Legge regionale
10 marzo 2017,
n. 7
Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
(B.U.R.L. 13 marzo 2017,
n. 11)
(applicazione estesa ai piani terra esistenti al opera dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2019)
Art. 1. (Finalità e presupposti)
1. La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
2. Si definiscono:
a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;
b) vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.
3. Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
4. Le opere di recupero dei vani
e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali
destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri
2,40. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si
considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di
vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie
relativa.
(comma così modificato
dall'art. 12 della legge reg. n. 22 del 2017)
5. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti di cui al comma 4 e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.
Art. 2. (Disciplina edilizia degli interventi)
1. Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.
2. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo. Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d'uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo previsto dall'articolo 52 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 aprile 2002, n. 13) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
4. Gli interventi di recupero dei
vani e locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico
urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per
servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale,
secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT).
Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità
a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la
monetizzazione. Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di
superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono
esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di
interesse pubblico o generale e la monetizzazione.
(comma così modificato
dall'art. 12 della legge reg. n. 22 del 2017)
5. Anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 12/2005 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati:
a) di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
b) di cui all'articolo 43, comma 2-ter, della l.r. 12/2005;
c) di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
(lettera così modificata dall'art. 8, comma 4, lettera a), legge reg. n. 18 del 2019)
d) promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza dei comuni o delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER).
6. I progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005. Restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
7. I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.
8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 380/2001.
Art. 3. (Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi)
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, comma 4, il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi, restando valide le norme dell'articolo 72 della l.r. 12/2005.
2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e successive eventuali modifiche e integrazioni.
3-bis. Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
3-ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
3-quater. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell’unità.
3-quinquies. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
3-sexies. Per il recupero ad uso
abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra
le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno
metri 2,5.
(i commi da 3 a 3-sexies hanno
sostituito il precedente comma 3 in forza dell'art. 12 della legge reg.
n. 22 del 2017)
Art. 4. (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)
1. Entro il 31 ottobre 2017 i comuni,
con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a
specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di
difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante
dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni
nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti
del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente
legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo
la delibera del Consiglio comunale ivi prevista entro il 31 ottobre 2017.
L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le
quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione
ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni,
sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di
indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano
specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della
falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di
spazi seminterrati.
(termini così modificati
dall'art. 12 della legge reg. n. 22 del 2017)
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 5. (Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni, entro il 31 gennaio
di ogni anno, comunicano alla direzione generale regionale competente i
dati, riferiti all'anno precedente, relativi al numero di vani e locali
seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge,
le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
(comma così sostituito dall'art.
8, comma 4, lettera b), legge reg. n. 18 del 2019)
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. Con cadenza annuale, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:
(alinea così modificato
dall'art. 8, comma 4, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
3-bis. La relazione di cui al
comma 3 è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della
relazione annuale prevista all'articolo
102-ter della l.r. 12/2005.
(comma introdotto
dall'art. 8, comma 4, lettera d), legge reg. n. 18 del 2019)
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Legge regionale 26 novembre 2019,
n. 18
Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ...
Art. 8. Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017
1. Ai fini del recupero d ei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell’articolo 1 e dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), e intendendo aggiornato alla presente legge il riferimento «alla data di entrata in vigore della presente legge» di cui all’articolo 1, comma 3, della stessa l.r. 7/2017. Per piano terra si intende il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso.