LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 1 Disposizioni comuni

1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali

3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.

5. Annualmente, il documento di programmazione economico - finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d’intervento della Regione per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.

6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.

8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:

a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l’unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l’approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l’azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all’armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell’aria.

9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell’autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l’attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l’apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.

11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.

commi da 12 a 42 (omissis)

43. 44. 45. (abrogati dall'art. 100, comma 1, legge reg. n. 15 del 2007)

commi da 46 a 49 (omissis)

50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell’osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.

51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l’architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell’ambito dell’area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l’accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promovendone anche la costituzione e l’implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l’accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d’intesa con l’AIPA.

52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accessi alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promovendone anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Ragione d'intesa con l'AIPA.

52-bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:

a) favorisce l'integrazione dei comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle  unioni di comuni già costituite;
c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione;

la corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)

52-ter. (omissis)
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)

52-quater. E' costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.P.R. n. 194 del 1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)

52-quinquies. (omissis)
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)

Art. 2 Sviluppo economico ed attività produttive

commi da 1 a 67. (omissis)

commi da 68 a 72. (abrogati dall'art. 7 della legge reg. n. 2 del 2003)

commi da 73 a 80. (omissis)

81. (abrogato dall'art. 22, comma 4, legge reg. n. 24 del 2004)

82. (omissis)

83. (abrogato dall'art. 22, comma 4, legge reg. n. 24 del 2004)

commi da 84 a 89. (abrogati dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

commi da 90 a 106. (omissis)

commi da 107 a 109. (abrogati dall'art. 100, comma 2, legge reg. n. 15 del 2007)

110. (omissis)

Art. 3 Territorio, ambiente ed infrastrutture

1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “territorio e urbanistica”, “edilizia residenziale pubblica”, “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”, “trasporti” e “protezione civile”.

commi da 2 a 36. (abrogati dall'art. 104, comma 1, lettera cc), legge reg. n. 12 del 2005)

[37. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all’approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, lettera cc), legge reg. n. 12 del 2005)

commi da 38 a 40. (abrogati dall'art. 104, comma 1, lettera cc), legge reg. n. 12 del 2005)

40. Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.

commi da 41 a 43-ter. (abrogati dall'art. 51, comma 2, lettera e), legge reg. n. 27 del 2009)

commi da 44 a 47. (abrogati dall'art. 2, comma 5, legge reg. n. 6 del 2007)

commi da 48 a 52-ter. (abrogati dall'art. 104, comma 1, lettera cc), legge reg. n. 12 del 2005)

commi 52-quater e 52-quinquies.(abrogati dall'art. 25 della legge reg. n. 19 del 2008)

53. Nell’ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale “Stato dell’Ambiente” e delle sue scansioni annuali, definendo:

a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

54. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

55. L’elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.

56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.

58. Sono delegate alle province:

a) le competenze in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’art. 34 della l.r. 86/1983, consistenti in:

1) riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
2) determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione dei parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori dei parchi;

b) l’organizzazione della “Giornata del verde pulito”, di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).

58-bis. (abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge reg. n. 12 del 2011)

59. - 60. (abrogati dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
(lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge reg. n. 3 del 2001)
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l’educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico;
h-bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 477/1995;
h-ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.
(lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d), legge reg. n. 3 del 2001)

62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h-ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), legge reg. n. 3 del 2001)

63. (abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f), legge reg. n. 3 del 2001)

64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.

65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:

a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonchè di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

68. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).

69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.

70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d’ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.

71. Competono alla Regione:

a) - m) (lettere abrogate dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente);
p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)
q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. 
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2001)

71-bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l'esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 8, lettera a), legge reg. n. 32 del 2002)

commi da 72 a 74-bis. (abrogati dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale da norme statali.

76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione, pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2007)

1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Per tali progetti la Regione procede all’approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

78. La Regione esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi, compresa la disciplina delle modalità organizzative dell’espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”
(lettera così modificata dall'art. 19, comma 2, legge reg. n. 7 del 2010)

79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica).

80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l’apposita autorizzazione.

82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui al Capo II della Parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A);
(lettera così sostituita dall'art. 9 della legge reg. n. 3 del 2011)
a-bis) esecuzione degli accertamenti ed adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’articolo 70 del d.p.r. 380/2001; ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge recante «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011», continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Capo II della Parte II del d.p.r. 380/2001;
(lettera introdotta dall'art. 9 della legge reg. n. 3 del 2011)
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.

84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.

commi da 85 a 98. (abrogati dall'art. 1, comma 14, lettera b), legge reg. n. 5 del 2007)

98-bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2007)

98-ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 6 del 2007)

99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

commi 100 e 101. (abrogati dall'art. 28 della legge reg. n. 3 del 2009)

102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto attuatore.

commi da 103 a 105. (abrogati dall'art. 28 della legge reg. n. 3 del 2009)

106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.

107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.

107-bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:
(articolo introdotto dall'art. 19, comma 2, legge reg. n. 7 del 2010)

a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;
b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.

107-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.
(articolo introdotto dall'art. 19, comma 2, legge reg. n. 7 del 2010)

108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
c) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l’efficienza ed efficacia della spesa,anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, legge reg. n. 5 del 2007)
f) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
g) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114;
o) (lettera abrogata dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

109. (abrogato dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.

111. - 112. - 113. (abrogati dall'art. 15, coma 3, legge reg. n. 33 del 2015)

114. La Regione Lombardia è l'autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:
(comma così sostituito dall'art. 2, legge reg. n. 5 del 2003 e modificato dall'art. 22, legge reg. n. 5 del 2004)

a) le funzioni relative ai provvedimenti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in  base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
(lettera così modificata dall'art. 2 della legge reg. n. 12 del 2010)
a-bis) la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all’articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso;
(lettera introdotta dall'art. 2 della legge reg. n. 12 del 2010)
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.

115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:

a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) (lettera abrogata dall'art. 18, legge reg. n. 9 del 2001)
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.

116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:

a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità operative per la predisposizione e l’approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

117. (abrogato dall'art. 18, legge reg. n. 9 del 2001)

118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
b) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera g), legge reg. n. 3 del 2001);
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), legge reg. n. 3 del 2001)

120-bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), legge reg. n. 3 del 2001)

120-ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2 della legge n. 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi di intervento.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), legge reg. n. 3 del 2001)

121. Sono trasferiti ai comuni:

a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 22/1998.

123. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 22/1998, è così sostituito: (omissis)

124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art. 105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.

126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.

127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.

128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

129. La Giunta regionale, d’intesa con la regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.

130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d. lgs. 422/1997.
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all’art. 11 del d. lgs. 422/1997.

133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.

135. (abrogato dall'art. 143, comma 1, lettera b), legge reg. n. 11 del 2009)

commi da 136 a 167. (abrogati dall'art. 11, comma 1, lettera e), legge reg. n. 16 del 2004)

168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs 143/1997.

169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria) è abrogato.

170. (abrogato dall'art. 28 della legge reg. n. 3 del 2009)

171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

172. In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

commi 172-bis e 172-quater. (abrogati dall'art. 57, comma 4, legge reg. n. 26 del 2003)

Art. 4 Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale

commi da 1 a 165 (omissis)

Art. 5 Disposizioni finali

1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 17, 19 e 20 della l.r. 2/1999.

2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla Giunta regionale con le modalità di cui all’art. 3, comma 17 della citata l.r. n. 2/1999, hanno decorrenza le abrogazioni disposte dagli articoli della presente legge con esplicito richiamo al presente comma ovvero connesse all’effettivo esercizio delle funzioni conferite in attuazione del d.lgs. 112/1998.

Art. 6 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.L.