Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(G.U. n. 59 del 12 marzo 2003)

ALLEGATO 1. CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA  (ART. 07-quinquies)

1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1. UBICAZIONE

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di
discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le discariche non devono essere localizzate:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;

- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.

1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
1.2.1. Criteri generali

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica per rifiuti inerti devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla base delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica. In tal caso deve essere previsto un sistema di raccolta e drenaggio del percolato costituito da uno strato minerale drenante con spessore s ≥0,5 m e di idonea trasmissività e permeabilità in grado di drenare i fluidi di percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione.
Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio; di altezza minima 0,5 m.
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale avente le caratteristiche descritte al punto 1.2.2, e da un sistema di copertura superficiale con le caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la barriera geologica naturale e l'eventuale strato drenante va inserito un opportuno strato di protezione.

1.2.2. Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica per rifiuti inerti tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- conducibilità idraulica k ≤ 1x 10-7 m/s;
- spessore ≥ 1 m.

Le caratteristiche di permeabilità idraulica della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.
Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
Il sistema barriera messo in opera artificialmente deve comprendere dal basso verso l'alto:

1. strato minerale compattato di spessore s non inferiore a 0,5 m e conducibilità idraulica k < 5 x 10-8 m/s, eventualmente  accoppiato a un geosintetico di impermeabilizzazione. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ;
2. strato di protezione costituito da uno strato di materiale naturale o da geosintetici di protezione;
3. strato di raccolta e drenaggio dei fluidi di percolazione per evitare l'aumento delle pressioni interstiziali all'interno del corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilità.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle sponde, che garantiscano comunque una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente.

1.2.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
- inserimento paesaggistico.

Prima dell'installazione della copertura finale, si può procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilità meccanica e biologica definita in progetto.

La copertura provvisoria dovrà avere caratteristiche strutturali funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in progetto per la discarica.

La copertura provvisoria dovrà comunque mantenere separati i rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla durata della stessa.

La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata
contro l'erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K>10-5 m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura.
3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica minore o uguale a 10-8  m/s o di caratteristiche equivalenti in termini di tempo di attraversamento; dovrà essere garantita la protezione al danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato prevedendo un opportuno strato di protezione. Lo strato minerale superiore compattato può essere sostituito con materiali geosintetici di impermeabilizzazione equivalenti in termini idraulici di tempi di attraversamento.
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali, potranno essere autorizzate dall'Autorità competente a condizione che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.
Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al succitato punto 1 potrà avere spessori e caratteristiche diverse purché siano garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le coperture finali e a condizione che sia paesaggisticamente compatibile; in questo caso modalità e tempistiche di realizzazione di tale strato dovranno essere specificate nel progetto e autorizzate dall'autorità competente.

1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione.

Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
- prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico o naturale, con funzione filtrante, di conducibilità idraulica e volume dei pori inferiori a quella del letto drenante;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti;
- garantire l'ispezionabilità del sistema.

L'eventuale percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

1.4. STABILITA'

Nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, mediante specifiche indagini e prove geotecniche, che i terreni di fondazione della discarica, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vadano soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md), determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro, dovrà essere maggiore o uguale a 50 N/mm² e calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo ciclo di carico.

Deve essere, altresì, verificata in fase di progetto, in corso d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la stabilità del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso laddove esistenti e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica nonché la stabilità delle coperture. Tali verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di abbancamento di progetto di cui al successivo punto 1.8 e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità globale della discarica. Le verifiche di stabilità che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio. Le verifiche di stabilità del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano le interfacce tra i diversi materiali utilizzati sia nel sistema barriera di fondo sia nel sistema di copertura finale devono essere condotte anche in condizioni sismiche così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.
A tal fine, il sistema di copertura finale prima descritto può essere completato con idonei geosintetici di rinforzo. In ogni caso tutti i materiali sintetici utilizzati dovranno essere opportunamente installati e ancorati

1.5. DISTURBI ED IMPATTI

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi gli impatti provenienti dalla discarica e causati da:

- emissione di odori e polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- uccelli parassiti ed insetti;
- rumore e traffico;
- incendi.

1.6. ACCESSO AL SITO

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti, al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarica di rifiuti inerti devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona  competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti cosi come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad  emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle stesse. Nel progetto occorre definire le modalità di posa in opera dei rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza dell'abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di stabilità effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento. 

Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento devono essere effettuati in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI
2.1. UBICAZIONE 

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non vanno ubicati:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti elencati al primo periodo.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi,
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici;

- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- sistema barriera di fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas e dei vapori di discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti che possono generare emissioni gassose);
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.

2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementate di un ulteriore 30 per cento.

Il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione), secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
- prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine, tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico e/o naturale, con funzione filtrante, di conducibilità idraulica e porosità inferiori a quella del letto drenante;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti:
- garantire l'ispezionabilità del sistema.

Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore.

La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.

2.4. PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE
2.4.1. Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde della discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.

I sistemi barriera di fondo e sulle sponde dovranno prevedere l'accoppiamento di uno o più strati di impermeabilizzazione con un sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione può essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata ad uno strato minerale compattato.

2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde.

La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:

1. barriera geologica;
2. strato di impermeabilizzazione artificiale;
3. strato di drenaggio.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 1 m;
- discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 5 m;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Ai fini dell'equivalenza i tempi di attraversamento da rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non devono essere inferiori ai 25 anni per le discariche per rifiuti non pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi.

Particolari soluzioni progettuali nel completamento della barriera geologica delle sponde potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che garantiscano comunque una protezione equivalente e previa approvazione dell'ente territoriale competente.

Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto al di sopra della barriera geologica naturale o integrata artificialmente, è costituito dall'accoppiamento di materiale minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione.

Lo strato minerale compattato deve avere spessore s ≥ 1,0 m e conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-9 m/s, deve essere realizzato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 0,25 m, e deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ.

Lo strato di impermeabilizzazione artificiale lungo le sponde della discarica deve essere realizzato artificiale con uguali caratteristiche fisico-meccaniche e idrauliche a quelle dello strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo. Deve inoltre essere garantita la continuità fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema di impermeabilizzazione artificiale delle sponde potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a condizione che garantiscano comunque una protezione equivalente e previa approvazione dell'ente territoriale competente.

In ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica non può essere costituita dalla sola barriera geologica che va sempre completata con uno sistema di impermeabilizzazione artificiale.

Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde, deve essere previsto uno strato di drenaggio del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore s a ≥ 0,5 m e di idonea trasmissività e permeabilità in grado di drenare la portata di percolato prodotta nella fase di gestione e post-gestione. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30° lo strato drenante può essere costituito da uno strato artificiale di spessore inferiore con capacità drenante equivalente e raccordato al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.

Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato di drenaggio del percolato va inserito un opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante la fase costruttiva e durante la fase di gestione della discarica.

La protezione delle sponde della discarica deve essere garantita da un sistema di impermeabilizzazione artificiale con uguali caratteristiche fisico-meccaniche dello strato impermeabile artificiale di fondo.

Deve inoltre essere garantita la continuità fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti in fase progettuale, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi, deve quindi comprendere dal basso verso l'alto:

- livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente con spessore > 1 m e permeabilità k <1 x 10-9 m/s;
- livello 2 a) strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore s ≥ 1 m e permeabilità k ≤ 1 x 10-9 m/s, impiegando terreni  naturali o miscele di terreni compattati che garantiscono la permeabilità prescritta;
- livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm, conforme alla norma UNI 1604645 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata;
- livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica Il materiale artificiale può essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima: 1200 g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana;
- livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilità k ≥ 1 x10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

La barriera di base per discarica di rifiuti pericolosi, deve quindi comprendere dal basso verso l'alto:

- livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente di spessore ≥ 5 m e permeabilità k < 1 x 10-9 m/;
- livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore ≥ 1 m, permeabilità k < 1 x 10-9 m/s; impiegando materiale appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO;
- livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm, conforme alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla norma UNI 11498 per geomembrane ad aderenza migliorata;
- livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica. Il materiale artificiale può essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m - norma UNI EN ISO 10319; resistenza al punzonamento statico minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236; massa areica minima:  1200 g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana;
- livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilità k ≥ 10-5 m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM < 3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

2.4.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
- stabilità lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;
- essere funzionale con i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale;
- inserimento paesaggistico.

Prima dell'installazione della copertura finale, si può procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilità meccanica e biologica definita in progetto.

La copertura provvisoria dovrà avere caratteristiche strutturali funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in progetto per la discarica.

La copertura provvisoria dovrà comunque mantenere separati i rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla durata della stessa.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K>10-5 m/s).
Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.
In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura;
3. strato minerale compattato dello spessore s ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10-8 m/s integrato da un  rivestimento impermeabile superficiale. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30°, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti.
In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico.
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilità della copertura in condizioni statiche e sismiche in corrispondenza di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano tutte le interfacce dei materiali utilizzati in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine il pacchetto prima descritto può essere completato con idonei con geosintetici di rinforzo.

Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali, potranno essere autorizzate dall'Autorità competente a condizione che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di parte della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione della morfologia della copertura finale.

La copertura superficiale finale, come sopra descritta, deve quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.

La realizzazione della copertura superficiale finale della discarica nella fase post operativa può essere preceduta dalla realizzazione di una copertura provvisoria, con struttura semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

Nel caso in cui la destinazione d'uso dell'area di discarica indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al punto 1 potrà avere spessori e caratteristiche diverse purché siano garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le coperture finali, e a condizione che sia paesaggisticamente compatibile; in questo caso modalità e tempistiche di realizzazione di tale strato, così come dell'eventuale copertura provvisoria, dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate dall'Autorità competente.

2.5. CONTROLLO DEI GAS

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico, ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione dell'acqua di condensa, che può essere reimmessa nel corpo dei rifiuti, in caso contrario, andrà trattata e/ o smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto.

Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850 °C, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.

L'effettivo riutilizzo energetico è subordinato ad una produzione minima del biogas realmente estraibile caratterizzata da una portata non inferiore a 100 Nm³/h e da una durata del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.

Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.

In presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm³/m²/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l'utilizzo di biofiltri o l'allestimento di coperture biossidative adeguatamente progettate e dimensionate.

2.6. DISTURBI ED IMPATTI

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e gli impatti provenienti dalla discarica e causati da:

- emissione di odori;
- produzione di polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- rumore e traffico;
- uccelli, parassiti ed insetti;
- formazione di aerosol;
- incendi.

2.7. STABILITA'

Nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Deve essere, altresì, verificata in fase di progetto, in corso d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la stabilità del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso laddove esistenti e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica nonché la stabilità delle coperture. Tali verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità globale della discarica. Le verifiche di stabilità che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

Tali verifiche sono effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di costruzioni in fase di progetto, in fase di abbancamento e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità globale della discarica.

Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md), determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro, dovrà essere maggiore o uguale a 50 N/mm2 e calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo ciclo di carico.

In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio. Inoltre, devono essere condotte le verifiche di stabilità del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

2.8. ACCESSO AL SITO

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti, al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti cosi come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle stesse.

Nel progetto occorre definire le modalità di posa in opera dei rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza dell'abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di stabilità effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.

Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento devono essere effettuati in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. In caso di coperture giornaliere con materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente selezionati allo scopo ed autorizzati dalle autorità competenti ed inserite nell'atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.

L'abbancamento di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinti settori della discarica, tra loro opportunamente separati e distanziati.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI.

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti inerti;
- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi.

3.1. Protezione delle matrici ambientali
3.1.1 Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.

Deve essere garantita la sicurezza del sito durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali mediante una valutazione dei rischi specifica che deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa.

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

- il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati),
- i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee),
- le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera, e  la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

Ai fini della valutazione dei rischi legati al contenimento, si deve tenere conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità. E' necessario quindi effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito.

1) Valutazione geologica
Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio della struttura geologica del sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture.
E' indispensabile prendere in considerazione anche siti alternativi.
2) Valutazione geomeccanica.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.
E' necessario accertare che:

a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
b) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
c) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.

3) Valutazione idrogeologica
Deve essere condotta un'indagine approfondita delle
caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello
scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla
base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa
rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
4) Valutazione geochimica.
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.
5) Valutazione dell'impatto sulla biosfera.
E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere interessata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
6) Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:

a) la stabilità delle cavità;
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
c) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 del presente decreto, non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.
7) Valutazione a lungo termine.
Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine.
Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera. E' necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualità dei rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente prudenti.
Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e idrogeologiche come la circolazione delle acque sotterranee, l'efficacia delle barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti depositati.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera e del deposito sotterraneo. Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle cavità per la loro durata limitata.
8) Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di superficie.
Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed eventualmente stoccati in superficie prima di raggiungere la destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.
9) Valutazione degli altri rischi.

Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.

3.2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma
3.2.1. Importanza della barriera geologica.

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti, strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo.

Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento, nelle miniere di salgemma il sale e' considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.

3.2.2. Valutazione a lungo termine.

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeabilità ai gas e ai liquidi e, grazie alla sua natura convergente, è in grado di incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di trasformazione. La natura convergente della roccia salina non è quindi in contrasto con la necessità di disporre di cavità stabili nella fase operativa. La stabilità è un fattore importante per garantire la sicurezza operativa e mantenere l'integrità della barriera geologica senza limitazioni di tempo, assicurando così la protezione della biosfera.

I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se è possibile dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarrà comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.

3.3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria.

A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

3.3.1. Principi di sicurezza.

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

3-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico.

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

1. Il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti e rispetta le seguenti specifiche: assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri). 
2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato. I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare.
In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di Astm A36) o acciaio inossidabile (Aisi 304, 316L); i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi; le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume.
3. Procedure di ammissione: sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto. Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
4. Certificato Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue: nome e indirizzo del produttore dei rifiuti; nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e luogo del riempimento; quantità del mercurio; grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.
5. Il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato.
6. Il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta.
7. Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio.
8. Lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.

ALLEGATO 2 

(articolo 8, comma 1) - (articolo 9, comma 1)

PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO

1. Principi generali

Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive. Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

· le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
· la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
· il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi digestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:

· i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
· i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
· i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
· le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
· il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
· il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:

· quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
· volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
· volume finale disponibile;
· produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
· quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);
· risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione.

2.1. Elementi del piano

Il piano riporta la descrizione di:

· modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;
· procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi);
· modalità e criteri di deposito in singole celle;
· criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato;
· procedura di chiusura;
· piano di intervento per condizioni straordinarie quali:

- allagamenti;
- incendi;
- esplosioni;
- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
- dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente;

3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica e chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

· Del fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
· Dell'eventuale formazione di percolato e biogas;
· Del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
· Della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

3.1. Elementi del piano

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

· il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;
· le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
· gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
· la destinazione d'uso dell'area;
· i tempi e le modalità di esecuzione dl recupero e della sistemazione ambientale;
· la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

· la ricostituzione dello strato edifico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
· sullo strato edifico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
· nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane e zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
· durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.

4. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

4.1. Elementi del piano

Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:

· manutenzione per mantenere in buona efficienza;
· recinzione e cancelli di accesso;
· rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
· viabilità interna ed esterna;
· sistema di drenaggio del percolato;
· rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
· sistema di impermeabilizzazione sommatale;
· copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;
· pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
· modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

5. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Il piano di sorveglianza e controllo di cui alla lettera i) dell'articolo 8, comma 1, deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misure dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il piano è finalizzato a garantire che:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:

· acque sotterranee;
· percolato;
· acque di drenaggio superficiale;
· gas di discarica;
· qualità dell'aria;
· parametri meteoclimatici;
· stato del corpo della discarica.

I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

5.1. Acque sotterranee

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello di falda. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza della falda.

Il pianori monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1 del presente Allegato; per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno.

I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee dovrà essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi.

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il paino d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività i dati.

5.2. Acque meteoriche di ruscellamento

In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale.

5.3. Percolato

In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media.

Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 5.

5.4. Emissioni gassose e qualità dell'aria

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.

A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri parametri quali H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo un a diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.

L'autorità di controllo stabilirà anche eventuali misure per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.

La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento di campionamento, a monte e a valle della discarica."

5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF.

5.6 Parametri meteoclimatici

La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.

La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'autorità di controllo, che potrà anche imporre per i casi particolari la rilevazione in continuo, definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonchè la modalità della loro trasmissione.

5.7 Morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.

In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2.

5-bis. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze.

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese.

Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 6.

Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

2. Tenuta di registri.

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all'allegato 4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, e al precedente punto 1, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.

Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee

 

Parametri 

*=Parametri fondamentali

*pH

*temperatura

*Conducibilità elettrica

 *Ossidabilità Kubel

BOD5

TOC

Ca, Na, K

*Cloruri

*Solfati

Fluoruri

IPA

*Metalli: Fe, Mn

Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr Vi, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn

Cianuri

 *Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico

Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)

Fenoli

Pesticidi fosforiti e totali

Solventi organici aromatici

Solventi organici azotati

Solventi clorurati


Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*

 

 

Parametro

Frequenza

Misure di gestione operativa

Frequenza

Misure 

gestione post- operativa

Percolato

 

Volume

Mensile

Semestrale

Composizione

Trimestrale

Semestrale

Acque superficiali di drenaggio

Composizione

Trimestrale 

Semestrale

Qualità dell'aria

Immissioni gassose potenziali e pressione atmosferica

Mensile

Semestrale

Gas di discarica

Composizione

Mensile

Semestrale

Acque sotterranee

 

Livello di falda

Mensile

Semestrale

Composizione

Trimestrale

Semestrale

Dati meteoclimatici

 

 

 

 

precipitazioni

Giornaliera

Giornaliera, sommata ai valori mensili

Temperatura (min, max, 14 h CET)

Giornaliera

Media mensile

Direzione e velocità del vento

Giornaliera

non richiesta

Evaporazione

Giornaliera

Giornaliera, sommata ai valori mensili

Umidità atmosferica (14 h CET)

Giornaliera

Media mensile

Topografia dell'area

 

Struttura e composizione della discarica

Annualmente

 

Comportamento d'assestamento del corpo della discarica

Semestrale

Semestrale per i primi 3 anni quindi annuale


*Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.

PIANO FINANZIARIO

La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

3. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.

7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

7.1 L'autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dall'allegato 2.

In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che deve prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee.

7.2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari di seguito specificate:

· individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che piccono essere interessate dalle attività della discarica;
· ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
· conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente.

((ALLEGATO 3 
 
 (Articolo 6) 
 
Tabella 1A 
 

=====================================================================
|congeneri per la determinazione dei PCB |
+===========================+===========================+===========+
|congeneri significativi da |28, 52, 95, 99, 101, 110, | |
|un punto di vista igienico-|128, 138, 146, 149, 151, | |
|sanitario |153, 170, 177, 180, 183, | |
| |187 | |
+---------------------------+---------------------------+-----------+
|congeneri individuati |77, 81, 105, 114, 118, 123,| |
|dall'OMS come "dioxin |126, 156, 157, 167, 169, | |
|like" |189 | |
+---------------------------+---------------------------+-----------+
|Per quanto riguarda i PCB, la normativa di settore (si veda, in |
|particolare la nota 3 alla tabella dell'allegato IV al regolamento |
|2004/8507CE) prevede che, ove applicabile, sia utilizzato il metodo|
|di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2". |
|La norma EN 12766-2, in particolare, individua due procedimenti di |
|calcolo definiti "metodo A" e "metodo B" che si basano sui |
|risultati cromatografici della norma EN 12766-1. |
+-------------------------------------------------------------------+
 
 
Tabella 1B Elenco delle PCDD e dei PCDF e rispettivi fattori di
equivalenza da prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilità
in discarica. 
 
 ===================================
 PCDD/PCDF Fattore di equivalenza (TEF)(*) |
+==========================================================+========+
|2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TeCdd) |1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCdd |1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCdd) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCdd) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCdd) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCdd) |0,01 |
+----------------------------------------------------------+--------+
| Octaclorodibenzodiossina (Ocdd) |0,0003 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TeCdf) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCdf) |0,3 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCdf) |0,03 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCdf) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCdf) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCdf) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCdf) |0,1 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCdf) |0,01 |
+----------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCdf) |0,01 |
+----------------------------------------------------------+--------+
| Octaclorodibenzofurano (Ocdf) |0,0003 |
+----------------------------------------------------------+--------+
 
(*) I valori di concentrazione totale delle PCDD e dei PCDF sono
misurati in termini di tossicità equivalente (TEQ), ossia come somma
delle concentrazioni delle singole PCDD e dei singoli PCDF (Ci),
ciascuna moltiplicata per il rispettivo valore del fattore di
tossicità equivalente (TEFi, Toxicity Equivalence Factor). 
 
 
Tabella 2 - Rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'articolo 6
del presente decreto 
 
=====================================================================
| | |Proprietà principale che|
| | |comporta il divieto di |
|Codice |Descrizione |smaltimento in discarica |
| | |ai sensi dell'articolo 6 |
| | |del presente decreto |
+==========+==============================+=========================+
| |sterili che possono generare | |
| |acido prodotti dalla | |
|01 03 04 *|lavorazione di minerale |lettera c/d |
| |solforoso | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|04 01 04 |liquido di concia contenente | |
| |cromo |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|02 01 08 *|rifiuti agrochimici contenenti| |
| |sostanze pericolose |lettera g |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|02 01 09 |rifiuti agrochimici diversi da| |
| |quelli della voce 02 01 08 |lettera g |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|04 01 05 |liquido di concia non | |
| |contenente cromo |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 04 *|fanghi acidi prodotti da | |
| |processi di alchilazione |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 05 *|perdite di olio |lettera a) |
| | |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |fanghi oleosi prodotti dalla | |
|05 01 06 *|manutenzione di impianti e |lettera a) |
| |apparecchiature |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 01 07 *|catrami acidi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti prodotti dalla |lettera b) |
|05 01 11 *|purificazione di carburanti +-------------------------+
| |tramite basi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera b) |
|05 01 12 *|acidi contenenti oli +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|05 06 01 *|catrami acidi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|06 01 01 *|acido solforico ed acido +-------------------------+
| |solforoso |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera |
|06 01 02 *|acido cloridrico +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|06 01 03 *|acido fluoridrico +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|06 01 04 *|acido fosforico e fosforoso +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
| | +-------------------------+
|06 01 05 *|acido nitrico e acido nitroso |lettera b (HP2) |
| | +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|06 01 06 *|altri acidi +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 02 01 *|idrossido di calcio |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|06 02 03 *|idrossido di ammonio +-------------------------+
| | |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 02 04 *|idrossido di sodio e di | |
| |potassio |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|06 07 04 *|soluzioni ed acidi, ad es. |lettera a |
| |acido di contatto |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |prodotti fitosanitari, agenti | |
|06 13 01 *|conservativi del legno ed |lettera g |
| |altri biocidi inorganici | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 01 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 01 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 01 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 02 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 02 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 02 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 03 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 03 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 03 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 04 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 04 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 04 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 05 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 05 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 05 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 06 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 06 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 06 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|07 07 01 *|soluzioni acquose di lavaggio | |
| |ed acque madri |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |solventi organici alogenati, | |
|07 07 03 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |altri solventi organici, | |
|07 07 04 *|soluzioni di lavaggio ed acque|lettera a |
| |madri | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |sospensioni acquose contenenti| |
| |pitture e vernici, contenenti | |
|08 01 19 *|solventi organici o altre |lettera a |
| |sostanze pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |sospensioni acquose contenenti| |
| |pitture e vernici, diverse da | |
|08 01 20 |quelle di cui alla voce |lettera a |
| |08 01 19 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 02 03 |sospensioni acquose contenenti| |
| |materiali ceramici |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 08 |rifiuti liquidi acquosi | |
| |contenenti inchiostro |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 16 *|residui di soluzioni chimiche | |
| |per incisione |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 03 19 *|oli dispersi |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |fanghi acquosi contenenti | |
| |adesivi e sigillanti, | |
|08 04 13 *|contenenti solventi organici |lettera a |
| |o altre sostanze pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |fanghi acquosi contenenti | |
| |adesivi e sigillanti, diversi | |
|08 04 14 |da quelli di cui alla voce |lettera a |
| |08 04 13 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti liquidi acquosi | |
| |contenenti adesivi e | |
|08 04 15 *|sigillanti, contenenti |lettera a |
| |solventi organici o altre | |
| |sostanze pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti liquidi acquosi | |
| |contenenti adesivi e | |
|08 04 16 |sigillanti, diversi da quelli |lettera a |
| |di cui alla voce 08 04 15 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|08 04 17 *|olio di resina |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 01 *|soluzioni di sviluppo e | |
| |attivanti a base acquosa |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 02 *|soluzioni di sviluppo per | |
| |lastre offset a base acquosa |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 03 *|soluzioni di sviluppo a base | |
| |di solventi |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|09 01 04 *|soluzioni fissative |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |soluzioni di lavaggio e | |
|09 01 05 *|soluzioni |lettera a |
| |di arresto-fissaggio | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti liquidi acquosi | |
| |prodotti dal recupero in loco | |
|09 01 13 *|dell'argento, diversi da |lettera a |
| |quelli di cui alla voce | |
| |09 01 06 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|10 01 09 *|acido solforico +-------------------------+
| | |lettere c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |fanghi acquosi da operazioni | |
|10 01 22 *|di pulizia caldaie, contenenti|lettera a |
| |sostanze pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |fanghi acquosi da operazioni | |
| |di pulizia caldaie, diversi | |
|10 01 23 |da quelli di cui alla voce |lettera a |
| |10 01 22 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |schiumature infiammabili o che| |
| |rilasciano, al contatto con | |
|10 03 15 *|l'acqua, gas infiammabili in |lettera b (HP3) |
| |quantità pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |scorie e schiumature | |
| |infiammabili o che rilasciano,| |
|10 05 10 *|al contatto con l'acqua, gas |lettera b (HP3) |
| |infiammabili in quantità | |
| |pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |impurità e schiumature | |
| |infiammabili o che rilasciano,| |
|10 08 10 *|al contatto con l'acqua, gas |lettera b (HP3) |
| |infiammabili in quantità | |
| |pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|11 01 05 *|acidi di decappaggio +-------------------------+
| | |lettere c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|11 01 06 *|acidi non specificati +-------------------------+
| |altrimenti |lettere c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a |
|11 01 07 *|basi di decappaggio +-------------------------+
| | |lettere c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|11 01 11 *|soluzioni acquose di lavaggio,| |
| |contenenti sostanze pericolose|lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |soluzioni acquose di lavaggio,| |
|11 01 12 |diverse da quelle di cui alla |lettera a |
| |voce 10 01 11 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|12 03 01 *|soluzioni acquose di lavaggio |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |oli minerali per macchinari, | |
|12 01 06 *|contenenti alogeni (eccetto |lettera a) |
| |emulsioni e soluzioni) |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |oli minerali per macchinari, | |
|12 01 07 *|non contenenti alogeni |lettera a) |
| |(eccetto emulsioni e |lettera b) |
| |soluzioni) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|12 01 10 *|oli sintetici per macchinari |lettera a) |
| | |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
| |oli per circuiti idraulici +-------------------------+
|13 01 01 *|contenenti PCB |lettera b) |
| | +-------------------------+
| | |lettera h) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 04 *|emulsioni clorurate +-------------------------+
| | |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 05 *|emulsioni non clorurate +-------------------------+
| | |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 09 *|oli minerali per circuiti +-------------------------+
| |idraulici, clorurati |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 10 *|oli minerali per circuiti +-------------------------+
| |idraulici, non clorurati |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 11 *|oli sintetici per circuiti +-------------------------+
| |idraulici |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 12 *|oli per circuiti idraulici, +-------------------------+
| |facilmente biodegradabili |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 01 13 *|altri oli per circuiti +-------------------------+
| |idraulici |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |scarti di olio minerale per |lettera a) |
|13 02 04 *|motori, ingranaggi e +-------------------------+
| |lubrificazione, clorurati |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |scarti di olio minerale per |lettera a) |
|13 02 05 *|motori, ingranaggi e +-------------------------+
| |lubrificazione, non clorurati |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |scarti di olio sintetico per |lettera a) |
|13 02 06 *|motori, ingranaggi e +-------------------------+
| |lubrificazione |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |olio per motori, ingranaggi |lettera a) |
|13 02 07 *|e lubrificazione, facilmente +-------------------------+
| |biodegradabile |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 02 08 *|altri oli per motori, +-------------------------+
| |ingranaggi e lubrificazione |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
| |oli isolanti e +-------------------------+
|13 03 01 *|termoconduttori, |lettera b) |
| |contenenti PCB +-------------------------+
| | |lettera h) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |oli minerali isolanti e | |
|13 03 06 *|termoconduttori clorurati, |lettera a) |
| |diversi da quelli di cui alla +-------------------------+
| |voce 13 03 01 |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 03 07 *|oli minerali isolanti e +-------------------------+
| |termoconduttori non clorurati |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 03 08 *|oli sintetici isolanti e +-------------------------+
| |termoconduttori |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |oli isolanti e |lettera a) |
|13 03 09 *|termoconduttori, facilmente +-------------------------+
| |biodegradabili |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 03 10 *|altri oli isolanti e +-------------------------+
| |termoconduttori |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 04 01 *|oli di sentina della +-------------------------+
| |navigazione interna |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 04 02 *|oli di sentina delle fognature+-------------------------+
| |dei moli |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 04 03 *|altri oli di sentina della +-------------------------+
| |navigazione |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 05 06 *|oli prodotti dalla separazione+-------------------------+
| |olio/acqua |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |lettera a) |
|13 05 07 *|acque oleose prodotte dalla +-------------------------+
| |separazione olio/acqua |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 01 *|olio combustibile e carburante|lettera a) |
| |diesel |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 02 *|petrolio |lettera a) |
| | |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|13 07 03 *|altri carburanti (comprese le |lettera a) |
| |miscele) |lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 01 *|clorofluorocarburi, HCFC, HFC |Lettera l) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 02 *|altri solventi e miscele di | |
| |solventi, alogenati |lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|14 06 03 *|altri solventi e miscele di | |
| |solventi |lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Lettera m), pneumatici |
| | |interi fuori uso a |
| | |partire dal 16 luglio |
| | |2003, ad esclusione dei |
| | |pneumatici usati come |
| | |materiale di ingegneria, |
|16 01 03 |pneumatici fuori uso |ed i pneumatici fuori uso|
| | |triturati a partire da |
| | |tre anni da tale data, |
| | |esclusi in entrambi i |
| | |casi quelli per |
| | |biciclette e quelli con |
| | |un diametro esterno |
| | |superiore a 1.400 mm |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 09 *|componenti contenenti PCB |Lettera h) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 10 *|componenti esplosivi (ad | |
| |esempio "air bag") |Lettera b (HP1) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 13 *|liquidi per freni |lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 01 14 *|liquidi antigelo contenenti | |
| |sostanze pericolose |lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |liquidi antigelo diversi da | |
|16 01 15 |quelli di cui alla voce |lettera a) |
| |16 01 14 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 02 09 *|trasformatori e condensatori | |
| |contenenti PCB |Lettera h) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |apparecchiature fuori uso | |
| |contenenti PCB o da essi | |
|16 02 10 *|contaminate, diverse da quelle|Lettera h) |
| |di cui alla voce 16 02 09 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |apparecchiature fuori uso, | |
|16 02 11 *|contenenti clorofluorocarburi,|Lettera l) |
| |HCFC, HFC | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 01 *|munizioni di scarto |Lettera b (HP1) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 02 *|fuochi artificiali di scarto |Lettera b (HP1) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 04 03 *|altri esplosivi di scarto |Lettera b (HP1) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |gas in contenitori a pressione| |
|16 05 04 *|(compresi gli halon), |Lettera b |
| |contenenti sostanze pericolose| |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |gas in contenitori a | |
|16 05 05 |pressione, diversi da quelli |Lettera b |
| |di cui alla voce 16 05 04 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |sostanze chimiche di | |
| |laboratorio contenenti o | |
| |costituite da sostanze | |
|16 05 06 *|pericolose, comprese le |Lettera f) |
| |miscele di sostanze chimiche | |
| |di laboratorio | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 08 05 *|catalizzatori esauriti | |
| |contenenti acido fosforico |lettere c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 08 06 *|liquidi esauriti usati come | |
| |catalizzatori |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 01 *|permanganati, ad esempio | |
| |permanganato di potassio |Lettera b (HP2) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |cromati, ad esempio cromato di| |
|16 09 02 *|potassio, dicromato di |Lettera b (HP2) |
| |potassio o di sodio | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 03 *|perossidi, ad esempio | |
| |perossido d'idrogeno |Lettera b (HP2) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 09 04 *|sostanze ossidanti non | |
| |specificate altrimenti |Lettera b (HP2) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 10 01 *|soluzioni acquose di scarto, | |
| |contenenti sostanze pericolose|lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |soluzioni acquose di scarto, | |
|16 10 02 |diverse da quelle di cui alla |lettera a) |
| |voce 16 10 01 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|16 10 03 *|concentrati acquosi, | |
| |contenenti sostanze pericolose|lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |concentrati acquosi, diversi | |
|16 10 04 |da quelli di cui alla voce |lettera a) |
| |16 10 03 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti dell'attività di | |
| |costruzione e demolizione, | |
| |contenenti PCB (ad esempio | |
| |sigillanti contenenti PCB, | |
|17 09 02 *|pavimentazioni a base di |Lettera h) |
| |resina contenenti PCB, | |
| |elementi stagni in vetro | |
| |contenenti PCB, condensatori | |
| |contenenti PCB) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti che devono essere | |
| |raccolti e smaltiti applicando| |
|18 01 03 *|precauzioni particolari per |Lettera e) |
| |evitare infezioni | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 01 06 *|sostanze chimiche pericolose o| |
| |contenenti sostanze pericolose|Lettera f) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 01 08 *|medicinali citotossici e | |
| |citostatici |Lettera e) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti che devono essere | |
| |raccolti e smaltiti applicando| |
|18 02 02 *|precauzioni particolari per |Lettera e) |
| |evitare infezioni | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 02 05 *|sostanze chimiche pericolose o| |
| |contenenti sostanze pericolose|Lettera f) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|18 02 07 *|medicinali citotossici e | |
| |citostatici |Lettera e) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti liquidi acquosi | |
| |prodotti dal trattamento dei | |
|19 01 06 *|fumi e di altri rifiuti |lettera a) |
| |liquidi acquosi | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Lettera a); |
|19 02 08 *|rifiuti combustibili liquidi, +-------------------------+
| |contenenti sostanze pericolose|lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 02 09 *|rifiuti combustibili solidi, | |
| |contenenti sostanze pericolose|lettera b) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti combustibili, diversi | |
|19 02 10 |da quelli di cui alle voci |lettera b) |
| |19 02 08 e 19 02 09 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti liquidi acquosi | |
|19 04 04 |prodotti dalla tempra di |lettera a) |
| |rifiuti vetrificati | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 06 03 |liquidi prodotti dal | |
| |trattamento anaerobico di |Lettera a); |
| |rifiuti urbani | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |liquidi prodotti dal | |
| |trattamento anaerobico di | |
|19 06 05 |rifiuti di origine animale o |Lettera a); |
| |vegetale | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 07 02 *|percolato di discarica, | |
| |contenente sostanze pericolose|lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |percolato di discarica, | |
|19 07 03 |diverso da quello di cui alla |lettera a) |
| |voce 19 07 02 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 11 02 *|catrami acidi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 11 03 *|rifiuti liquidi acquosi |lettera a |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |rifiuti prodotti dalla |lettera b) |
|19 11 04 *|purificazione di carburanti +-------------------------+
| |tramite basi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 13 07 *|rifiuti liquidi acquosi e |lettera a |
| |concentrati acquosi prodotti | |
| |dalle operazioni di | |
| |risanamento delle acque di | |
| |falda, contenenti sostanze | |
| |pericolose | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|19 13 08 |rifiuti liquidi acquosi e |lettera a |
| |concentrati acquosi prodotti | |
| |dalle operazioni di | |
| |risanamento delle acque di | |
| |falda, diversi da quelli di | |
| |cui alla voce 19 13 07 | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 13 *|solventi |lettera a) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 14 *|acidi |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 15 *|sostanze alcaline |lettera c/d |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 19 *|pesticidi |Lettera g) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|20 01 31 *|medicinali citotossici e | |
| |citostatici |Lettera g) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|Tale elenco è stato stilato unicamente sulla base della |
|descrizione riportata, per ciascun codice, dalla decisione |
|2000/532/CE. |
+-------------------------------------------------------------------+))
 
 

 ALLEGATO 4

 (Articolo 7-quater)


Paragrafo 1 Discariche per rifiuti inerti

Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
|========|============================|=============================|
| Codice | Descrizione | Restrizioni |
|========|============================|=============================|
|10 11 03|Scarti di materiali in fibra|Solo se privi di leganti |
| |a base di vetro (**) |organici |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|15 01 07|Imballaggi in vetro | |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 01|Cemento |Solamente i rifiuti selezio- |
| | |nati da costruzione e demoli-|
| | |zione (*) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 02|Mattoni |Solamente i rifiuti selezio- |
| | |nati da costruzione e demoli-|
| | |zione (*) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 03|Mattonelle e ceramiche |Solamente i rifiuti selezio- |
| | |nati da costruzione e demoli-|
| | |zione (*) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 01 07|Miscugli di cemento, |Solamente i rifiuti selezio- |
| |mattoni, mattonelle e cera- |nati da costruzione e demoli-|
| |miche |zione (*) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 02 02|Vetro | |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|17 05 04|Terra e rocce (***) |Esclusi i primi 30 cm di |
| | |suolo, la torba e purché non|
| | |provenienti da siti contami- |
| | |nati |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|19 12 05|Vetro | |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|20 01 02|Vetro |Solamente vetro raccolto |
| | |separatamente |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|20 02 02|Terra e roccia |Solo rifiuti di giardini e |
| | |parchi; eccetto terra vegeta-|
| | |le e torba |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, |
|terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui |
|al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. |
| |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose |
|inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi|
|adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello |
|stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze perico- |
|lose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la |
|costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. |
| |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con |
|materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. |
| |
|(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. |
| |
|(***), Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413. |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in
discariche per rifiuti inerti
|==================|================================================|
| Parametro | L/S=10 l/kg mg/l |
|==================|================================================|
| As | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ba | 2 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cd | 0,004 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cr totale | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cu | 0,2 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Hg | 0,001 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Mo | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ni | 0,04 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Pb | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sb | 0,006 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Se | 0,01 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Zn | 0,4 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cloruri | 80 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Fluoruri | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Solfati | 100 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Indice Fenolo | 0,1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| DOC (*) | 50 |
|------------------|------------------------------------------------|
| TDS (**) | 400 |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai |
|test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH |
|compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati |
|conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico |
|disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l. (**) |
|E' possibile scegliere in fase di autorizzazione, su richiesta del |
|gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) |
|oppure dei valori per i solfati e per i cloruri. |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 3
Limiti di accettabilità per PCB, PCDD E PCDF in discariche
per rifiuti inerti
|==================|================================================|
| Parametro | Valore mg/kg |
|==================|================================================|
| PCB | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| PCDD/PCDF* | 0.0001 |
|------------------|------------------------------------------------|
|*((I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui |
|alla tabella 1B dell'Allegato 3)) |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 4
Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche
per rifiuti inerti
|==================|================================================|
| Parametro | Valore mg/kg |
|==================|================================================|
| TOC (*) | 30.000 (*) |
|------------------|------------------------------------------------|
| BTEX | 6 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Olio minerale | 500 |
|(da C10 a C40) | |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore |
|limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg |
|per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7). |
|-------------------------------------------------------------------|


Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi
Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità
in discariche per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | L/S=10 l/kg (mg/l) |
|==================|================================================|
| As | 0,2 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ba | 10 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cd | 0,1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cr totale | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cu | 5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Hg | 0,02 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Mo | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ni | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Pb | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sb | 0,07 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Se | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Zn | 5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cloruri | 2.500 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Fluoruri | 15 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Solfati | 5.000 |
|------------------|------------------------------------------------|
| DOC (*)(**)| 100 |
|------------------|------------------------------------------------|
| TDS (***) | 10.000 |
|------------------|------------------------------------------------|


(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica
alle seguenti tipologie di rifiuti:

a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di
alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti
020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti
derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e
cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302,
030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi
delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi
idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze
organiche;
b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti
040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312,
070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902,
190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a
ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e
190802;
d. rifiuti della pulizia delle fognature 200306;
e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio
selezione) individuati dal codice 191212;
g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti
urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606,
purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai
Programmi regionali di cui all'articolo 5 del presente decreto e
presentino un indice di respirazione dinamico potenziale (determinato
secondo la norma UNI/TS11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.
h. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
(codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) purché presentino un
valore di IRDP non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test,
con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 100 mg/l.
(***)E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di
caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore
del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e
per i cloruri.


Tabella 5-bis
Limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | Valore |
|==================|================================================|
| PCB** | 10 mg/kg |
|------------------|------------------------------------------------|
| PCDD/PCDF* ** | 0,002 mg/kg |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sostanza secca| ≥25% |
|------------------|------------------------------------------------|
|*((I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui |
|alla tabella 1B dell'Allegato 3)) |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV |
|al Regolamento 2019/1021. |
|-------------------------------------------------------------------|


Tabella 5a Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità
di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche
per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | L/S=10 l/kg (mg/l) |
|==================|================================================|
| As | 0,2 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ba | 10 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cd | 0,1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cr totale | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cu | 5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Hg | 0,02 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Mo | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ni | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Pb | 1 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sb | 0,07 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Se | 0,05 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Zn | 5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cloruri | 1.500 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Fluoruri | 15 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Solfati | 2.000 |
|------------------|------------------------------------------------|
| DOC (*) | 80 |
|------------------|------------------------------------------------|
| TDS (**) | 6.000 |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato |
|della prova non supera 80 mg/l. |
|(**)E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati |
|e per i cloruri. |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 5a bis
Limiti di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi
in discariche per rifiuti non pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | Valore |
|==================|================================================|
| Sostanza secca | ≥25% |
|------------------|------------------------------------------------|
| Toc | 5% |
|------------------|------------------------------------------------|
| PH | ≥6 |
|------------------|------------------------------------------------|


Paragrafo 3 Discariche per rifiuti pericolosi
Tabella6 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità
in discariche per rifiuti pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | L/S=10 l/kg mg/l |
|==================|================================================|
| As | 2,5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ba | 30 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cd | 0,5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cr totale | 7 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cu | 10 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Hg | 0,2 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Mo | 3 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Ni | 4 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Pb | 5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sb | 0,5 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Se | 0,7 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Zn | 20 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cloruri | 2.500 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Fluoruri | 50 |
|------------------|------------------------------------------------|
| Solfati | 5.000 |
|------------------|------------------------------------------------|
| DOC (*) | 100 |
|------------------|------------------------------------------------|
| TDS (**) | 10.000 |
|------------------|------------------------------------------------|
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato |
|della prova non supera 100 mg/l. |
|(**)(**) E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati |
|e per i cloruri. |
|-------------------------------------------------------------------|


TABELLA 6 bis
Limiti di accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi
|==================|================================================|
| Parametro | Valore |
|==================|================================================|
| PCB** | 50 mg/kg |
|------------------|------------------------------------------------|
| PCDD/PCDF* ** | 0,01 mg/kg |
|------------------|------------------------------------------------|
| Sostanza secca | ≥25% |
|------------------|------------------------------------------------|
| TOC | 6% |
|------------------|------------------------------------------------|
|*((I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui |
|alla tabella 1B dell'Allegato 3)) |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del |
|Regolamento (CE) 850/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,|
|paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento. |
|-------------------------------------------------------------------|

 
 Paragrafo 4 Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o
contenenti amianto 
 
 I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti
nelle seguenti tipologie di discarica: 
 
 a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata; 
 b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05; 
 per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché
sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi
alla tabella 7, verificati con periodicità stabilita dall'autorità
competente presso l'impianto di trattamento Tale processo di
trattamento non è necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in
origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7. 
 

Tabella 7 Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti
non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati
|==================|================================================|
| Parametro | Valori |
|==================|================================================|
| Contenuto di | ≤ 30 |
| amianto | |
| (% in peso) | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Densità | > 2 |
| apparente (g/cm3)| |
|------------------|------------------------------------------------|
| Densità | > 50 |
| relativa (%) | |
|------------------|------------------------------------------------|
|Indice di rilascio| < 0,6 |
|------------------|------------------------------------------------|

 
 Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti
di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle
precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e
criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure
di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto
indicate al successivo paragrafo 5. 
 
 Paragrafo 5 Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti
amianto 
 
 Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere
coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di
settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il
passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti
contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la zona di
deposito deve essere coperta con materiale appropriato,
quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, sei
rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I
materiali impiegati per copertura giornalieradevono avere consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali
da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di
spessore. Nella discarica o nell'area non devono essere svolte
attività, quali le perforazioni, che possono provocare una
dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una mappa
indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno
della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area dopo
la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto
tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato
il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere
interessata da opere di escavazione ancorché superficiale. 
 Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti
rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al
titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 ((Allegato 5 
 
 (Articolo 7-bis) 
 1. Caratterizzazione di base 
 La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza. 
 1. Scopi della caratterizzazione di base 
 La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi: 
 a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); 
 b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilità di trattamento; 
 c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite; 
 d) individuare le variabili principali (parametri critici) per
la verifica di conformità di cui all'articolo 7- ter del presente
decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi
(in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti). 
 Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle
procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche
di conformità. 
 2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base 
 I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti: 
 a) fonte ed origine dei rifiuti; 
 b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); 
 c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che giustifichi la
non necessità del trattamento; 
 d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento
del percolato quando sia presente; 
 e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 
 f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione
2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni); 
 g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono
pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva
2008/98/CE, così come sostituito dall'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014; 
 h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente
decreto; 
 i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili; 
 j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica; 
 k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti. 
 3. Caratterizzazioni analitiche 
 Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei
rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a
verificarne la conformità. La determinazione delle caratteristiche
dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il
rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro
conformità dipendono dal tipo di rifiuti. 
 Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due
tipologie di rifiuti: 
 a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo; 
 b) rifiuti non generati regolarmente. 
 Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente;
e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani). 
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. 
 I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti
e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani). 
 Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli
rifiuti; la variabilità delle caratteristiche; se prescritto, il
comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test
di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a
determinazioni analitiche periodiche. Se i rifiuti derivano dallo
stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilità
delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la
caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti
soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo
di produzione cambi in maniera significativa. Per i rifiuti che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati
delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni
minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica
di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi in
maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti che
effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di
trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta,
possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre
tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia
a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilità fa
propendere verso la tipologia b. 
b) Rifiuti non generati regolarmente. 
 I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve essere effettuata la verifica di conformità. 
 4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni
analitiche 
 Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e
a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),
ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le
determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato
qualora: i rifiuti siano elencati in una lista positiva,; tutte le
informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e
ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente
decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica)). 
 (( Allegato 6 
 
 (Articolo 7) 
 
 Campionamento e analisi dei rifiuti 
 
 Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni
analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai
gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di
garanzia della qualità, compreso un controllo periodico
indipendente. 
 1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile 
 Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246. 
 2. Analisi degli eluati e dei rifiuti Il campionamento dei
rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli
standard di cui alla norma Uni 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati» e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002. Le prove di
eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5,
5a e 6 dell'Allegato 4 sono effettuate secondo le metodiche per i
rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802. La
valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (Anc), è
effettuata secondo le metodiche Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429. La
determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo
quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del Doc
si applica la norma Uni En 1484. I risultati delle analisi degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le
metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso
in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10. La
determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è
effettuata secondo la norma Uni En 14039. Per la digestione dei
rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme Uni
En 13656 e Uni En 13657. La determinazione del Toc nel rifiuto tal
quale è effettuata secondo la norma Uni En 13137. Il calcolo della
sostanza secca è effettuato secondo la norma Uni En 14346. Per
determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si
applica il procedimento riportato nella norma Uni 10802. La
determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28,
52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180,
183, 187; congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77, 81,
105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. Le determinazioni
analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle
norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 
 3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto 
 Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue. 
 3.1 Analisi del rifiuto 
 Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato
analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche
quantitative previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 del
Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto
iniziale. La densità apparente è determinata secondo le normali
procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di
specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La
densità assoluta è determinata come media pesata delle densità
assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale
finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la
densità apparente e la densità assoluta. L'indice di rilascio I.R.
e' definito come: I.R. = frazione ponderale di amianto/densità
relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di
amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto
trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di
compattezza e solidità. La prova deve essere eseguita su campioni,
privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non
inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere
eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e
controllo. 
 3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto 
 Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (Mofc); per la valutazione dei risultati delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 del Ministro della
sanità.)) 
 ((ALLEGATO 7 
 (Articolo 7-sexies) 
 
 
 Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella
domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di
rifiuti non pericolosi 
 
 7.1 Al fine della effettuazione della valutazione di rischio,
devono essere allegati alla domanda di autorizzazione di una
sottocategoria di discarica i documenti previsti dall'art. 8 ed in
particolare la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei
rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica. 
 La tipologia di sottocategoria di cui all'art 7- sexies comma 1
lettere a), b) o c) deve essere ben individuata in fase di rilascio
dell'autorizzazione, sarà pertanto necessario che nella domanda sia
presente, oltre alla esatta indicazione dei codici EER che
identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di
rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di
rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale
trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta individuati, in
base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto 7.2,
i criteri di ammissibilità specifici per i rifiuti considerati,
tenendo conto della valutazione di rischio e dell'idoneità del sito,
dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei rifiuti
previste dalla norma e in particolare dovrà essere presentata dal
produttore/detentore la documentazione attestante che il rifiuto
conforme ai criteri di ammissibilità della specifica sottocategoria. 
 Anche in questo caso il gestore dell'impianto dovrà effettuare la
verifica di conformità e l'ispezione visiva e, in generale, tutti
gli adempimenti previsti. La mancata conformità ai criteri
individuati comporta, comunque, l'inammissibilità dei rifiuti alla
sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto
stabilito per le procedure tradizionali di autorizzazione, la
caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza
del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa
del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta
l'anno. 
 
 7.2 Valutazione del rischio 
 
 L'analisi di rischio non si limita alla mera applicazione di
modelli e formule per la stima delle emissioni e di valutazione dei
potenziali impatti sui recettori, ma consiste in un insieme di
valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche
chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo
smaltimento in discarica, consentano di stabilire: 
 - idoneità del sito 
 - caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della
discarica in termini di produzione di biogas e percolato 
 - idoneità dei presidi ambientali della discarica 
 - idoneità delle modalità gestionali della discarica. 
 
 Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria 
 
 La caratterizzazione delle principali emissioni della discarica
(percolato e biogas) legate alle specifiche caratteristiche dei
rifiuti da smaltire deve basarsi su dati ricavati dalle misure
eseguite nell'ambito dell'esecuzione del Piano di monitoraggio e
controllo o, nel caso di nuove discariche, su dati di letteratura. I
parametri da prendere prioritariamente in considerazione devono
essere quelli oggetto delle deroghe richieste ai limiti di
ammissibilità contenute nell'atto autorizzativo e quelli ad essi
correlati utilizzati nella valutazione di rischio. 
 Nel caso delle discariche esistenti da riclassificare, la
valutazione potrà essere effettuata anche su specifici lotti della
discarica ritenuti significativi ai fini della caratterizzazione di
percolato e biogas, in quanto rappresentativi delle tipologie di
rifiuti per le quali sia più probabile il superamento dei limiti di
ammissibilità. 
 La valutazione dovrà essere limitata ai parametri per i quali non
e' possibile il rispetto dei limiti di ammissibilità e non potrà
essere basata esclusivamente su elaborazioni modellistiche, ma dovrà
avere come riferimento: 
 • dati misurati (nel caso di discariche esistenti); 
 • stime indirette condotte a partire da dati misurati
rappresentativi di discariche caratterizzate da analoghe condizioni
di gestione e sito-specifiche (nel caso di nuove discariche) o dati
di letteratura 
 In considerazione della necessità, , di accertare le
caratteristiche del rifiuto in ingresso, è preferibile valutare la
qualità/quantità delle emissioni attraverso test specifici (test di
lisciviazione) condotti su un numero di campioni che possa essere
rappresentativo dell'intero corpo rifiuti. 
 Calcolo del trasporto nelle sorgenti secondarie di contaminazione e
del rischio per i recettori ambientali ed umani 
 
 Una volta definite le caratteristiche della sorgente primaria, è
possibile valutarne gli impatti potenziali sullesorgenti secondarie
di contaminazione (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) attraverso
equazioni di tipoanalitico che tengano conto dell'attraversamento dei
sistemi barriera della discarica ed il rischio per le risorseidriche
sotterranee (conformità al Punto di Conformità, POC) e umani
(operatori della discarica, residentioff-site). 
 La valutazione del rischio può essere limitata al calcolo del
trasporto nelle matrici ambientali e al confrontoal Punto di
Conformità, POC, con i limiti di riferimento (quelli più
restrittivi riportati nella normativa vigentein tema di bonifiche di
siti inquinati, di qualità delle acque destinate al consumo umano e
di qualitadell'aria). 
 Nello specifico il POC viene posto immediatamente sotto la
potenziale sorgente di contaminazione (discarica) lungo la verticale,
ovvero a distanza pari a 0 m dalla sorgente. Non vengono quindi presi
inconsiderazione eventuali fenomeni di dispersione e di diluizione
della contaminazione connessi al trasporto delle acque sotterranee
fino al POC. 
 
 Descrizione della procedura 
 La procedura consente di determinare la concentrazione accettabile
in discarica (Cacc(discarica) ), pari alla concentrazione in deroga o 
a quella autorizzabile per la sottocategoria, a partire dalla
concentrazione accettabile nelle acque sotterranee, al di sotto del
corpo discarica, lungo la verticale, posta pari al limite normativo
inferiore o valore di fondo accertato dagli Enti di Controllo,
attraverso il calcolo del Fattore di Lisciviazione (Leaching Factor)
"LF". 
 Tale fattore rappresenta infatti il rapporto tra la concentrazione
che si avrà in falda, Cacc(acquesott) e quella in uscita dalla 
sorgente-discarica Cacc(discarica) (espressa in mg/l di percolato). 
 
 Cacc(acquesott) = Cacc(discarica) • LF 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
 dove: 
 - dell'attenuazione che subiscono le concentrazioni delle
sostanze di interesse nella migrazione verticale nel terreno
insaturo, per effetto di fenomeni di adsorbimento e reazioni di
sequestro chimico con i terreni. Come ipotesi conservativa il modello
SAM assume che la concentrazione iniziale del percolato si mantenga
costante per tutta la durata dell'esposizione. Il coefficiente SAM è
dato dal seguente rapporto: 
 
 dd 
 SAM = ----------- 
 LGW 
 
 dd = è la profondità rispetto al p.c. dello strato impermeabile
di fondo (Punto di emissione del percolato) (rif. Criteri
Metodologici discariche); 
 LGW = è la soggiacenza delle acque di prima falda rispetto al
piano campagna. 
 Si sottolinea che il SAM è attivabile quando la migrazione
verticale avviene nel suolo insaturo non contaminato, pertanto tale
coefficiente non è utilizzabile nel caso di discariche sopraelevate. 
 - LDF è il fattore di diluizione in falda (Leachate Diluition
Factor), che dipende dal rapporto della portata diinfiltrazione e la
portata di falda nella zona di miscelazione ed è pari a: 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
 dove: 
 °vgw è la velocità darciana dell'acquifero, calcolata come
prodotto tra gradiente idraulico e conducibilità idraulica, secondo
la seguente equazione: 
 
 Vgw = K • i 
 
 °gw è lo spessore della zona di miscelazione dell'acquifero, può
essere calcolato come proposto dalle linee guida ISPRA (pag.37
manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di
rischio ai siti contaminati"); 
 °°W è pari alla dimensione della discarica in direzione ortogonale
al flusso di falda (in m); 
 °Lf è il flusso di percolato uscente dalla discarica (in m3/s),
calcolato mediante l'applicazione della seguente equazione: 
 °Lf = Ki *[(hPERC + di )/ di] * Af 
 Ove: 
 °Ki è la Conducibilità idraulica dello strato di
impermeabilizzazione (esclusi teli HDPE) 
 °hperc: è l'altezza del livello di percolato al di sopra del
pacchetto impermeabile di è lo spessore dello strato di
impermeabilizzazione 
 °Af è la superficie della discarica 
 
 Ai fini del calcolo di del fattore LDF, con particolare riferimento
alla stima del flusso di percolato in uscita dalla discarica e del
flusso di falda, è consentito l'utilizzo di modelli matematici e di
formule alternative a quelle riportate nel presente documento
(equazione 3) a condizione che risultino riconosciuti e validati a
livello internazionale, previo assenso da parte degli Enti preposti
alla valutazione delle richieste di autorizzazione. 
 Ai fini dell'applicazione dell'equazione (1) per sostanze che non
presentano limiti di riferimento normativi o per le quali non è
stato stabilito dagli Enti di Controllo un valore di fondo si dovrà
fare riferimento ai limiti proposti da ISS. Nel caso del parametro
TDS si propone di utilizzare come riferimento il valore di 500 mg/l
proposto da US EPA, che considera il parametro TDS come secondary
drinking water standard (USEPA, IRIS, Integrated Risk Information
System). 
 Nel caso del parametro molibdeno si propone di utilizzare il limite
di 50 μ g/l previsto dalla normativa tedesca. 
 Nel caso del parametro DOC si propone di utilizzare come
riferimento il rapporto tra COD nell'eluato (chemicaloxygendemand) e
DOC (dissolvedorganic carbon) di 3, confermato da molteplici evidenze
sperimentali, e facendo riferimento al limite previsto per il COD per
le acque superficiali destinate a essere utilizzate per la produzione
di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati (30 mg/l) )). 
 ((Allegato 8 
 
 (Articolo 7) 
 
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario
 ai fini dello smaltimento in discarica 
 
 1. Rifiuti da raccolta differenziata 
 Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il
rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER
200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione
estumulazione) deve essere garantito il rispetto delle seguenti
condizioni alternative: 
 a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la
metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone;, a.3) il rifiuto presenta un valore
dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ; 
 b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto , b.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la
metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone; b.3) il contenuto percentuale di materiale
organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare
allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo
presente nel sottovaglio <20 mm.) 
 2. Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento
i rifiuti da spazzamento stradale (codice EER 200303) che
prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia è
necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto
percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al
15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.). 
 3. Ai fini delle analisi merceologiche sono da intendersi
materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina,
putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta
cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc. 
 4. La verifica della sussistenza di biodegrabilità e
putrescibilità non significa che l'unico trattamento attuabile sia
rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma semplicemente che
un rifiuto avente tali caratteristiche non deve essere allocato in
discarica, ma deve essere sottoposto ad ulteriori processi che ne
riducano la biodegradabilità e la putrescibilità. 
 2. Misurazione dell'IRDP 
 Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il
metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11184, può essere
attuata una delle due sue seguenti procedure: 
 un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende
rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a 1.000
mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi di conformità condotta secondo la
procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure 
 quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che
deve risultare inferiore a 1.000 mgO2kgSV-1h-1, è calcolato come
media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non
superiore al 20%. 
 3. Analisi Merceologiche 
 I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti
tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di
riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o
altre norme tecniche di riferimento. 
 La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico
putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni:
putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali
carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione
e' valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o
secondo le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo
o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del
rifiuto, in funzione delle diverse realtà territoriali. 
 Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN RIF
1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1,
OR2 e OR4.))