Legge 27 maggio 1975, n. 166
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivitą edilizia

art. da 1 a 17 (omissis)

art. 18

E’ consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non di rettamente aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

art. 19

E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

art. 20

Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima del l'entrata in vigore della presente legge.