Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2000, n. 1
Dipartimento della Funzione pubblica
Disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali
(art. 41, comma 1,legge 27 dicembre 1997, n. 449)
(G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000)

Oggetto: disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili (Art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 41, comma 1, nell’ambito delle misure di nazionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, attribuisce all’organo di direzione politica la responsabilità di individuare con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione delle attività istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, tutti gli altri organismi collegiali non individuali risultando ope legis soppressi a decorare dal mese successivo all’emanazione. del provvedimento (con attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste pienamente competenza in materia).

Considerato che la finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, si richiama l'attenzione degli organi di direzione politica sulla esigenza dì una sollecita e rigorosa valutazione della reale necessità degli organi collegiali ai fini della emanazione, entro il 30 giugno del corrente anno, del provvedimento positivo di individuazione.

Si sottolinea che, ovviamene, 2 provvedimento potrà essere emanato anche con rilevante anticipo rispetto al termine ordinatorio del 30 giugno e che l’ambito dì applicazione della norma riguarda tutti gli organi collegiali, anche se previsti da norme primarie o secondarie e anche se istituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 499/97.

Il provvedimento di individuazione degli organi ritenuti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione - con la conseguente soppressione, con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento, degli organi noi ritenuti indispensabili richiede una approfondita istruttoria circa la necessità di conservare presso l’amministrazione l'organo collegiale strumentale all’esercizio di funzioni pubbliche e circa la indispensabilità dell'organo stesso per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

L'attività di conferma implica una attenta valutazione da parte dell'organo dì direzione politica anche al di la di una eventuale responsabilità politico - amministrativa. Il legislatore ha infatti voluto, con la disposizione in oggetto, immettere agli organi di governo di ogni amministrazione o ente le responsabilità di verificare annualmente l’effettiva indispensabilità di strutture e organismi, sulle quali non di rado si Concentra il dibattito politico - istituzionale in nome delle giuste esigenze di semplificazione e di efficienza nonché dell’opportunità di contrastare la proliferazione di enti o strutture inutili o comunque non necessarie.

Le amministrazioni sono pregate di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, per fini meramente conoscitivi copia dei provvedimenti nonché l'elenco degli organismi conseguentemente soppressi.