Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144
Documento Unico di Regolarità Contributiva

Nota del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2005 n. 3144

(Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004. Risposta all'istanza di interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e DURC)

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pistoia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251/2004.

In particolare si chiede:

- se tutte le imprese esecutrici, anche senza dipendenti, “sono soggette all’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati”;
- se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici, elettricisti ecc.) sono anch’esse soggette all’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per i privati e, in caso affermativo, quale sarebbe l’Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;
- quale sia la validità della certificazione contributiva.

In relazione a quanto sopra va premesso che, in linea generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 494 del 1996 e dal D.L. n. 210 del 2002; regolarità contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili. Qualora le predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento, le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l’INPS e l’INAIL; in caso di appalti pubblici può essere rilasciato un documento unico dagli stessi Istituti che, al riguardo, hanno stipulato un’apposita convenzione, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002.

Sulla materia, si ricorda inoltre che sono stati forniti importanti chiarimenti dalle circolari congiunte degli Enti e delle Casse Edili (INPS, circ. n. 92 e l’INAIL, circ. n. 38, entrambe del 26 luglio 2005), approvate da questa Amministrazione con nota del 12 luglio 2005.

In virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l’assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell’efficacia.

Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, va detto che il riferimento alle “imprese esecutrici” di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

In ordine al secondo quesito va invece rilevato che, relativamente ai lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all’elenco riportato all’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all’art. 3, comma 8, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.

Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)