ANAC - Delibera contributi
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dicembre 2022, n. 621
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2022
IL CONSIGLIO
(omissis)
DELIBERA
Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016
2. Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.
Art. 2. Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
a) per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 la contribuzione è così determinata:
Importo posto a base di gara |
Quota stazioni
appaltanti |
Quota operatori economici |
Inferiore a Euro 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 | Euro 30,00 | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 | Euro 225,00 | Euro 20,00 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 | Euro 35,00 | |
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 | Euro 375,00 | Euro 70,00 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 | Euro 80,00 | |
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 | Euro 600,00 | Euro 140,00 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 | Euro 800,00 | Euro 200,00 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 | Euro 500,00 |
b) per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 la contribuzione è così determinata:
Importo posto a base di gara Quota stazioni
appaltantiQuota operatori
economiciInferiore a Euro 40.000 Esente Esente Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 35,00 Esente Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 Euro 250,00 Euro 18,00 Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 Euro 33,00 Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 Euro 410,00 Euro 77,00 Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 Euro 90,00 Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 Euro 660,00 Euro 165,00 Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 880,00 Euro 220,00 Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 560,00
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2016.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Art. 5. Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Art. 6. Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2023.