Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Circolare 9 dicembre 2011, rif. 027.002.003 - 20
Direzione Generale della Giustizia Penale

Verifica degli enti pubblici appaltanti dell’eventuale pendenza di procedimenti per chi partecipa a concessioni o appalti

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

p.c., All’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Roma

Oggetto: Modalità di verifica da parte degli enti pubblici appaltanti dell’eventuale pendenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di coloro che partecipano alle procedure per l’affidamento di concessioni o appalti.

Con nota del 6 luglio 2011, indirizzata ai Sigg. Procuratori Generali ed al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia, si era provveduto a sensibilizzare gli uffici del pubblico ministero riguardo all’assistenza alle stazioni appaltanti al momento in cui queste verificano la rispondenza al vero dei fatti affermati nelle autocertificazioni con cui i partecipanti a procedure a rilevanza pubblica attestano la mancata pendenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.

Si era evidenziato che l’art. 38, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 163/2006 esclude “… dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, … i soggetti: … b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; …” e che l’insussistenza di condizioni ostative deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è soggetta a verifica a norma dell’art. 43 D.P.R. n. 445/2000, il quale fa gravare sulle amministrazioni pubbliche (e sui gestori di pubblico servizio) l’onere di acquisire direttamente i documenti comprovanti le circostanze autocertificate.

Nell’individuare il momento a decorrere dal quale gli uffici giudiziari dovessero fornire le informazioni richieste si era fatto riferimento ai criteri enunciati nella determinazione n. 13/2003 (integrata con quella n. 1/2010) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, la quale individua la pendenza del procedimento di prevenzione dal momento dell’avvenuta iscrizione “… nei registri di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [ora art. 81 D.L.vo n. 159/2011] …” e, quindi, anche a seguito delle annotazioni contenute nel solo registro tenuto presso la segreteria della Procura della Repubblica (fatta salva l’eventuale segretezza delle informazioni, debitamente tutelata).

Successivamente questa Direzione Generale ha rappresentato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – la quale ha condiviso i rilievi formulati - l’opportunità di individuare diversamente il momento a decorrere dal quale il procedimento di prevenzione deve considerarsi “pendente”. Invero, il generico riferimento alle annotazioni eseguite nei registri di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (oggi sostituito dall’art. 81 D.L.vo n. 159/2011), e, quindi, anche a quelle effettuate nel solo registro tenuto presso la segreteria della Procura della Repubblica, può concretamente ledere il diritto degli interessati a partecipare a pubbliche gare di appalto quando non siano stati ancora raccolti nei confronti degli stessi sufficienti elementi per presentare al tribunale competente la proposta di applicazione della misura.

Sulla base delle suddette considerazioni e dell’intervenuta riconsiderazione della questione da parte dell’Autorità sopra citata, può meglio ritenersi che il procedimento di prevenzione debba essere considerato “pendente” soltanto a seguito dell’iscrizione nell’apposito registro della cancelleria del tribunale della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

A partire da tale momento, pertanto, le cancellerie dei tribunali dovranno fornire tempestivo riscontro alle richieste delle stazioni appaltanti, atteso che, ai sensi dell’art. 81, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, il divieto di rilasciare certificazioni è posto esclusivamente in relazione alle istanze provenienti dai privati. Eventuali differimenti delle risposte potranno discendere da specifiche esigenze di segretezza determinate dalla richiesta di adozione di provvedimenti di urgenza, fino a quando esse permangano.
Anche gli uffici requirenti, naturalmente, potranno continuare ad offrire supporto e collaborazione alle stazioni appaltanti, ove richiesti e compatibilmente con le esigenze del caso concreto.

Si pregano i Sigg. Presidenti di Corte di Appello ed i Sigg. Procuratori Generali di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, per quanto di competenza.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio