a tempi così brevi per la redazione della progettazione viene generalmente giustificato dalle stazioni appaltanti con l’urgenza determinatasi per poter accedere ai finanziamenti.

E’ però da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi l’urgenza si determini per effetto di una precedente inerzia dell’amministrazione e, pertanto, deve ritenersi “indotta”.

In base a quanto sopra considerato si rileva che:

- l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine a bandi per l’affidamento di incarichi di progettazione, che stabiliscono termini oggettivamente ristretti per la prestazione, non può, se non sorretta da motivazioni adeguate e riferite a evenienze concrete e comprovate, giustificare da sola il contrasto evidente di questa scelta con il principio di favorire la massima partecipazione e concorrenza tra i professionisti;
- come per le ipotesi di ricorso alla trattativa privata nei casi di finanziamenti per la realizzazione di opere con termini ristretti per l’affidamento (determinazione n.18/2002), sussiste la necessità che gli enti finanziatori attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di urgenza nell’affidamento della progettazione, anche in relazione ai termini stabiliti per lo svolgimento della prestazione professionale;
- è necessario che gli stessi enti effettuino un attento controllo del livello qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti e sviluppati per ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in particolare, progettazioni prive di adeguati rilievi ed indagini, la cui mancanza può determinare, in fase di esecuzione, sostanziali modifiche delle previsioni tecniche ed economiche, con conseguenti oneri spesso rilevanti.

Il Presidente relatore