PARERE TECNICO
Il parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni dopo la
soppressione dei controlli preventivi di legittimità del
Segretario e dellorgano regionale
(Art. 53 della legge n. 142 del 1990 dopo la riforma Bassanini-due)
Con labrogazione degli articoli 45, 46 e 48 della legge n. 142 del 1990 (ad opera dellarticolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997) sono sostanzialmente soppressi i controlli preventivi di legittimità da parte degli organi regionali di cui allarticolo 130 della Costituzione. In forza dello stesso articolo 17, commi da 34 a 46, sono individuati gli atti per i quali è mantenuto in vita il controllo e ne sono disciplinate le relative modalità.
In breve, restano assoggettati al controllo di legittimità da parte dellorgano regionale le deliberazioni che concernono:
- lo statuto dellente;
- i regolamenti di competenza del consiglio
comunale (esclusi quelli attinenti lautonomia organizzativa
e contabile);
- i bilanci annuali e pluriennali (e le
relative variazioni);
- il rendiconto di gestione.
Sono altresì soggette a controllo le deliberazioni che la giunta, di propria iniziativa, intende sottoporre allesame di legittimità da parte dellorgano regionale. Sono infine soggette a controllo, limitatamente alle illegittimità denunciate (quindi con limpossibilità da parte dellorgano di controllo di censurare illegittimità non rilevate dai richiedenti), qualora ne faccia richiesta scritta un certo numero di consiglieri comunali (un quarto nei comuni con più di 15.000 abitanti, un quinto negli altri comuni), le deliberazioni aventi ad oggetto:
- appalti (di lavori) e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario (5 milioni di Ecu, pari a 9.927.175.000 Lire, per i lavori pubblici e 200.000 Ecu, pari a 397.087.000 Lire, per i servizi e le forniture); è facile prevedere che in pratica nessuno di questi casi si verifica nei comuni minori;
- assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
Peraltro il controllo su queste ultime deliberazioni è affidato allorgano regionale solo qualora non sia stato istituito il difensore civico, in caso contrario il controllo è esercitato da questultimo, ai sensi dellarticolo 17, comma 39, delle legge n. 127 del 1997.
Lo stesso articolo 17 è fonte inoltre delle seguenti innovazioni:
- col comma 85 è soppresso il parere di legittimità del segretario sulle deliberazioni (articolo 53, comma 1, legge n. 142 del 1990) e, di conseguenza, sulle determinazioni concernenti gli impegni di spesa (articolo 27, comma 9, decreto legislativo n. 77 del 1995), dove peraltro il parere è stato soppresso anche per effetto dellarticolo 9, comma 6, della stessa legge n. 127 del 1997;
- col comma 86 sono abrogati larticolo 52 e il comma 4 dellarticolo 53 della legge n. 142 del 1990; col primo è soppressa la disposizione secondo la quale il segretario "cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi" (in realtà larticolo abrogato prevedeva anche altre competenze che sono però in qualche modo reintrodotte dal comma 68 del citato articolo 17); col secondo è soppressa la disposizione secondo la quale "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto".
Certo si ha limpressione che il legislatore abbia cercato di eliminare il medico invece di curare la malattia, sperando che in questo modo più nessuno si accorga che il paziente è sofferente. Anche se, continuando nella metafora, non si può sottacere che alcuni medici si comportassero come certi cerusici o alchimisti del medioevo.
Il richiamo sintetico alla modifica in senso fortemente riduttivo del sistema dei controlli serve per introdurre alcune considerazioni sulla posizione dei responsabili dei servizi, in primo luogo dellufficio tecnico, di fronte a questa novità.
Tutti i politici sono stati colti, sul punto, da profondi sospiri di sollievo, scorgendo una sorta di "liberazione" da quelli che erano considerati vincoli ad una spedita, qualche volta disinvolta, azione amministrativa, che portavano a vedere i controlli con fastidio o con avversione; certamente spesso portavano ad un confronto non costruttivo con i titolari dei controlli e allapplicazione pignola di una qualche norma ostativa in contrasto con latto che, magari forzandone linterpretazione, si poteva sempre rinvenire in un angolo dellordinamento o in qualche commento pubblicato sulla stampa.
I responsabili degli uffici tecnici sono stati invece colti da un duplice e contrastante sentimento:
- da un lato hanno condiviso latteggiamento favorevole dei politici, almeno in un primo momento, memori di quando dovevano assumersi la paternità di presunti errori "tecnici" quando le deliberazioni che essi predisponevano incontravano lostacolo del parere di legittimità del segretario (o dovevano intavolare con questi una sorta di "mediazione" sulle diverse interpretazioni) oppure erano colpite da unordinanza dellorgano regionale di controllo;
- dallaltro lato si è fatta strada la preoccupazione per il venire meno di una serie di filtri che qualche volta servivano da alibi al responsabile; infatti egli poteva lasciarsi convincere nellavallare, col proprio parere tecnico, provvedimenti sui quali aveva dei dubbi di regolarità pur di evitare scontri o dissapori con gli altri organi dellente, confidando che latto, del quale sospettava unirregolarità che non voleva formalizzare, non avrebbe avuto effetti in quanto sarebbe stato ostacolato dal parere del segretario o, come ultima barriera, dal controllo di legittimità; controlli che in questi casi erano visti con favore e auspicio.
Tralasciamo il primo sentimento, per alcuni versi comprensibile ma che naturalmente non è il caso di commentare.
Il secondo stato danimo ha alimentato una certa inquietudine che si è tradotta in una serie di interrogativi. Le prime domande che sono emerse tra i responsabili dei servizi, rimasti titolari del parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni, sono state:
1)- chi garantisce la legittimità della
deliberazione?
2)- nellambito dellespressione
del parere di regolarità tecnica sono da evidenziarsi eventuali
cause di illegittimità?
3)- quali sono le responsabilità per una
deliberazione illegittima per motivi diversi da quelli che sono
nelle competenze tecniche del servizio?
4)- cè un coinvolgimento maggiore
per il responsabile, ora che viene a mancare il parere del
segretario comunale?
La questione è estremamente delicata, tuttavia bisogna fare subito alcune importanti considerazioni, che potrebbero sfuggire e non consentire appieno la comprensione delle conseguenze della soppressione dei controlli:
- nemmeno prima il parere di legittimità del segretario era sicuramente espresso sul provvedimento, infatti il parere ineriva alla "proposta di delibera" e non già alla deliberazione definitiva, la quale, se mutata durante il dibattito allinterno dellorgano collegiale, poteva venire a trovarsi in tutto o in parte "scoperta" dal parere di legittimità e quindi soggetta al solo controllo esterno da parte dellorgano regionale. Inutile qui richiamare la polemica sulla necessità o meno, in questo caso, di un nuovo parere di legittimità (non richiesto dalla legge) o sulle modalità per far risultare dal parere medesimo, inserito nella deliberazione, che esso era stato espresso su una proposta più o meno diversa da quella poi effettivamente adottata;
- il controllo preventivo di legittimità da parte dellorgano regionale era già soppresso per la maggior parte delle deliberazioni della Giunta comunale; non solo, ma è interessante che il controllo a richiesta di un certo numero di consiglieri, ai sensi dellarticolo 45 della legge n. 142 del 1990 (ora abrogato ma riproposto dallarticolo 17, commi 38 e 39, della legge n. 127 del 1997), era esercitato "nei limiti delle illegittimità denunciate" per cui lorgano di controllo (o, adesso, il difensore civico), di fronte al proprio autonomo rilievo di una illegittimità non espressamente denunciata, non aveva alcun potere di annullamento, con la conseguenza che latto viziato continuava a vivere, diventava esecutivo e svolgeva i suoi effetti, salvo il suo annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela.
- prima dellavvento della legge n. 142 del 1990 non esisteva il parere di legittimità del segretario comunale eppure le deliberazioni, ci pare, si approvavano ugualmente.
Queste considerazioni ci consentono ora di rispondere, almeno in via approssimativa, alle domande poste in precedenza.
1)- La legittimità della deliberazione non è garantita da nessuno, latto devessere legittimo di per sé, in osservanza dei principi generali; come le deliberazioni prima della riforma del 1990 dovevano essere legittime anche in assenza del parere del segretario comunale, o in presenza del suo parere fino alla nuova riforma, così anche oggi e nel futuro devono continuare ad esserlo, indipendentemente dalleliminazione della formalità del parere. Il legislatore nellesercizio del proprio potere sovrano ha ritenuto di sopprimere tale istituto, ma la deliberazione, come del resto tutti i provvedimenti sul quale il parere formale di legittimità non è mai esistito, continua a dover rispettare i principi di legalità; al di là del comprensibile sconcerto iniziale, non si vede alcuna stranezza.
2)- Per rispondere compiutamente alla seconda domanda bisognerebbe riaprire la polemica sul contenuto e sulla natura del parere di regolarità tecnica e sulla sua differenza rispetto al parere di legittimità e non è questa la sede; tuttavia, per semplificare e per non ingenerare equivoci terminologici, è accertato che il parere di regolarità tecnica comprende anche la verifica del rispetto di tutte le norme tecniche e, se ci riferiamo al responsabile del servizio tecnico (questa volta nel senso proprio dellufficio tecnico), di tutte le norme di carattere edilizio, urbanistico, contrattuale, degli appalti ecc. sia di legge che di regolamento, per cui sotto questo profilo anche il parere di regolarità tecnica era ed è, per molti versi, un parere di legittimità (la violazione di una norma del regolamento edilizio è giuridicamente un vizio di legittimità). Le nuove disposizioni si sono limitate a sopprimere il parere di legittimità del segretario, non ne hanno trasferito la competenza al responsabile del servizio tecnico, questo devessere chiaro; le competenze di questultimo, sul punto, sono assolutamente immutate; di conseguenza, restando in essere senza modifiche il parere di regolarità tecnica, il responsabile continua ad esprimersi come prima anche sotto il profilo della legittimità solo nel senso prima esposto, limitatamente alle proprie competenze, esattamente come in precedenza. Qualora rilevi un vizio di illegittimità per motivi diversi da quelli che rientrano nelle sue competenze ha un "dovere morale" di evidenziarlo, ispirato dalla buona condotta, dal generico interesse alla conservazione dellatto, ma non ne ha un obbligo che se disatteso viene sanzionato; egli non potrà rifiutare il parere di regolarità tecnica, o esprimerlo in senso negativo, per il solo fatto di aver rilevato illegittimità procedurali o sostanziali che esulano dal suo ufficio (ad esempio non potrà invocare lincompetenza della Giunta piuttosto che del Consiglio, davanti ad una proposta di deliberazione "tecnicamente" regolare).
3)- Alla luce di quanto detto al punto precedente sembra agevole rispondere anche alla terza domanda: il responsabile del servizio tecnico non può essere considerato responsabile dellillegittimità della deliberazione se il vizio non inerisce al parere di regolarità tecnica. Non bisogna dimenticare che larticolo 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990, recita "in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria"; ora la parola "sola" segna i confini del parere, sia nel senso di non consentirgli di espandersi sullopportunità o sul merito, sia nel senso di non debordare oltre il perimetro delle competenze proprie di settore; come il responsabile del servizio di ragioneria non è chiamato a rispondere di unevidente violazione del piano regolatore da parte di una deliberazione di approvazione di un progetto (eppure potrebbe averne motivo, visto che la conformità urbanistica è prevista anche dalla legge contabile), e ciò è comunemente percepito e accettato, così il responsabile del servizio tecnico non può essere chiamato a rispondere per fatti che non gli sono propri.
4)- Quanto ad un maggior coinvolgimento del responsabile del servizio, mancando il parere del segretario comunale e il controllo preventivo esterno di legittimità, la risposta è affermativa. Ma non perché sia cambiato qualcosa (abbiamo visto che sul punto la legge è immutata), bensì perché nella sostanza è venuto meno lo schermo degli altri controlli. Il responsabile del servizio tecnico non può più nascondere le proprie incertezze dietro le classiche frasi che abbiamo tante volte sentito in questi anni, del tipo: "Va bene, io do il parere positivo, tanto poi ci pensano il segretario o il Coreco a bloccare tutto", oppure, al contrario, dopo un annullamento giurisdizionale o una volta emerso un guaio: "Eppure anche il segretario ed il Coreco hanno detto che la deliberazione andava bene". Si potrebbe dire che le responsabilità sono le stesse, soltanto non ci sono più alibi perché non vengano assunte.
Resta infine immutato il comma 4 dellarticolo 51, che recita: "I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza di gestione"; non pare che la disposizione, almeno alla lettera, possa essere estesa ai responsabili dei servizi chiamati a svolgere le funzioni dirigenziali di cui al comma 3; tuttavia se gli stessi dirigenti sono responsabili della correttezza e non già della legittimità (due aspetti che non coincidono, anche se come si è visto hanno aree di sovrapposizione), anche i responsabili dei servizi non possono che veder circoscritta la propria competenza.
Per le determinazioni, introdotte dallarticolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995, si è già conclusa la breve stagione del parere tecnico. Per questi atti la norma citata prevedeva lespressione del parere preventivo di regolarità tecnica e contabile, del parere di legittimità e dellattestazione di copertura finanziaria. Soppresso il parere di legittimità con la modifica dellarticolo 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990, scompaiono anche i pareri di regolarità tecnica e contabile, restando in essere solo lattestazione di cui allarticolo 55, comma 5, della stessa legge, a sua volta modificato; ma sulla questione torneremo trattando degli atti dellufficio tecnico.
Qui si vuole solo dire che come per le deliberazioni, anche le determinazioni devono essere assistite dalla legittimità; anzi, per queste ultime deve essere assicurata anche la "regolarità tecnica" pur se il relativo parere non è più richiesto.
Certo tutto limpianto normativo risente del comportamento schizofrenico del legislatore, emerso anche in altre occasioni, il quale dopo aver visto che i controlli non funzionavano molto bene (e in effetti sulla loro efficacia i dubbi erano legittimi), invece di preoccuparsi di farli funzionare, li ha cancellati.
In conclusione, la deliberazione diventa esecutiva ed efficace pur essendo illegittima, non può essere disapplicata, svolge i suoi effetti normalmente e deve essere eseguita dagli organi dellamministrazione e da coloro nei confronti dei quali è rivolta.
Resta sempre il rimedio dellautotutela (istituto scarsamente praticato), nel senso che il collegio deliberante ha la possibilità di annullare il proprio atto riconosciuto come illegittimo, ovvero di sanarne lillegittimità; certo che se la causa dellillegittimità era nota a priori o addirittura volontaria (senza considerare le implicazioni di ordine diverso), oppure si trattava di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, sarà ben difficile che lorgano collegiale torni sui suoi passi, anche se sollecitato.
Resta infine come ultimo baluardo, insopprimibile con legge ordinaria essendo garantito dagli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, la possibilità di impugnare la deliberazione viziata davanti alla giustizia amministrativa da parte di chi ne abbia interesse; certamente non è una grande consolazione, in quanto il rimedio giurisdizionale resta eccezionale, è soggetto ai termini di decadenza e non sempre è individuabile con precisione linteresse a ricorrere.
Caso a parte qualora sia messa in atto la formazione di provvedimenti illeciti, ma anche qui non è cambiato nulla, le considerazioni che seguono sono a puro titolo di completezza dellargomento. Latto nullo non esiste, è estraneo al mondo giuridico, non può avere esecuzione ed i suoi eventuali effetti, causati dalla possibile presunzione di esistenza dellatto, sono nulli a loro volta.
Le responsabilità derivanti da una deliberazione nulla (quasi una contraddizione in termini, perché in caso di nullità il provvedimento non si forma) sono quelle che ineriscono non allatto ma ai comportamenti, attivi od omissivi, che sono alla base della nullità, o alle azioni od omissioni che hanno condizionato tali comportamenti, e che di norma sono riconducibili alla patologia e perseguibili penalmente. E pacifico che, in tal caso, il responsabile del servizio pur chiamato allespressione del solo parere di regolarità tecnica, non può esimersi dal far rilevare le cause di nullità dellatto per illiceità e, in presenza di fattispecie penalmente censurabili, non può sottrarsi allobbligo di denuncia ai sensi delle ordinarie norme di procedura penale; anche qui nulla è cambiato.