Legge Regionale 27
dicembre 2005, n. 20
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di recupero abitativo
dei sottotetti esistenti
(B.U.R.L. n. 52 del 30
dicembre 2005)
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 in materie di recupero abitativo dei sottotetti esistenti
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 63,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi
sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico
e completata la copertura.»
b) il comma 2 dell'articolo
63 è sostituito dal seguente:
«2. Negli edifici, destinati a residenza per
almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.)
complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di
permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di
inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero
volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.»
c) il comma 4 dell'articolo
63 è così sostituito:
«4. Il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a
residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva,
realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31
dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente
al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento
dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.»
d) l'articolo 64
è sostituito dal seguente:
«Art. 64. (Disciplina degli
interventi)
1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti
possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per
assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il
benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale
vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975,
modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle
falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento
urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo
63, comma 6.
2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.
3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.
5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.
6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.
9. La denuncia di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma 8.
10. I volumi di sottotetto già recuperati ai
fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15
(Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina
di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione
d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità, anche per
silenzio-assenso.»
e) all'articolo 65, dopo il comma 1, sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.
1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3.
1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.
1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della l.r. n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b).»