Legge regionale 4
giugno 2013, n. 1
Disposizioni
transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla
legge reg. n. 12 del
2005
(B.U.R.L. n. 23 del 5
giugno 2013)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale.Art. 2. Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: «4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le n orme di cui all'articolo 25, comma 7».
2. All'articolo 25 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «la data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «la data del 30 giugno 2014»;
b) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
3. Dopo l'articolo
25 della l.r. 12/2005 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis. (Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancata adozione
del PGT entro il 31 dicembre
2013 i comuni inadempienti sono
esclusi dall'accesso al patto di
stabilità territoriale per
l'anno 2014.
2. Il mancato rispetto del
termine di cui al comma 1
costituisce, fino
all'approvazione del PGT,
indicatore valutabile
negativamente nell'indice
sintetico di virtuosità dei
comuni lombardi secondo le
modalità indicate dall'articolo
7, comma 2, della legge
regionale 23 dicembre 2010, n.
19 (Disposizioni per
l'attuazione della
programmazione
economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell'art.
9-ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme
sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della Regione)
- Collegato 2011).
3. In caso di mancata
approvazione del PGT entro il 30
giugno 2014, la Giunta
regionale, previa diffida ad
adempiere entro sessanta giorni,
nomina un commissario ad acta il
quale dispone degli uffici
tecnici comunali e regionali di
supporto, ove necessario, nonché
dei poteri idonei a completare
la procedura di approvazione del
piano.
4. Nei comuni che entro il 30
giugno 2014 non hanno approvato
il PGT, dal 1° luglio 2014 e
fino all'approvazione del PGT,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 13, comma 12, sono
ammessi unicamente i seguenti
interventi:a) nelle zone omogenee
A, B, C e D individuate dal
previgente PRG, interventi
sugli edifici esistenti
nelle sole tipologie di cui
all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b) e c);b) nelle zone omogenee E
e F individuate dal
previgente PRG, gli
interventi che erano
consentiti dal PRG o da
altro strumento urbanistico
comunque denominato;c) gli interventi in
esecuzione di piani
attuativi approvati e
convenzionati entro il 30
giugno 2014, con convenzione
non scaduta.
Art. 25-ter.
(Disciplina per la
pianificazione dei comuni
danneggiati dal sisma del maggio
2012)
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 26, è sempre
ammessa l'approvazione, ai sensi
della
l.r. 23/1997, delle varianti
urbanistiche al PRG finalizzate
a rendere più agevole il
ripristino e la ricostruzione
degli edifici e infrastrutture
danneggiati dal sisma del maggio
2012. I termini di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo
3 della l.r. 23/1997 sono
dimezzati.
2. Le varianti al PGT
finalizzate a rendere più
agevole il ripristino e la
ricostruzione degli edifici e
infrastrutture danneggiati dal
sisma del maggio 2012 sono
approvate con dimezzamento dei
termini di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 ed acquistano
efficacia con la pubblicazione
nel BURL dell'avviso di
approvazione definitiva, fatti
salvi i successivi adempimenti
ai fini della realizzazione del
SIT.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo valgono per le
varianti adottate entro il 30
giugno 2014 dai Comuni inclusi
nell'elenco allegato al decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze del 1 giugno 2012,
e successive modifiche ed
integrazioni.».
4. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 26 della l.r. 12/2005è inserito il seguente: «3-quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)' non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre ammessa l'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.».
Art. 3. Supporto e accompagnamento a favore dei comuni
1. I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il supporto operativo agli uffici tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.