Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi

(abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

1. Ambito di applicazione.

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l’aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, degli appalti di servizi di cui all’allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (Dsp).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell’Iva, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 130.000 Dsp, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all’allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all’allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all’allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all’articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell’lva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 Euro.

4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in Euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei Dsp da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l’indicazione in lire e in Euro dell’importo dell’appalto.
(articolo così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

2. Amministrazioni aggiudicatrici.

1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: 

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; 
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

3. Appalti pubblici di servizi.

1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.

3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto
(comma così sostituito dall'articolo 24, comma 3, legge n. 62 del 2005)

4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.

2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.

3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:

a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell’applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell’lva, è inferiore al controvalore in Euro di 80.000 Dsp o, nel caso degli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, a 80.000 Euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.
(comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo è data:

a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.

6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:

a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.

8. (abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

5. Appalti esclusi.

1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.

2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

a) ai contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d’applicazione del presente decreto;
b) ai contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato e conciliazione;
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell’esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;
h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all’articolo 296 del trattato;
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all’Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all’utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all’Unione europea;
3) alla procedura propria di un’organizzazione internazionale.
(articolo così sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

6. Procedure d'aggiudicazione.

1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:

a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

7. Trattativa privata.

1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

8. Forme di pubblicità.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell’Iva, a 750.000 Euro per gli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, e al controvalore in Euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.
(comma così sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.

9. Termini relativi ai pubblici incanti.

1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all’allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all’allegato 4, lettera B; l’invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.

5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:

a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata.

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.

3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l’avviso indicativo di cui all’articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all’allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all’allegato 4, lettera C) l’invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.

10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1.

11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.

11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all’articolo 9, comma 5-bis.
(comma aggiunto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

11. Raggruppamenti di imprese.

1. Alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
(articolo così sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.

1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.

4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l’esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.
(articolo così sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

13. Capacità economica e finanziaria.

1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
(articolo così sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

14. Capacità tecnica.

1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:

a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.

15. Iscrizione nei registri professionali.

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.
(comma così sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione.

16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati.

1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L’iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall’autorità che ha istituito l’elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d’idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b) c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.
(comma così sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici. Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

18. Subappalto.

1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.

3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.

19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

20. Prescrizioni tecniche.

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.

1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:

a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti;
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE.

3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi altra norma.

4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione «o equivalente», è autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.

23. Criteri di aggiudicazione.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.

5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.
(comma così sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge n. 39 del 2002)

24. Varianti.

1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

25. Offerte anormalmente basse.

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.

26. Concorsi di progettazione.

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

3. Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l’esclusione degli appalti di servizi di cui all’articolo 3, comma 5;
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell’Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:

1) a 600.000 Euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell’allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche;
2) al controvalore in Euro di 400.000 Dsp per gli appalti di servizi contemplati nell’allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell’allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell’allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3) a 400.000 Euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all’allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.

4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.
(i commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.

13. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2000)

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche ed integrazioni.

27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.

1. L’amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell’offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all’aggiudicazione se:

1) sono di ostacolo all’applicazione di norme di legge;
2) sono contrarie al pubblico interesse;
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all’aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l’hanno indotta a rinunciare all’aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
(i commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.

6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).

7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.

28. Prospetti statistici.

1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell’anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all’articolo 1, comma 2;
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all’accordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.

3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all’allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2;
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all’accordo Omc - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo Gatt.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all’articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell’Iva, inferiore a 200.000 Euro.
(articolo così sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

29. Computo dei termini.

1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

30. Procedure di ricorso.

1. 1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell’articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decretoLe disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute negli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono estese agli appalti disciplinati dal presente decreto.
(l'articolo 13 della legge n. 142 del 1992 è stato abrogato dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998)

31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
(omissis)

32. Allegati.

1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.

1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
(l'articolo è stato così sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 65 del 2000)

Allegato 1  
categoria denominazione numero di riferimento della CPC
1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886
2 -11 (omissis)  
12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 867
13 (omissis)  
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 874, da 82201 a 82206
15 (omissis)  
16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi 94
Allegato 2  
categoria denominazione numero di riferimento della CPC
17-26 (omissis)  
27 Altri servizi 96

Allegati da 3 a 7 - (omissis)